Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 ottobre 2017, n. 24069. In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al “principio dell’apparenza”

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Il ricorso e’ fondato, in relazione al quarto e quinto motivo, rimanendo assorbito l’esame degli altri motivi.
I ricorrenti impugnano la sentenza con il quarto motivo deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 669 del 1990, articolo 7 (attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 127), e con il quinto motivo denunciando la violazione della L. n. 990 del 1969, articolo 22 e articolo 19, lettera b), (attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 283), per non avere i Giudici di appello considerato: a) che, secondo i principi enunciati in materia dalla Corte di cassazione, soltanto l’esistenza di un contrassegno apparentemente valido, in quanto provvisto di tutti gli elementi prescritti dalla norma, rendeva responsabile, nei confronti del danneggiato, la societa’ assicurativa – dell’autore del danno – che aveva rilasciato tale documento, indipendentemente dalla inesistenza di un valido ed efficace contratto assicurativo, venendo a fondarsi sulla autenticita’ di tale documento l’affidamento incolpevole della parte che agisce per il risarcimento dei danni. Nella specie tale ipotesi era esclusa dalla incontestata mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante e dalla carenza nel contrassegno finanche del numero identificativo della polizza; b) che la legittimazione passiva della impresa designata dal FGVS, doveva evincersi dalle ripetute lettere trasmesse da (OMISSIS) Ass.ni e da (OMISSIS), da cui risultava che il veicolo del (OMISSIS) era sprovvisto di copertura assicurativa.
Osserva il Collegio che risulta incontestata la scopertura assicurativa del veicolo di proprieta’ del (OMISSIS) emergente dalle lettere trasmesse ai danneggiati da (OMISSIS) s.p.a. e dall'(OMISSIS), ritualmente prodotte nel fascicolo di parte attrice in primo grado (cfr. ricorso pag. 6-7). I documenti in questione sono stati, infatti, esplicitamente esaminati dalla Corte d’appello, come emerge dalla motivazione della sentenza, che ne ha escluso tuttavia qualsiasi rilevanza atteso che la esistenza, validita’ ed efficacia giuridica del rapporto assicurativo doveva ritenersi del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento in capo a (OMISSIS) s.p.a. della titolarita’ passiva del rapporto oggetto dell’azione diretta proposta dal terzo danneggiato nei confronti della societa’ assicuratrice, dovendo aversi riguardo esclusivamente al contrassegno assicurativo rilasciato da detta societa’ (articolo 7, comma 2, legge 990/1969, ora riprodotto nell’articolo 127, comma 2, del Codice Ass.ni private approvato con Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209), circostanza di fatto che escludeva la azionabilita’ della domanda risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS.
La statuizione e’ errata in diritto, venendo a disconoscere la ragione giustificativa sottesa ai principi enunciati in materia da questa Corte.
Il “Fondo di garanzia per le vittime della strada” e’ obbligato ex lege a risarcire, tramite la impresa designata, il danno alla persona – nonche’ anche i danni alle cose, di importo superiore alla franchigia indicata, ed alle condizioni previste – nei limiti del massimale previsto dalla legge, nei casi in cui “il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione” (L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, comma 1, lettera b); Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 283, comma 1, lettera b)).
Tale essendo il presupposto legale per l’esperimento dell’azione diretta da parte del danneggiato, non puo’ evidentemente porsi in dubbio che, qualora il danneggiato assuma l’onere di svolgere preventive indagini in ordine alla copertura assicurativa RCA del veicolo responsabile e risulti accertata come nel caso di specie- la inesistenza di un valido ed efficace rapporto assicurativo, lo stesso sia legittimato a proporre domanda risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS che assume al qualita’ di parte “ex latere debitoris” del rapporto obbligatorio dedotto nel giudizio.
In relazione all’indicato presupposto legale (mancanza di copertura assicurativa), richiesto per l’esercizio dell’azione giudiziale nei confronti del FGVS, e’ dunque irrilevante la situazione giuridica di “apparenza” -apparente esistenza di una valida polizza assicurativa RCA stipulata dal responsabile del sinistro- costituita dalla emissione di un contrassegno o di un certificato di assicurazione non corrispondente alla effettiva realta’ giuridica, non venendo in questione tra “soggetto danneggiato” -titolare del diritto al risarcimento- e la impresa designata che agisce in nome e per conto del FGVS -quale soggetto obbligato al risarcimento- alcuna esigenza di bilanciamento tra il principio di titolarita’ del diritto ed il principio di sicurezza dei traffici giuridici, e non trovando alcun fondamento nel sistema normativo della assicurazione RCA la opponibilita’ al danneggiato, da parte della impresa designata, del difetto di titolarita’ passiva del rapporto, in considerazione di una ipotetica prevalenza da attribuire alla situazione giuridica fittizia rispetto a quella reale, tale per cui la domanda risarcitoria debba essere esclusivamente rivolta nei confronti dell’assicuratore “apparente”.

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