Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 ottobre 2017, n. 24069. In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al “principio dell’apparenza”

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La distinzione dei presupposti richiesti dalle diverse fattispecie legali che regolano l’azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti del FGVS e l’azione diretta proposta nei confronti della societa’ assicurativa della RCA del soggetto responsabile del sinistro, spiegano la ragione per cui soltanto nel secondo caso trova motivo di applicazione il principio di tutela della apparenza giuridica, in quanto soltanto in tale caso viene in rilevo la esigenza di tutela del soggetto-danneggiato rispetto ad una situazione non conforme alla realta’ dallo stesso non determinata e che ha costituito il presupposto – apparente – dell’azione giudiziale esercitata nei confronti della impresa assicuratrice individuata nel certificato assicurativo esibito, o nel contrassegno esposto sul veicolo del responsabile del sinistro.
La tutela indicata e’ dunque rafforzativa della posizione del terzo danneggiato, considerato nell’intero impianto normativo come soggetto debole al quale deve essere garantita nel massimo grado la effettivita’ del ristoro del danno (appunto attraverso la introduzione di rimedi giudiziali specifici quali l’azione diretta nei confronti di soggetto assicuratore sebbene non vincolato contrattualmente, e l’azione risarcitoria esperibile nei confronti del FGVS nel caso in cui il veicolo del responsabile risulti privo di copertura assicurativa) e dunque la situazione di apparenza non puo’ che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non puo’, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell’interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal FGVS per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla -accertata- mancanza di una copertura assicurativa RCA del veicolo danneggiante.
In tal senso va inteso il principio di diritto costantemente enunciato da questa Corte secondo cui “In forza del combinato disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 7 (attuale Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 127) e dell’articolo 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacche’, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilita’ dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, rileva l’autenticita’ del contrassegno e non la validita’ del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato articolo 7 mira alla tutela dell’affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l’ipotesi dell’apparenza del diritto, per escludere la responsabilita’ dell’assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l’apparenza del diritto, e cioe’ che l’assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l’affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.”.
Errata in diritto e’, pertanto, la sentenza della Corte d’appello di Roma nella parte in cui ha ritenuto che in presenza del contrassegno assicurativo (documento rilevato ed annotato nel verbale dai VV.UU. intervenuti sul luogo del sinistro), sussisteva la esclusiva responsabilita’ dell’assicuratore apparente, difettando la legittimazione passiva, soltanto residuale, del Fondo di garanzia per le vittime della strada, dovendo invece essere definita la controversia sul punto in base al seguente principio di diritto:
“In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, la tutela del soggetto danneggiato accordata in base al “principio dell’apparenza” di una situazione giuridica considerata dalla legge elemento della fattispecie costitutiva del rapporto obbligatorio (nella specie, la esistenza di un valido rapporto assicurativo della RCA “comprovata” dalla emissione del certificato di assicurazione e del contrassegno), e che legittima lo stesso ad esperire la “azione diretta” nei confronti dell’ “apparente assicuratore” della RCA, non costituisce un rimedio giudiziale che si colloca in relazione di esclusivita’-alternativa rispetto alla distinta azione risarcitoria nei confronti del FGVS, fondata sul presupposto legale della inesistenza di un valido rapporto assicurativo RCA, ma si aggiunge ad essa, quale ulteriore strumento di tutela del danneggiato volto a rafforzare i rimedi apprestati dalla disciplina normativa dell’assicurazione RCA a favore del conseguimento della pretesa risarcitoria vantata dalla vittima del sinistro, dovendo pertanto intendersi rimessa alla iniziativa del danneggiato -anche dopo la istituzione del Centro italiano di informazione e la previsione espressa del diritto di accesso ai relativi archivi- la scelta tra l’esperimento dell’azione risarcitoria “diretta” L. n. 990 del 1969, ex articolo 18 (attuale Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 144), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero -una volta acquisite le informazioni, presso gli archivi delle autorita’ competentivin ordine alla inesistenza di una valida polizza assicurativa RCA- l’esperimento dell’azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS L. 24 dicembre 1969, n. 990, ex articolo 19, comma 1, lettera b) (attuale Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 283, comma 1, lettera b))”.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, relativamente al quarto e quinto motivi, assorbiti gli altri motivi di ricorso. La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvedera’ a decidere, attenendosi all’enunciato principio di diritto, liquidando all’esito anche le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il quarto e quinto motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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