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La sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui avrebbe supposto che la velocita’ del (OMISSIS) fosse dovuta ad un non consentito accesso sulla (OMISSIS) da parte del medesimo, probabilmente avvenuto contromano e nella parte in cui non avrebbe tenuto in considerazione le conclusioni del CTU che avevano imputato l’esclusiva responsabilita’ del danno in capo al (OMISSIS).
Con il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2054 c.c. – violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c.
La sentenza impugnata sarebbe illegittima e dunque contrastante con gli articoli 2043 e 2054 c.c. per aver disatteso la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l’obbligo di accertare l’eventuale responsabilita’ concorrente dell’altro conducente.
Il ricorso e’ complessivamente fondato e merita accoglimento in quanto la Corte d’appello, ponendosi in contrasto con tutte le norme indicate nell’epigrafe dei vari motivi di ricorso, non si e’ ritenuta vincolata alle risultanze probatorie acquisite nel giudizio penale ed univocamente confluenti nel giudizio di responsabilita’ esclusiva del conducente l’autovettura, ed ha applicato la presunzione di corresponsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, indipendentemente da ogni richiesta in tal senso formulata dall’appellante.
Come e’ agevole desumere dal testo dell’impugnata sentenza, che riporta le conclusioni dell’appellante, nessuna conclusione era stata presa in merito alla corresponsabilita’ del danneggiato, in quanto l’appellante si era limitato a richiedere una valutazione del danno nei limiti del massimale allora vigente, rappresentando al giudice civile la possibilita’ di valutare liberamente, in ragione della tipologia di giudizio penale prescelto (patteggiamento), le risultanze di quel giudizio.
Da quanto premesso deriva certamente la fondatezza dei vari motivi di censura mossi all’ impugnata sentenza. Innanzitutto il Giudice ha pronunciato ultra petita partium in quanto non vi era alcuna espressa conclusione dell’appellante volta ad affermare il concorso del danneggiato; in secondo luogo appare violato il divieto di novum in appello, posto dall’articolo 345 c.p.c., in quanto, ove anche si giungesse alla conclusione che l’accertamento della corresponsabilita’ del danneggiato costituisse una motivazione implicita dell’impugnata sentenza, in ogni caso, non avendo l’accertamento della corresponsabilita’ del danneggiato costituito oggetto del giudizio di primo grado, il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare la violazione dell’articolo 345 c.p.c. in presenza di una domanda nuova ad esso proposta.
In terzo luogo deve rilevarsi la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 nella parte in cui la stessa e’ caduta in palese contraddizione affermando, d’un lato, che il procedimento ex articolo 444 c.p.p. esonerasse la controparte dall’onere di provare la responsabilita’ del condannato e dall’altra che il giudice fosse pero’ libero di valutare le prove acquisite nel giudizio penale. Per vincere la declaratoria di esclusiva responsabilita’ penale del (OMISSIS) nella causazione del danno, la sentenza avrebbe, quantomeno, dovuto argomentare circa la presenza di diverse prove fornite dal (OMISSIS) o dalla societa’ onerata del risarcimento volte a fondare un convincimento del giudice del tutto opposto a quello raggiunto in sede penale. Cio’ e’ avvenuto in spregio alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la sentenza penale irrevocabile spiega efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio in relazione alla posizione del soggetto ritenuto responsabile del reato contestato e se, ai fini risarcitori, il giudice civile puo’ svolgere un autonomo apprezzamento del materiale probatorio acquisito nel giudizio penale non essendo a cio’ obbligato, e’ evidente che, per superare le risultanze della CTU ed i rilievi della polizia giudiziaria, il giudice non poteva introdurre l’argomento della corresponsabilita’ del danneggiato nella produzione del danno. E’ evidente, allora, che l’impugnata sentenza ha violato altresi’ l’articolo 115 c.p.c. nella parte in cui, in assenza di prove che potessero suggerire una corresponsabilita’ del danneggiato, ha dato per acquisito il fatto contestato (corresponsabilita’) soltanto sulla scorta delle risultanze del procedimento penale che erano di segno esattamente opposto, non solo nella sentenza penale ma anche nella perizia dell’ing. (OMISSIS). La Corte d’appello e’ caduta in un evidente error in iudicando laddove ha ritenuto insufficiente, per una declaratoria di responsabilita’ esclusiva del (OMISSIS), la ricostruzione presuntiva e deduttiva emergente dalla perizia tecnica acquisita nel giudizio penale. Vi e’ ancora un error in iudicando ed un vizio di motivazione laddove la sentenza afferma essere una presunzione non riscontrata quella dell’elevata velocita’ della vettura, laddove, invece, nella perizia dell’ing. (OMISSIS) e nelle dichiarazioni della polizia giudiziaria intervenuta sul posto, trova luogo la prova delle esasperate condizioni di moto dell’autovettura in relazione alle condizioni di luogo e di tempo dell’incidente. Nella stessa CTU si dava infatti testualmente atto che “non esistono elementi di giudizio tali da far ritenere la condotta di guida della vittima in violazione di norme generiche e/o specifiche” (CTU p. 18). La sentenza appare altresi’ pronunciata in violazione degli articoli 2043 e 2054 c.c. laddove afferma la corresponsabilita’ del danneggiato, in assenza di accertate violazioni a suo carico. Non potendo operare la presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2 per non aver potuto il giudice accertare in concreto se, oltre alla colpa del conducente l’autovettura, vi fosse stata una condotta di guida irreprensibile da parte del danneggiato, il giudice avrebbe dovuto ritenere operante il principio di responsabilita’ aquiliana di cui all’articolo 2043 c.c. Il giudice di merito ha invece dichiarato il concorso di colpa della vittima, in assenza di alcuna richiesta dispositiva in tal senso ed in assenza di alcun dato probatorio inteso a lasciare emergere la violazione da parte del danneggiato delle specifiche norme di circolazione stradale o di comune prudenza nella guida su strada.
Conclusivamente il ricorso e’ fondato e merita accoglimento, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
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