Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 29 settembre 2017, n. 22811. In ordine al concorso di colpa ex art. 2054 c.c.

Violazione degli articoli 2043 e 2054 c.c. laddove si afferma la corresponsabilita’ del danneggiato, in assenza di accertate violazioni a suo carico. Non potendo operare la presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2 per non aver potuto il giudice accertare in concreto se, oltre alla colpa del conducente l’autovettura, vi fosse stata una condotta di guida irreprensibile da parte del danneggiato, il giudice avrebbe dovuto ritenere operante il principio di responsabilita’ aquiliana di cui all’articolo 2043 c.c. Il giudice di merito ha invece dichiarato il concorso di colpa della vittima, in assenza di alcuna richiesta dispositiva in tal senso ed in assenza di alcun dato probatorio inteso a lasciare emergere la violazione da parte del danneggiato delle specifiche norme di circolazione stradale o di comune prudenza nella guida su strada.

 

Ordinanza 29 settembre 2017, n. 22811
Data udienza 23 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2342-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 318/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) percorreva la via (OMISSIS), in localita’ (OMISSIS), a bordo del suo ciclomotore quando, all’altezza del civico n. (OMISSIS), venne travolto frontalmente ed ucciso dall’auto Peugeot 106, condotta dal proprietario (OMISSIS).

Il conducente dell’auto, fuggito dando poi fuoco alla macchina per evitarne l’individuazione, venne tratto in arresto e sottoposto a procedimento penale, definito con sentenza ex articolo 444 c.p.p. del 26/06/2008, passata in giudicato il 18/09/2009, con accertamento della sua piena ed esclusiva responsabilita’.

Dal momento che l’auto, al momento del sinistro, era sprovvista di copertura assicurativa, i familiari del defunto agirono, davanti il Tribunale di Nocera Inferiore, oltre che contro il (OMISSIS), contro (OMISSIS) S.p.A. (di seguito (OMISSIS)), in qualita’ di impresa designata ex lege alla gestione del Fondo Vittime della Strada per la Campania, chiedendo il risarcimento dei danni.

Il Giudice dichiaro’ il (OMISSIS) unico responsabile del sinistro e determino’ il risarcimento nell’importo di Euro 1.117.588,88 ripartito tra gli attori in base ai diversi gradi di parentela con la vittima e condanno’ in solido i convenuti al pagamento della differenza tra quanto liquidato e quanto gia’ versato a titolo di provvisionale, e cioe’ al pagamento di Euro 767.588,88.

In appello (OMISSIS) chiese, per quel che rileva in questa sede, che il risarcimento dovuto dal Fondo di Garanzia fosse contenuto nei limiti di massimale vigente all’epoca del sinistro e comunque nella somma di Euro 774.685,35, detratto quanto gia’ versato a titolo di provvisionale.

La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata in data 24/07/2014, ha preso atto della sentenza penale ex articolo 444 c.p.p. ma ha ritenuto che detta pronuncia, per il rito cui consegue (cioe’ il patteggiamento), producesse l’unico effetto di esonerare la controparte dall’onere della prova del fatto costituente reato, ma non esonerasse il giudice civile dall’obbligo di individuare il grado effettivo di responsabilita’ sul quale parametrare il conseguente obbligo risarcitorio, in assenza di espresse determinazioni di merito deducibili dal giudicato penale.

La Corte, basandosi sulla consulenza dell’ing. (OMISSIS) svolta nell’ambito del giudizio penale, e dunque avendo a disposizione i soli elementi di prova ivi raccolti, ha ritenuto di non poter superare la presunzione di corresponsabilita’ sancita dall’articolo 2054 c.c., comma 2, nell’impossibilita’ di verificare l’incidenza causale diretta delle condotte di danneggiante e danneggiato nella determinazione dell’incidente, ed ha applicato la presunzione, prescindendo dal fatto che la compagnia appellante non avesse sollevato, quale motivo di appello, la questione della corresponsabilita’ del danneggiato nella produzione del danno.

In particolare il Giudice, rilevato che il punto d’urto tra il ciclomotore e l’auto era sito in prossimita’ della mezzeria, anziche’ ipotizzare che il danneggiato avesse tentato, in extremis, una manovra per evitare l’automobile, comparsa contromano ed a velocita’ assai elevata e non consona allo stato dei luoghi (84 km/h), ha ritenuto di applicare la presunzione di pari responsabilita’ ai sensi dell’articolo 2054 c.c. Sul quantum, il Giudice d’appello ha applicato, recependo quanto osservato da (OMISSIS), le tabelle del Tribunale di Milano, anziche’ quelle di Roma, utilizzate in primo grado ed ha ridotto del 50% la somma dovuta da (OMISSIS), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Avverso la sentenza il sig. (OMISSIS), in qualita’ di procuratore dei sigg.ri (OMISSIS), propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Resiste (OMISSIS) con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza avrebbe pronunciato extra petita partium, andando a valutare, al di la’ delle conclusioni dell’appellante, la presenza di un concorso di colpa del danneggiato, non formulata in primo grado e neppure presente tra i motivi di appello.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. e cioe’ del divieto di novum in appello, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Con il terzo motivo denuncia la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 nella parte in cui la stessa ha statuito il concorso di colpa della vittima, in evidente contrasto con il giudicato penale e le risultanze della perizia ivi espletata.

Il Giudice avrebbe dovuto valutare le rispettive responsabilita’ sulla scorta del solo materiale probatorio acquisito al procedimento ed avrebbe dovuto conferire specifica rilevanza alle statuizioni del giudice penale che, con chiarezza, aveva attribuito la responsabilita’ dell’incidente al solo (OMISSIS).

Con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa nel valutare liberamente il materiale probatorio fornito nel giudizio penale giungendo all’illegittima conclusione del concorso di colpa del danneggiato.

Con il quinto motivo denuncia error in iudicando nell’interpretazione del materiale probatorio, nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la consulenza tecnica non fosse sufficiente ad avvalorare la declaratoria di colpevolezza dell’imputato.

Con il sesto motivo denuncia error in iudicando e vizio di motivazione in punto di accertamento tecnico della dinamica.

 

[……..segue pag. successiva]

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