Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22971. In riferimento all’indennizzo per la durata irragionevole del processo di rinvio

La durata ragionevole del giudizio di rinvio – tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d’appello, ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c. – va individuata, trattandosi di prosecuzione del processo originario, nella misura di un anno

Ordinanza 2 ottobre 2017, n. 22971
Data udienza 28 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8940-2016 proposto da:

(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 03/10/2015, procedimento R.G.V.G.n. 52645/2011, Rep.n. 7950/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

FATTO E DIRITTO

rilevato:

che (OMISSIS) e gli altri ricorrenti nominati in epigrafe hanno impugnato per cassazione, sulla scorta di due mezzi di ricorso, il decreto della corte di appello di Roma che – pronunciandosi sulla domanda di equa riparazione da loro proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata del processo che essi avevano introdotto davanti al TAR Campania il 24.11.1986, definito da tale TAR con sentenza del 5.5.2011 – ha limitato a due anni (dal 1989 al 1991) il periodo per il quale doveva riconoscersi il diritto alla riparazione da irragionevole durata del processo;

che la corte di appello ha ritenuto non spettante il diritto all’equa riparazione per il periodo successivo al 1991 perche’ in tale anno era intervenuta una legge regionale per effetto della quale, secondo la sentenza del TAR, era venuto meno l’interesse a ricorrere degli attori, essendo stato normativamente riconosciuto il diritto (relativo al riconoscimento di un pregresso rapporto di impiego) da loro azionato in giudizio; giudizio, si riferisce nel decreto qui gravato, riattivato dagli attori medesimi a seguito di dichiarazione di perenzione intervenuta nel 2005;

che il Ministero dell’Economia non ha depositato controricorso;

 

[……..segue pag. successiva]

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