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5.In particolare in relazione al danno da perdita di chance la decisione di basa sull’orientamento giurisprudenziale di legittimita’, che qui si ribadisce, per il quale, in tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance” – che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non una mera aspettativa di’ fatto ma un’entita’ patrimoniale a se’ stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilita’, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta (cosi’ Cass. n. 1752/05). Con la precisazione che quando, come nel caso di specie, le chances che si assumono perdute attengono alla futura attivita’ lavorativa del soggetto danneggiato,la sola dimostrazione dell’esistenza di un evento dannoso non e’ sufficiente a far presumere anche la perdita della possibilita’ di futuri maggiori guadagni, spettando al danneggiato l’onere di provare, anche presuntivamente, che il danno gli ha precluso l’accesso a situazioni tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche soltanto la possibilita’ di maggiori guadagni.
In applicazione di questi principi di diritto, la Corte di Appello ha ritenuto che non erano stati provati elementi tali da far presumere l’ulteriore danno da perdita di chance, essendo l’attivita’ iniziata solo da un mese al momento del verificarsi dell’evento dannoso.
6.Il profilo della censura con cui si denunzia vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5 e’ inammissibile.
Si osserva che in virtu’ della data di pubblicazione della sentenza si applica la nuova formulazione di detto articolo che limita la ricorribilita’ davanti al giudice di legittimita’ per vizio di motivazione L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di’ tutte le risultanze probatorie.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.
7.La ricorrente denunzia l’omesso esame di documenti che sono privi del carattere della decisivita’,perche’ da soli non sarebbero stati idonei a modificare la decisione, e comunque presi in considerazione dal giudice del merito che ha ritenuto la produzione documentale complessivamente non idonea a provare l’entita’ del decremento degli introiti della societa’ a causa dell’allagamento.
8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la societa’ (OMISSIS) denunzia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., 1936 e segg. e articolo 2697 c.c. a norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio norma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Sostiene la societa’ ricorrente che i giudici d’appello hanno errato nel ritenere non contestata l’esistenza e l’operativita’ della polizza assicurativa stipulata con la (OMISSIS) e che l’unico limite alla garanzia fosse posto dall’articolo 17 della polizza, che escludeva dai danni risarcibili, in mancanza di apposita stipulazione, quelli derivanti dalla sospensione dell’attivita’.
9. Il motivo e’ infondato.
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