Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25105. Ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un facere

L’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un facere, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.

Ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25105
Data udienza 5 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30246-2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante, l’amministratore unico (OMISSIS), che ha incorporato per fusione la (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2646/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 14 marzo 2006, pronunciando sulla causa promossa da (OMISSIS) S.r.l. – la quale, utilizzatrice in leasing di un capannone e di alcuni locali abiti ad uffici, siti in (OMISSIS), condotti in locazione dalla ditta (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) S.r.l., aveva chiesto la condanna del Comune di Padova e/o dell’Azienda (OMISSIS) S.p.a. e/o del (OMISSIS), in solido tra loro o chi tosse stato ritenuto responsabile, all’esecuzione dei lavori necessari per la manutenzione e l’adeguamento della rete fognaria ed al risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito degli allagamenti verificatisi nell’estate del 2002 nel capannone, negli uffici e nel piazzale antistante, determinati, ad avviso dell’attrice, dall’insufficienza del sistema fognario e pubblico e/o alla carenza di manutenzione delle condotte e degli scarichi della (OMISSIS) – rigetto’ la domanda e condanno’ l’attrice alle spese di lite in favore delle convenute, mentre compenso’ dette spese nei confronti di (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) S.p.a., chiamate in causa in manleva rispettivamente dal Comune di Padova e dall’Azienda (OMISSIS).
Avverso tale decisione (OMISSIS) S.r.l. propose appello, cui resistettero tutte le parti appellate, alcune delle quali proposero pure appello incidentale.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 30 ottobre 2013, accolse per quanto di ragione il ricorso principale, rigetto’ gli appelli incidentali e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, che confermo’ nel resto, anche integrandone la motivazione, condanno’ il Comune di Padova a pagare ad (OMISSIS) S.r.l., a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva attualizzata di Euro 21.804,00, oltre interessi come precisato nel dispositivo della sentenza di secondo grado, rigetto’ la domanda di risarcimento dei danni ex articolo 96 cod. proc. civ. dal (OMISSIS) e Porto Fluviale di Padova e regolo’ le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza della Corte di merito e nei confronti del Comune di Padova, (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria.
Il Comune di Padova ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis.1 cod. proc. civ. in data 27 marzo 2017 e, quindi, fuori termine (Cass. 30/06/2014, n. 14767; Cass., ord., 4/01/2011, n. 182), sicche’ detta memoria e’ inammissibile.

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