Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25102. In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance”

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3. La Corte d’appello ha correttamente applicato la regola dell’articolo 2056 c.c., comma 1, che richiama l’articolo 1226 c.c. – secondo cui “se il danno non puo’ essere provato nel suo preciso ammontare, e’ liquidato dal giudice con valutazione equitativa” -, conformemente alla consolidata interpretazione che di tale norma ha dato questa Corte, per cui l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicche’ grava sulla parte interessata l’onere di provare non solo l'”an debeatur” del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi “in re ipsa”, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficolta’, si da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (cfr. Cass, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006; Sentenza n. 9244 del 18/04/2007; Sentenza n. 20990 del 12/10/2011; Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011; Sentenza n. 127 del 08/01/2016;Sentenza n.20889 del 17/10/2006).
Infatti l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 cod. civ., espressione del piu’ generale potere di cui all’articolo 115 cod. proc. civ., da’ luogo non gia’ ad un giudizio di equita’, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equita’ giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, da un lato e’ subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall’altro non ricomprende anche l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo gia’ assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entita’ materiale del danno, ne’ esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinche’ l’apprezzamento equitativo sia per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'”iter” della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno Cass. Sentenza n. 13288 del 07/06/2007.
4.Nella specie i giudici di appello hanno dato conto adeguatamente dei motivi per cui non hanno proceduto alla liquidazione equitativa del danno da lucro cessante e da perdita di chance in assenza di prova da parte della ricorrente dell’entita’ del guadagno al momento dell’allagamento e,pur essendovi la prova della redditivita’ dell’attivita’ al momento della riapertura dei locali, tale dato era comunque inidoneo a determinare l’entita’ del mancato guadagno in mancanza dei costi di gestione dell’attivita’ sicuramente ingenti.
In tale valutazione i giudici di appello si sono attenuti alla costante giurisprudenza di legittimita’, non avendo la parte fornito gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali ragionevolmente poteva disporre, affinche’ l’apprezzamento equitativo fosse per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell’Iter” della determinazione dell’equivalente pecuniario del danno.
La Corte d’appello ha rigettato la domanda per difetto di prova sul quantum, in quanto i danneggiati hanno omesso di produrre in giudizio la documentazione fiscale o commerciale anteriore all’evento (produzione certamente possibile essendo tali documenti nella disponibilita’ della parte) attestante i ricavi prodotti, ed ha ritenuto di non poter verificare, alla stregua della documentazione attestante l’entita’ del guadagno alla ripresa dell’attivita’ senza indicazione dei costi sostenuti,la variazione negativa subita l’attivita’ commerciale e dunque quale fosse effettivamente la entita’ della riduzione dei ricavi,determinata dalla temporanea interruzione dell’attivita’ economica nelle more del ripristino dei locali danneggiati.

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