Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25102. In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance”

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1.Con l’unico articolato motivo la societa’ (OMISSIS) denunzia violazione o erronea applicazione degli articoli 2697, 1227, 1223 e 2056 c.c. e articoli 115 e 345 c.p.c. ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato il risarcimento del danno in ordine al mancato guadagno e alla perdita di chance.
Sostiene che per tutto il periodo,durato circa otto mesi, dall’allagamento alla ripresa dell’attivita’,non aveva conseguito gli introiti, che avrebbe ottenuto se avesse potuto espletare pienamente la propria attivita’.
Prosegue affermando che la societa’ (OMISSIS) ha dimostrato il verificarsi dell’evento, il mancato funzionamento delle apparecchiature di gioco, la chiusura forzata dei locali per tutto il tempo necessario alla ristrutturazione e di conseguenza ha diritto ad ottenere risarcimento del danno per il mancato incremento patrimoniale subito, liquidato quantomeno in via equitativa.
La ricorrente denunzia che i giudici di appello hanno omesso di consultare la documentazione depositata,decisiva in quanto indiscutibilmente offriva elementi idonei ad individuare le voci passive dell’attivita’ esercitata dalla (OMISSIS).
2.Il motivo e’ infondato.
In relazione al risarcimento da lucro cessante il primo giudice ha rigettato la domanda della (OMISSIS), ritenendo che questa non avesse provato il guadagno precedente alla chiusura conseguenza dall’allagamento.
La Corte d’appello ha accertato che, sebbene vi fosse agli atti documentazione contabile relativa al periodo seguente alla riapertura, da cui risulta la redditivita’ complessiva per l’anno 2006, non era possibile determinare neanche equitativamente l’entita’ del mancato guadagno, poiche’ non erano noti i costi di gestione dell’attivita’ sicuramente ingenti, per il compenso ai dipendenti, l’affitto della sala,i consumi, la manutenzione.
La Corte ha ritenuto che la mancanza di questi dati precludeva una determinazione anche equitativa del danno da lucro cessante che non poteva essere riconosciuto.
Inoltre non risultava provato alcun ulteriore danno da perdita di chance,in quanto non si poteva presumere,dato che la sala (OMISSIS) al momento dell’allagamento aveva appena aperto da un mese e che tra i danni oggetto di risarcimento erano compresi anche i costi della campagna pubblicitaria per la riapertura.

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