Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 18 ottobre 2017, n. 48109. Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana

Integra il delitto di cui all’art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, trattandosi di un reato di pericolo non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

Sentenza 18 ottobre 2017, n. 48109
Data udienza 22 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTEMBRE Antonio – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/10/2016 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di
SASSARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. PRATOLA GIANLUIGI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore presente Avv. (OMISSIS) che si riporta ai motivi, chiedendone l’accoglimento.
Udite le parti comparse, che hanno concluso come da verbale sopra richiamato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata, all’esito del giudizio abbreviato, il 23/03/2015, il Tribunale di Sassari aveva assolto, perche’ il fatto non sussiste, (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 474 c.p., comma 2, (imputatogli per avere posto in vendita, al fine di trarne profitto, capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti). Investita dell’impugnazione del pubblico ministero, la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con sentenza deliberata il 05/10/2016, ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato ascrittogli e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 3 di reclusione ed Euro 300 di multa.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. La Corte di appello ha riformato la sentenza assolutoria di primo grado valorizzando le incerte dichiarazioni degli agenti di polizia giudiziaria (che il giudice di primo grado aveva ritenuto inidonee a far superare il dubbio sulla sussistenza del fatto), senza procedere alla necessaria rinnovazione dell’istruzione dibattimentale al fine di procedere all’esame degli operanti. La sentenza impugnata ha supposto la qualifica di esperti attribuiti agli agenti, la cui esistenza, invece, non risulta dagli atti processuali, e ne ha valorizzato le dichiarazioni pur ritenendo necessario un accertamento della contraffazione in via testimoniale. A conforto della tesi accusatoria, la Corte di appello ha indicato l’assenza di autorizzazione in capo all’imputato e la circostanza che le case produttrici vendono i prodotti non sulle bancarelle e a prezzi superiori, circostanze non risultanti da alcun atto del processo e comunque inconferenti.
Il secondo motivo denuncia inosservanza dell’articolo 49 cod. pen. e difetto di motivazione, non essendosi pronunciata la Corte di appello sulla richiesta difensiva di declaratoria di non punibilita’ in considerazione del carattere innocuo del falso.
Il terzo motivo denuncia inosservanza dell’articolo 131 bis cod. pen. e difetto di motivazione, non essendosi pronunciata la Corte di appello sulla richiesta difensiva di declaratoria di non punibilita’ per la particolare tenuita’ del fatto.
Il quarto motivo denuncia inosservanza dell’articolo 132 cod. pen. e articolo 442 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello operato la riduzione per il rito della pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *