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considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di accertare se l’immobile de quo fosse stato inglobato nell’appartamento acquistato dagli odierni ricorrenti (illo tempore di proprietà di R.A. ) per volere congiunto del condominio e dello stesso R. , con la conseguente mancata verifica dell’effettiva cessazione del contratto di locazione oggetto di lite al momento del decesso del R. , ovvero della trasmissione del rapporto locatizio in capo ai relativi eredi;
che, con il medesimo motivo, i ricorrenti si dolgono del mancato rilievo, da parte del giudice d’appello, dell’assoluta estraneità degli odierni ricorrenti al rapporto intercorso tra il condominio e il R. , con la conseguente insussistenza di alcuna responsabilità risarcitoria per la ritardata restituzione dell’immobile dagli stessi successivamente acquistato come parte integrante di una più ampia unità immobiliare;
che il motivo è manifestamente infondato;
che, al riguardo, ferma l’inammissibilità della censura in esame nella parte in cui omette di specificare la rilevanza, sul piano dell’argomentazione critica, del mancato accertamento del carattere congiunto della volontà del condominio e del R. ai fini dell’inglobamento dell’immobile concesso in locazione a quello più ampio di proprietà del R. , osserva il collegio come la corte territoriale abbia correttamente proceduto all’accertamento, sul piano documentale, tanto dell’esistenza dell’immobile condominiale oggetto di lite, quanto della relativa concessione in godimento in favore del R. ;
che, con riguardo all’accertamento della cessazione degli effetti del ridetto contratto di locazione, la corte territoriale, sulla scia di quanto accertato dal primo giudice, risulta aver correttamente fatto applicazione del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale l’erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata, e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto (analogamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione) quegli è un detentore precario della res locata al de cuius, sì che nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6965 del 22/05/2001, Rv. 546880 – 01);
che al riguardo, nessuna prova del ricorso di eventuali presupposti legittimanti la successione di eventuali eredi (o di altri soggetti) nella posizione contrattuale del conduttore (negli specifici casi in cui tale successione è prevista dalla legge) risulta essere stata fornita dagli odierni ricorrenti, in capo ai quali il ridetto onere probatorio necessariamente incombeva;
che, sotto altro profilo, in difetto di alcuna prova in ordine al ricorso di eventuali cause di giustificazione del comportamento dannoso degli odierni ricorrenti, del tutto correttamente la corte territoriale ha ritenuto gli stessi responsabili, sul piano extracontrattuale, per i danni sofferti dal condominio proprietario in ragione dell’occupazione senza titolo della relativa unità immobiliare;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697 c.c. e 434 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale trascurato di rilevare la violazione, da parte del consulente tecnico d’ufficio di primo grado, dei limiti dell’indagine allo stesso rimessa, e per avere quest’ultimo omesso la verificazione dell’avvenuta autorizzazione del R. , da parte del condominio, a inglobare l’immobile locato a quello dallo stesso già posseduto, nonché di accertare l’epoca della mancata utilizzazione dell’immobile all’uso condominiale cui precedentemente era adibito;
che il motivo è inammissibile;
che, al riguardo, ferma l’inammissibilità della censura rivolta nei confronti della violazione, da parte del consulente tecnico d’ufficio, dei limiti dell’indagine allo stesso rimessa, laddove la stessa non si risolva in una specifica doglianza rivolta nei confronti della motivazione fatta propria dal giudice (nella parte in cui ha espressamente attestato come l’intera relazione del c.t.u. fosse rimasta entro i limiti dei quesiti originariamente formulati dal primo giudice: cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata), osserva il collegio come gli odierni ricorrenti abbiano del tutto trascurato di specificare la rilevanza, sul piano dell’argomentazione critica, dell’avvenuta autorizzazione condominiale, in capo al R. , ad inglobare l’immobile locato a quello dallo stesso già posseduto, nonché dell’accertamento dell’epoca della mancata utilizzazione dell’immobile all’uso condominiale cui lo stesso era precedentemente adibito;
che, infatti, ciascuna di tali circostanze dedotte dai ricorrenti appare di per sé del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento della causa di estinzione del rapporto di locazione e della conseguente insussistenza di alcun titolo a fondamento della successiva occupazione da parte degli odierni ricorrenti;
che, sulla base delle argomentazioni sin qui indicate, rilevata la complessiva infondatezza del ricorso, dev’esserne pronunciato il rigetto, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore del condominio controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.
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