Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 10 novembre 2017, n. 26670. L’erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata, e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto

L’erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non gli succede nella detenzione qualificata, e poiché il titolo si estingue con la morte del titolare del rapporto (analogamente al caso di morte del titolare dei diritti di usufrutto, uso o abitazione) quegli è un detentore precario della res locata al de cuius, sì che nei suoi confronti sono esperibili le azioni di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale

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Corte di Cassazione
sezione sesta civile – 3
ordinanza 4 ottobre – 10 novembre 2017, n. 26670
Presidente Amendola – Relatore Dell’Utri

Fatto e diritto

rilevato che, con sentenza resa in data 15/3/2016, la Corte d’appello di Roma, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, accertata la cessazione (per decesso del conduttore R.A. ) del contratto di locazione relativo a un immobile inserito nell’edificio condominiale di (omissis) intercorso tra il ridetto condominio e R.A. , ha accertato l’occupazione senza titolo di tale immobile da parte di F.A.G. e di P.D. , condannando questi ultimi al risarcimento del danno in favore del condominio originario attore;
che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il giudice di primo grado avesse correttamente raggiunto la dimostrazione, tanto dell’esistenza del locale di proprietà condominiale oggetto di lite, quanto della relativa concessione in locazione al R. in base ad un accordo contrattuale venuto meno con il decesso di quest’ultimo, con la conseguente correttezza della condanna della F. e del P. al risarcimento dei danni subiti dal condominio per effetto dell’occupazione sine titulo del ridetto immobile dagli stessi acquistato come parte integrante di una più vasta unità immobiliare;
che, avverso la sentenza d’appello, F.A.G. e P.D. propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
che il condominio di (omissis) resiste con controricorso;
che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis il condominio di (omissis) ha presentato memoria;

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