Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 14 novembre 2017, n. 26805. Al di fuori dell’eccezionale ambito delle micro-permanenti, l’aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte

Al di fuori dell’eccezionale ambito delle micro-permanenti, l’aumento personalizzato del danno biologico è circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilità) del danno morale. Senza che ciò costituisca alcuna “duplicazione risarcitoria”.

Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26805
Data udienza 23 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21430/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1218/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto nel resto.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 4/5/2007, (OMISSIS) chiese al Tribunale di Roma di accertare, in relazione ad un incidente occorsogli in data (OMISSIS), la responsabilita’ del sig. (OMISSIS), conducente dell’autoveicolo Smart coinvolto nel sinistro, della sig.ra (OMISSIS), proprietaria dell’autovettura, e della (OMISSIS) S.p.A., e di dichiararne la responsabilita’ solidale per i danni subiti, quantificati in Euro 1.000.000.
A sostegno della propria domanda, l’attore sostenne che il conducente dell’autovettura, mentre percorreva viale (OMISSIS) in direzione di viale (OMISSIS) nel suo stesso senso di marcia, aveva improvvisamente e repentinamente tentato di effettuare un’inversione di marcia non consentita, mettendosi di traverso rispetto alla direzione dello scooter da lui condotto, provocandone la caduta.
Chiese disporsi una CTU per la quantificazione dell’invalidita’ temporanea e permanente derivate dal sinistro nonche’ per la quantificazione del danno cd. “esistenziale” e di quello alla propria capacita’ lavorativa, oltre al rimborso delle spese sostenute e da sostenere, comprese quelle necessarie per la riparazione dello scooter.
La (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) si costituirono in giudizio eccependo che il (OMISSIS) aveva effettuato un’azzardata manovra di sorpasso senza rispettare l’obbligo di marcia sulla destra imposto dal codice della strada; resistevano alla domanda e ne chiedevano il rigetto. Espletata una CTU e sentiti i testi, il Tribunale di Roma, con sentenza del 21/6/2011, dichiaro’ (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili del sinistro in misura del 50% ciascuno, condannando in solido i convenuti al pagamento, in favore dell’attore, di Euro 31.477,72, oltre lucro cessante su tale somma, interessi legali e spese di lite.
Il (OMISSIS) interpose gravame, e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza 18/2/2015, lo ha rigettato, condannando l’appellante al rimborso, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese del grado. Avverso detta sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Con separati controricorsi resistono sia la (OMISSIS) S.p.A., che ha presentato anche memoria, sia il sig. (OMISSIS). Il P.G. ha presentato le proprie conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e dei principi e norme che regolano la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nonche’ dell’articolo 2054 c.c. e dei principi e norme che regolano la presunzione di paritaria responsabilita’ dei veicoli coinvolti nel sinistro; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 143 Codice della Strada; la violazione dell’articolo 116 c.p.c. nonche’ dei principi e norme che regolano la valutazione delle prove; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c. nonche’ delle norme e i principi che disciplinano il nesso di causalita’.
1.1. Il ricorrente ripropone, in sostanza, lo stesso primo motivo di appello con cui aveva lamentato l’attribuzione del paritario concorso di colpa, per non aver egli fornito la prova della regolarita’ della sua condotta di guida ed il rispetto, oltre che delle norme di comune prudenza ed attenzione, delle cautele e prescrizioni specificamente imposte dal Codice della Strada. Sulla base di questa censura, chiede di accertare la responsabilita’ esclusiva o comunque prevalente del conducente della Smart nel sinistro, criticando la sentenza impugnata per non aver correttamente valutato la gravita’ di quel comportamento, le prove testimoniali e la speculare prova della conformita’, del proprio comportamento, alle norme sulla circolazione stradale tenuto dal conducente dello scooter.
1.2. In particolare, il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 2054 c.c., comma 2, violando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la presunzione di paritaria responsabilita’ dei veicoli coinvolti nel sinistro.
1.3. La Corte d’appello avrebbe, poi, falsamente interpretato l’articolo 143 C.d.S. e l’articolo 116 c.p.c. sull’acquisizione delle prove nell’asserire che il (OMISSIS) Panici aveva violato l’articolo 143 C.d.S. – non ponendosi regolarmente sulla destra – in contrasto con quanto riferito dai testimoni, ritenendo poi la velocita’ di guida dello scooter non consona alla situazione ambientale.
1.4. Tutte le censure formulate con il primo motivo di ricorso sono infondate.
1.4.1. Il motivo ripropone l’argomento, gia’ motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, dell’imputazione totale dell’evento al conducente dell’autovettura (la cui violazione di regole della circolazione stradale e’ indubbia e non contestata), ma trascura di affrontare la considerazione, pur posta alla base della decisione impugnata, dell’altrettanto incontestabile violazione dell’articolo 143 C.d.S. da parte del ricorrente, attesa la collocazione dello scooter sul lato sinistro della corsia di pertinenza, ed in fase di superamento di auto incolonnate – argomento che si associa alla condivisibile notazione critica circa la prospettazione di una sorta di desuetudine nel rispetto di quella regola normativa in contesti urbani ad alta densita’.
1.4.2. La reciproca violazione, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nell’incidente, delle norme sulla circolazione stradale, oltre a quelle di normale prudenza in relazione alle circostanze del caso, costituisce ragione sufficiente e convincente della pari attribuzione di corresponsabilita’, al di la’ ed a prescindere dall’ulteriore rilievo in ordine alla presunta velocita’ tenuta dal conducente dello scooter. La corretta, puntuale ed esaustiva ricostruzione, in concreto, della dinamica del fatto in relazione ad entrambe le condotte implicate esclude in radice ogni ipotesi di violazione tanto del rapporto tra chiesto e pronunciato, quanto dell’articolo 2054 c.c., proprio alla stregua del principio, ricordato dal ricorrente, secondo il quale l’accertamento della colpa di un conducente (nella specie, dell’auto) non libera ex se l’altro (il conducente dello scooter) se non si sia offerta la dimostrazione della regolarita’ della guida. Il che, come condivisibilmente ritenuto dalla Corte capitolina, nella specie non e’ avvenuto.
2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c. e dei principi e norme che regolano la necessaria valutazione equitativa del danno non patrimoniale, ex articolo 360 c.p.c., n. 3.
2.1. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano applicato le tabelle del Tribunale di Milano in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale – che, dal 2011 in poi, dovrebbero essere applicate per uniformare, sul territorio nazionale, i criteri di liquidazione del danno (Cass., 7/6/2011 n. 12408 che attribuisce a detti criteri, gia’ ampiamente diffusi sul territorio nazionale, la valenza di parametro di conformita’ della valutazione equitativa del danno non patrimoniale).
In relazione a tali tabelle opererebbe, ad avviso del ricorrente, il principio iura novit curia.
2.2. Il motivo e’ fondato.
L’impugnata sentenza non appare condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che la questione fosse da disattendere in quanto proposta solo in grado di appello, in quanto il punto ha costituito specifico motivo di gravame sicche’ la questione non e’ nuova; l’indicazione della diversa parametrazione in sede di formulazione del motivo di appello costituisce equivalente del “versare” le tabelle in atti (Cass. n. 12408/2011 e n. 17678/2016), non senza considerare, in una prospettiva piu’ ampia, che e’ certamente predicabile l’evocazione in giudizio del principio iura novit curia in relazione ad un dato – le tabelle milanesi – ormai assurto a parametro di conformita’ della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c. (Cass. n. 3015/2016).
Il secondo motivo merita dunque accoglimento.
3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c. e degli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 2005), ex articolo 360, n. 3 c.p.c. 3.1. Il ricorrente deduce la predetta violazione di legge per la mancata liquidazione del “danno esistenziale” che avrebbe trovato ampio riconoscimento nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte.
3.2. A sostegno della censura il ricorrente menziona numerosi precedenti di legittimita’ che avrebbero distinto e ritenuto cumulabili il danno morale, il danno biologico e quello esistenziale, ciascuno rispondente ad una particolare ed autonoma lesione della propria integrita’ psico-fisica.
3.3. Il motivo non puo’ essere accolto.

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