Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 26 ottobre 2017, n. 49159. Non sussiste l’obbligo di rinnovare in sede di appello le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado quando il giudice di appello, nel riformare la sentenza di assoluzione

Non sussiste l’obbligo di rinnovare in sede di appello le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado quando il giudice di appello, nel riformare la sentenza di assoluzione, si limita solo a dare adeguato risalto probatorio alle dichiarazioni testimoniali raccolte in primo grado, senza procedere non già ad una nuova valutazione delle fonti dichiarative ma provvedendo solo a coglierne il significato ai fini della qualificazione giuridica del fatto contestato

Sentenza 26 ottobre 2017, n. 49159
Data udienza 18 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco M. – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Rel. Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandr – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso in data 21/2/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Bellini Ugo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Filippi Paola il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio;
udito l’avv. (OMISSIS) nell’interesse dell’imputato (OMISSIS) il quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia che aveva assolto (OMISSIS) dal reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera b) e comma 2 sexies, nonche’ dall’articolo 186 bis C.d.S., comma 3, gli riconosceva la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p., dichiarando il non luogo a procedere.
3. Il giudice di primo grado, sulla base delle risultanze processuali, ivi comprese le dichiarazioni dei verbalizzanti e dell’imputato, aveva escluso di potere pervenire ad un giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato per guida in stato di ebbrezza, non essendo risultato provato che il conducente avesse creato intralcio e pericolo alla circolazione, ne’ erano risultati accertati lo stato e la posizione dell’autoveicolo nonche’ le ragioni che avessero impedito al conducente di completare il tragitto.
4. Il giudice mediante una rivalutazione delle emergenze processuali, a fronte della impugnazione della Procura Generale di Campobasso, sovvertiva il giudizio, rappresentando come alla stregua della testimonianza del verbalizzante (OMISSIS) erano emersi i profili sintomatici dell’ebbrezza in capo al (OMISSIS), ma anche che lo stesso era stato sorpreso a procedere alla guida del veicolo, sebbene per breve tragitto e che il reato de quo doveva ritenersi consumato a prescindere dal fatto che si fosse realizzato un effettivo pericolo alla sicurezza della circolazione, la cui assenza, nel caso concreto, poteva essere valutata ai fini del riconoscimento della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p..
5. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la difesa dell’imputato articolando due motivi di ricorso; con un primo motivo deduceva vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla CEDU, articolo 6, par. 3, lettera d), e articolo 533 c.p.p., per essere stato integralmente sovvertito l’esito assolutorio di primo grado mediante una diversa valutazione di prove dichiarative decisive senza procedersi alla rinnovazione della istruzione dibattimentale. Evidenziava la difesa dei ricorrenti che l’esito assolutorio era dipeso dalla valutazione e dalla interpretazione delle dichiarazioni del verbalizzante (OMISSIS) e dello stesso imputato da cui il primo giudice aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova dell’avvenuta movimentazione della macchina da parte dell’imputato, laddove il secondo giudice, lungi dall’esprimere una mera analisi in diritto, aveva in sostanza rivalutato le dichiarazioni dei testi per pervenire a differenti conclusioni di fatto, in ordine alla movimentazione del veicolo e al rinvenimento del conducente.
Assumeva in particolare parte ricorrente che il giudice di appello aveva attinto al medesimo patrimonio di dichiarazioni, attribuendo alle stesse un rilievo di segno opposto rispetto alle valutazioni operate dal primo giudice, traendone argomenti sfavorevole per l’imputato, tanto da pervenire ad un giudizio di responsabilita’ nei suoi confronti. Si doleva che si era realizzata una palese violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in quanto erano state rivalutate dichiarazioni rese dai testi, in chiave accusatoria, senza consentire alla difesa dell’imputato di partecipare alla ricostruzione degli elementi causali e di contribuire pertanto all’opera di rielaborazione, svolta unilateralmente dal giudice in sentenza.
5.1 Con una seconda articolazione deduceva violazione di legge in relazione al mancato avvertimento al conducente della facolta’ di farsi assistere da un difensore, atteso che dalla testimonianza (OMISSIS) emergeva che un tale avvertimento non era stato in concreto rivolto a prescindere da quanto risultava dal verbale sul quale risultavano apposte delle semplici crocette.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso e’ infondato e va rigettato. La Corte territoriale ha infatti svolto buon governo delle risultanze processuali e con motivazione del tutto adeguata sotto il profilo logico giuridico ha riconosciuto la ricorrenza di profili di responsabilita’ in capo all’imputato e in particolare ha accertato, con adeguato costrutto logico giuridico, che il (OMISSIS), prima di essere sottoposto all’esame alcolimetrico aveva guidato il veicolo all’interno del quale era stato trovato.

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