Corte di Cassazione, sezione quarta penale, sentenza 26 ottobre 2017, n. 49159. Non sussiste l’obbligo di rinnovare in sede di appello le dichiarazioni testimoniali rese in primo grado quando il giudice di appello, nel riformare la sentenza di assoluzione

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2.Ne’ all’uopo coglie nel segno il primo motivo che assume violazione dei principi enunciati dalle S.U. (28.4.2016, Dasgupta, Rv.267487) avendo il giudice di appello accolto l’appello del pubblico ministero sulla base di una propria rielaborazione del contenuto delle prove dichiarative, senza consentire alla difesa dell’imputato la rinnovazione della istruttoria dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.
2.1 Invero nel caso in specie il sovvertimento dell’esito assolutorio non e’ conseguenza di una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte nel giudizio di primo grado, ma di una valutazione logico giuridica dei fatti, cosi’ come emersi all’esito della istruttoria di primo grado, sulla base di apporti dichiarativi gia’ presenti agli atti, che il giudice di primo grado aveva del tutto omesso di considerare, nonche’ di qualificare correttamente nella loro giuridica rilevanza.
3. Sotto un primo profilo il giudice di primo grado era pervenuto alla assoluzione del prevenuto affermando che nel caso in specie non risulta acquisita la prova della deliberata movimentazione del veicolo su area pubblica, tale da creare pericolo alla circolazione o anche solo di creare intralcio al traffico. Nel caso in esame non risulta neanche accertata la posizione e lo stato dell’autovettura, le ragioni che aveva impedito all’imputato di completare il tragitto e tanti altri elementi idonei ad accertare se l’imputato si era posto deliberatamente alla guida dell’autovettura in condizioni di ebbrezza.
Nella prima parte della motivazione peraltro il Tribunale aveva riconosciuto che il teste escusso (OMISSIS) dichiarava che l’imputato, (OMISSIS), partito da un cento metri, si fermava nel parcheggio della via (OMISSIS).
3.1 Orbene appare evidente che l’errore del primo giudice e’ essenzialmente un errore di diritto laddove a fronte di iter motivazionale in cui il Tribunale prende atto della circostanza, riferita dal teste (OMISSIS) e non solo, che l’imputato (OMISSIS) aveva movimentato il veicolo, sia pure per soli 100 metri, non risulta pervenire a corrette conclusioni logico giuridiche, ritenendo che l’imputato non aveva comunque rappresentato pericolo per la circolazione laddove, trattandosi di reato di pericolo presunto, ai fini del riconoscimento della fattispecie, risultava sufficiente l’accertamento della guida in stato di ebbrezza.
3.2 Sotto diverso profilo la motivazione del giudice fornisce ampio conto delle dichiarazioni del teste (OMISSIS) sul fatto che il (OMISSIS), seppure per breve tratto, aveva movimentato il veicolo, fino a condurlo nell’area di sosta ove era stato trovato in condizioni di ebbrezza alcolica; dal che consegue che il giudice di appello non ha affatto proceduto ad una diversa ricostruzione dei fatti sulla base delle stesse fonti di prova dichiarative gia’ valutate dal primo giudice, ma ha soltanto riempito una lacuna giuridica lasciata aperta dal Tribunale di Isernia, non sussistendo invero l’obbligo della rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, qualora emerga che la lettura della suddetta prova sia stata travisata dal primo giudice per omissione (sez. U, 19.1.2017, Patalano, Rv. 269786).
4. Sulla base del medesimo principio, teste’ richiamato, va altresi’ evidenziato come il giudice di appello non solo abbia provveduto a dare adeguato risalto probatorio alle dichiarazioni del teste (OMISSIS), che pure il giudice di primo grado aveva espressamente richiamato in sentenza, senza trarne le dovute conseguenze logico giuridiche ma ha fornito, a supporto delle suddette dichiarazioni, un apporto dichiarativo proveniente dallo stesso imputato, il quale era stato totalmente omesso nella decisione del Tribunale di Isernia.
4.1 Ha invero evidenziato la Corte di Appello di Campobasso che nel verbale di accertamento erano riportate le dichiarazioni del (OMISSIS) sul fatto che era partito poco prima per dormire e che aveva parcheggiato prima di essere fermato, che si inseriscono nel contesto dichiarativo del (OMISSIS), anch’esso del tutto omesso dal giudice di primo grado, secondo cui l’auto non aveva una andatura regolare.
4.2 Risulta pertanto evidente il totale travisamento delle prove da parte del giudice di primo grado e la necessita’ per il giudice di appello, a fronte della impugnazione del pubblico ministero, di procedere non gia’ ad una nuova valutazione delle fonti dichiarative, ma ad una completa analisi delle stesse, cogliendone il significato ai fini della qualificazione giuridica del fatto contestato.
5. Nel merito il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonche’ corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimita’, in relazione al riconoscimento della responsabilita’ dell’imputato, limitandosi il ricorrente a rinnovare la eccezione relativa all’omesso avviso al conducente del diritto all’assistenza al compimento dell’accertamento urgente laddove, per stesso riconoscimento dell’imputato, l’avviso risultava essere stato effettuato sulla base dello stesso verbale di accertamenti urgenti sulla persona, e trattandosi peraltro di questione non piu’ proponibile al giudice di legittimita’, trattandosi di nullita’ a regime intermedio che andava proposta entro la conclusione del giudizio di primo grado (sez.U, 29.1.2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263023).
6. Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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