Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 novembre 2017, n. 52465. E’ valida la notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna ad impiegato dello studio legale presso il quale lo stesso ha eletto domicilio, a nulla rilevando che la consegna non sia avvenuta a mani del difensore ma di suo collaboratore

E’ valida la notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna ad impiegato dello studio legale presso il quale lo stesso ha eletto domicilio, a nulla rilevando che la consegna non sia avvenuta a mani del difensore ma di suo collaboratore, né che costui non fosse conosciuto dall’imputato, essendo l’atto pervenuto nello studio del difensore e consegnato a persona legittimata a riceverlo ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione
sezione prima penale
sentenza 11 maggio – 16 novembre 2017, n. 52465
Presidente Novik – Relatore Mancuso

Ritenuto in fatto

1. Con istanza del 14/07/2015 al Tribunale di Roma giudice dell’esecuzione, C.G.P. chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 10/06/2014. Deduceva che la notifica dell’estratto contumaciale, compiuta ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., era nulla per assoluta incertezza della persona nei cui confronti era stata effettuata, in luogo diverso dallo studio legale del difensore e non già nelle sue mani ma in quelle di S.V.M. , persona della quale non erano state indicate le mansioni o l’eventuale rapporto che la legasse al difensore. In via subordinata, l’istante invocava la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso detta sentenza, affermando che non aveva avuto notizia o conoscenza del decreto di citazione a giudizio e della sentenza né si era sottratto volontariamente alla conoscenza di essi.

2. Con provvedimento in data 03/05/2016, il Tribunale rigettava le richieste. Rilevava, per un verso, che l’estratto contumaciale era stato regolarmente notificato al difensore di ufficio, nell’indirizzo presso il quale egli aveva trasferito lo studio professionale e mediante consegna ad altro legale del medesimo che era stato identificato in S.V.M. . Il Tribunale osservava, per altro verso, che non sussistevano le condizioni per la restituzione nel termine di impugnazione, perché l’istante aveva avuto conoscenza della pendenza del procedimento penale ed aveva deciso di non seguirne lo svolgimento, avendo ricevuto in data 11/10/2011 la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

3. C.G.P. ha proposto ricorso per cassazione, con atto datato 19/05/2015, deducendo violazione di legge in ordine al rigetto della richiesta principale e di quella subordinata.

Sotto il primo profilo, il ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione ha compiuto erronea applicazione della legge processuale nel ritenere la regolarità delle notifica dell’estratto contumaciale, perché l’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che, qualora non sia possibile la notifica nel domicilio dichiarato, essa va eseguita mediante consegna al difensore; nel caso in esame, invece, la notifica è stata eseguita mediante consegna a persona diversa, il cui rapporto con il difensore di ufficio non emerge dalla relata.

Sotto il secondo profilo, il ricorrente sostiene che il giudice dell’esecuzione è incorso in violazione dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nell’affermare che la restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza non poteva essere concessa perché l’imputato aveva avuto piena conoscenza della pendenza del procedimento, e aveva rinunciato volontariamente a comparire o a proporre impugnazione; in realtà, la mera conoscenza dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non è condizione sufficiente per negare la restituzione nel termine, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione.

Considerato in diritto

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