Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 novembre 2017, n. 51113. Il corridoio di passaggio di un Istituto Scolastico non presenta i caratteri tipici della “privata dimora” di cui all’art. 624 bis c.p. in quanto tale luogo non è suscettibile di esclusione ai terzi

Il corridoio di passaggio di un Istituto Scolastico non presenta i caratteri tipici della “privata dimora” di cui all’art. 624 bis c.p. in quanto tale luogo non è suscettibile di esclusione ai terzi; manca un rapporto di durata temporale persona-luogo di sostanziosa consistenza; non si tratta di un luogo generalmente adibito ad attività di studio e/o lavoro né riservato ad altre attività private

Sentenza 9 novembre 2017, n. 51113
Data udienza 19 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. SCOTTI Umberto – rel. Consigliere

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/05/2016 della CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI SCOTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. DI LEO GIOVANNI, che ha concluso per l’inammissibilita’.
udito il difensore, avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS) del Foro di Cosenza, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/6/2016 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 27/11/2015, appellata anche dall’imputato (OMISSIS), che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui agli articoli 110 e 624 bis c.p. e articolo 625 c.p., n. 2.
L’imputato era accusato, in concorso con (OMISSIS), di essersi introdotto, dopo aver forzato la finestra, nell’Istituto Scolastico “(OMISSIS)” di (OMISSIS), di aver forzato la macchina distributrice di bevande e di essersi quindi impossessato al fine di trarne profitto della somma di Euro 28,00.
Il Tribunale, riconosciute le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, ritenute prevalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all’articolo 625 c.p., n. 2, unica effettivamente sussistente, aveva condannato il (OMISSIS), applicata la diminuzione per il rito, alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 103,00= di multa con la sospensione condizionale della pena.
2. Ha proposto ricorso nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), svolgendo unico motivo, proposto ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e) in relazione alla qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 624 bis c.p..
Il ricorrente sostiene che ai fini dell’applicazione della piu’ severa norma incriminatrice di cui all’articolo 624 bis c.p., preordinata alla tutela anche di esigenze della riservatezza della persona, e’ necessario che il luogo in cui e’ perpetrato il furto abbia, per sua struttura o per l’uso fatto in concreto, anche una destinazione riservata alle esplicazione delle attivita’ proprie della persona offesa.
Di conseguenza non possono ritenersi compresi in tale nozione gli stabilimenti pubblici, come un edificio scolastico, che non e’ in alcun modo assimilabile a luogo di privata dimora.
La giurisprudenza citata dalla Corte catanzarese si riferiva in effetti a spogliatoi, cortili e sale di ricreazione degli stabilimenti pubblici, ossia ai siti in cui si esplicano attivita’ personali dei soggetti privati che frequentano la scuola e non poteva adattarsi in alcun modo al corridoio dell’edificio scolastico ove si trovava il distributore di bevande scassinato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e va accolto.
Questa Corte, nella massima espressione nomofilattica, ha recentemente affermato che ai fini della configurabilita’ del reato previsto dall’articolo 624 bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si pongono in essere, non occasionalmente, atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico ne’ accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attivita’ lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076).
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che l’espressione contenuta nell’articolo 624-bis c.p. “in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte, a privata dimora” va riferito ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima.
In tale nozione vanno conseguentemente ricompresi i luoghi che, ancorche’ non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell’abitazione.
L’ampliamento dell’ambito di applicabilita’ della nuova fattispecie incriminatrice anche a luoghi che non possano considerarsi abitazione in senso stretto scaturisce, da un lato, dalla necessita’ di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, dall’altro, dall’esigenza di tutelare l’individuo anche nel caso in cui compia atti della sua vita privata al di fuori dell’abitazione. Deve, pero’, trattarsi, in sintonia con la ratio della norma, di luoghi che abbiano le stesse caratteristiche dell’abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilita’, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto.
Tale interpretazione della norma e’ conforme ai principi enucleabili dalla giurisprudenza costituzionale in tema di privata dimora (Corte costituzionale n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008) che ha inquadrato la liberta’ domiciliare nel sistema delle liberta’ fondamentali e ha sottolineato che il problema di costituzionalita’ si poneva con riferimento a forme di “intrusione nel domicilio in quanto tale”, avendo la liberta’ di domicilio “una valenza essenzialmente negativa,concretandosi nel diritto di preservare da interferenze esterne, pubbliche o private, determinati luoghi in cui si svolge la vita intima di ciascun individuo”.

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