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Non potra’ invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo”.
Ed e’ proprio in applicazione di tali principii che, ad es., questa Corte ha ritenuto la configurabilita’ del delitto di appropriazione indebita in una fattispecie in cui al denaro consegnato perche’ fossero estinte delle ipoteche (Cass. 47533/2015 riv 266370) o pagati i diritti doganali (Cass. 25281/2016 Rv. 267013), il possessore dette una destinazione diversa.
La questione, quindi, alla fin fine, si risolve nello stabilire se l’acconto prezzo relativo ad un preliminare che la parte promissaria acquirente versa al promittente venditore, abbia un vincolo di destinazione ovvero entri a far parte del patrimonio dell’accipiens sicche’, stante la fungibilita’ del denaro, e’ ipotizzabile solo un obbligo di restituzione di natura civilistica.
Sul punto, ritiene questa Corte – pur prendendo atto della contraria decisione di Cass. 48136/2013 rv. 257483 – di dover dare continuita’ a quella giurisprudenza secondo la quale “la mancata restituzione della caparra non configura l’ipotesi criminosa di cui all’articolo 646 c.p. difettando il presupposto essenziale dell’impossessamento di cosa altrui, poiche’ la somma (o la cosa fungibile) data a tale titolo passa nel patrimonio dell’accipiens, il quale ne diventa proprietario ed e’ tenuto in caso di adempimento ad imputarla alla prestazione dovutagli e in caso di inadempimento alla restituzione (trattandosi di cose fungibili) di danaro o cose dello stesso genere in quantita’ doppia”: Cass. 5732/1982 riv 154152; Cass. 24669/2007 ha ribadito che ove la somma “non sia stata corrisposta al percettore con uno specifico mandato atto a tracciare la destinazione finale della somma stessa – il che determinerebbe in capo all’accipiens la posizione di mero detentore del denaro che resterebbe fino all’esecuzione del mandato di proprieta’ del dante causa – ma sia stata invece erogata a titolo di prezzo, parziale o totale di una normale compravendita, neppure l’ipotesi della appropriazione indebita puo’ essere configurata. Cio’, per l’assorbante rilievo che attraverso la dazione del prezzo il bene e’ passato definitivamente in proprieta’ dell’accipiens, il quale, a sua volta, non potra’ che essere tenuto all’adempimento dell’obbligazione contratta: vale a dire la consegna del bene compravenduto”.
Ed infatti, benche’ sotto il profilo civilistico l’acconto sia differente dalla caparra, ai fini penalistici non e’ possibile effettuare alcuna distinzione proprio perche’ sia l’acconto che la caparra non hanno alcun impiego vincolato: di conseguenza, entrando la somma di denaro a far parte del patrimonio dell’accipiens, a carico di costui, nel caso in cui il contratto venga meno fra le parti con conseguenti effetti restitutori, matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra solo gli estremi di un inadempimento di natura civilistica”.
La fattispecie in esame, rientra, a pieno titolo, nella problematica esaminata dalla citata sentenza.
Infatti, e’ pacifico che:
a) fra le parti venne stipulato un preliminare di vendita di un bene immobile a seguito del quale la promissaria acquirente (la (OMISSIS)) verso’ al promittente venditore ( (OMISSIS)), a titolo di acconti, la complessiva somma di Euro 270.730,00;
b) successivamente fra le parti, il suddetto contratto fu risolto: cfr pag. 6 ricorso in cui la stessa ricorrente, riportando quanto scritto nella costituzione di parte civile, affermava che “(….) a malincuore accettava la proposta di risoluzione”;
c) in data 22/04/2008, le parti sottoscrivevano una scrittura privata denominata “mandato a vendere” con la quale l’ (OMISSIS), “veniva incaricato di vendere l’appartamento e al reperimento dell’acquirente avrebbe restituito tutte le somme versate” (pag. 6 ricorso);
d) nonostante l’ (OMISSIS) avesse trovato una nuova acquirente alla quale trasferi’ con regolare rogito notarile l’immobile, egli non solo non restitui’ le somme ricevute dalla (OMISSIS) (ad eccezione di Euro 10.000,00) ma trattenne per se’ anche le somme che la nuova acquirente gli aveva versato.
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