L’amministratore del condominio puo’ costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 6 aprile 2018, n. 8508.

L’amministratore del condominio puo’ costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, salvo ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, con delibera che puo’ essere formata e prodotta anche nel corso del giudizio di legittimita.

Sentenza 6 aprile 2018, n. 8508
Data udienza 9 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23249/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), per proc. speciale del 24/2/2017 rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS), P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL’AMM.RE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

nonche’ da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), IN QUALITA’ DI EREDE DI (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 945/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 14/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito l’avv. (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell’avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) con delega orale dell’avv. (OMISSIS) difensore del Condominio, l’avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) difensore di (OMISSIS), i quali si riportano agli atti depositati.

FATTI DI CAUSA

1) La controversia e’ sorta in relazione ad opere per il rifacimento di un lastrico solare condominiale, adibito a parcheggio, e a danni relativi ai lavori appaltati dal (OMISSIS) e via (OMISSIS) all’impresa edile di (OMISSIS) per la sistemazione del parcheggio.

Dopo l’esperimento di un accertamento tecnico preventivo richiesto dal Condominio nel luglio 1995, l’impresa (OMISSIS) agiva per il pagamento del corrispettivo e otteneva nei confronti del Condominio il Decreto Ingiuntivo 18 dicembre 1995, n. 4771/95, che veniva opposto, con contestuale domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.

Il Condominio chiamava in giudizio il direttore dei lavori ing. (OMISSIS), odierno ricorrente, attribuendogli responsabilita’ per i danni causati dal suo operato.

In causa interveniva nel 1998 il sig. (OMISSIS), proprietario dell’immobile sottostante il parcheggio condominiale, danneggiato da infiltrazioni di acqua, il quale nel 1993 aveva gia’ raggiunto un accordo con il Condominio per l’esecuzione di opere volte ad eliminare le infiltrazioni, accordo cui aveva fatto seguito l’appalto affidato ad (OMISSIS).

Nel 1999 il Condominio citava in separato giudizio l’impresa (OMISSIS) e l’ing. (OMISSIS), per essere tenuto indenne dalle pretese risarcitorie vantate dal (OMISSIS). Riunite le cause, il tribunale di Firenze con sentenza del 14 luglio 2006, per quanto maggiormente qui interessa, revocava il decreto ingiuntivo; dichiarava risolto il contratto di appalto; condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido al pagamento di oltre 51mila Euro per l’eliminazione dei vizi dell’opera; dichiarava inammissibile la domanda di manleva formulata nel 2004 da (OMISSIS) contro (OMISSIS); condannava il Condominio a pagare al (OMISSIS) la somma di 240mila Euro e i signori (OMISSIS) e (OMISSIS) a tenere indenne il Condominio limitatamente a 207mila Euro.

La Corte di appello di Firenze con sentenza 14 luglio 2011 giudicava sull’appello proposto dal professionista e sull’appello incidentale di (OMISSIS), al quale, deceduto in corso di causa, succedevano le eredi (OMISSIS) ed (OMISSIS), separatamente costituitesi.

La Corte in accoglimento del motivo sub 4 dell’appello incidentale (OMISSIS) escludeva dal danno risarcibile in favore del Condominio il rifacimento dell’opera.

La Corte di appello, dopo aver chiarito che (OMISSIS) e (OMISSIS) erano da considerare terzi chiamati in manleva dal convenuto, abilitati a contestarne la responsabilita’, rigettava nel resto gli appelli e regolava diversamente le spese di lite.

1.1) (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione svolgendo otto motivi di ricorso.

Il Condominio, (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno resistito con separati controricorsi. (OMISSIS) oltre a resistere ha svolto ricorso incidentale, al quale il Condomino ha resistito con controricorso.

Sono state depositate memorie.

Il ricorrente principale ha ritualmente nominato nuovi difensori.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Con il primo motivo parte ricorrente nega la legittimazione processuale dell’amministratore di condominio, che avrebbe agito in giudizio, opponendosi al decreto e svolgendo altre domande, senza preventiva delibera assembleare. Contesta la sentenza di appello nella parte in cui ha affermato che le iniziative giudiziarie erano state ratificate implicitamente dall’amministratore.

La censura e’ infondata. Le Sezioni Unite hanno stabilito (SU 18331/10) che l’amministratore del condominio puo’ costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, salvo ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, con delibera che puo’ essere formata e prodotta anche nel corso del giudizio di legittimita’. Tale orientamento risulta rafforzato dai principi di maggior portata sanciti da SU 4248/16.

Nella specie, al di la’ dell’accenno alla possibilita’ di una ratifica implicita, espressione da intendersi comunque in quel contesto come inequivocabile (e valida) manifestazione di volonta’ desunta dal contesto dell’atto, la Corte di appello si e’ riferita alle delibere indicate a pag. 3 della comparsa di risposta, che non sono state specificamente analizzate e contestate in ricorso. Inoltre e’ in atti il verbale di assemblea straordinaria del 9.11.2012 contenente esplicita delibera del Condominio di costituirsi nel giudizio di cassazione intentato dall’ing. (OMISSIS), atto che e’ pienamente idoneo allo scopo, con valore retroattivo, ove ne fosse stato bisogno.

3) Il secondo motivo denuncia violazione dell’articolo 105 c.p.c., in relazione alla contestata ammissibilita’ dell’intervento principale spiegato dal resistente (OMISSIS).

Parte ricorrente sostiene: 1) la inammissibilita’ dell’intervento del terzo nell’ambito del giudizio tra il Condominio e l’appaltatore; 2) la tardivita’ delle allegazioni assertive ed istruttorie dell’interveniente; 3) l’inammissibilita’ delle domande cumulate con l’intervento dal (OMISSIS) nell’ambito del processo di opposizione a decreto ingiuntivo.

La Corte di appello aveva respinto ogni doglianza in proposito rilevando: a) che l’intervento era comunque ammissibile per la connessione esistente in riferimento “alla necessita’ di accertare (in riferimento ad ogni rapporto processuale) la sussistenza e la causa delle infiltrazioni”; b) che la doglianza relativa all’omessa concessione di un termine a difesa alle parti originarie, dopo l’intervento di (OMISSIS), si era tradotta in una deduzione priva di rilievo, non essendo stato indicato alcun “concreto pregiudizio” a seguito della violazione processuale.

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