L’amministratore del condominio puo’ costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea

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Dunque trattasi di affermazione della Corte che, al di la’ della sua fondatezza, non ha avuto una ricaduta lesiva. Ne e’ conferma la circostanza che nell’ipotizzare elementi della sentenza che potrebbero essere incorsi in questa sfera di giudizio, parte ricorrente evidenzia solo argomenti che attenevano alle responsabilita’ dell’appaltatore (dichiarazioni dell’amministratore, scelta delle mattonelle, consapevolezza del Condominio circa l’idoneita’ della struttura), cioe’ prove che erano gia’ acquisite agli atti o erano da valutare. Ne consegue che il loro mancato o carente appressamento rifluisce in eventuali vizi di motivazione della sentenza e non manifesta quale sia l’interesse concreto a contrastare la affermazione di principio che la Corte di appello ha fatto ma che non risulta si sia tradotta in un qualche capo di pronuncia.

10.2) Il secondo motivo attiene la mancata ammissione di prove orali richieste dall’impresa (OMISSIS) e relative alle scelte dell’appaltatore e altri comportamenti ritenuti rilevanti in causa. (OMISSIS) deduce che male avrebbe fatto il giudicante di prime cure a non ammetterle e la Corte di appello a confermare, causando un’omissione su un punto decisivo della controversia relativo all’addebitabilita’ all’impresa della scelta delle mattonelle e delle conseguenze.

La censura, per quanto abilmente argomentata, non e’ accoglibile. Essa infatti mira a dimostrare che le prove testimoniali avrebbero potuto avere rilievo, ma non supera il rilievo principale che le era stato mosso, cioe’ il non aver censurato (si badi: in atto di appello incidentale, quando lo doveva fare, non potendo recuperare in questa sede) “in modo puntuale la specifica deduzione del Tribunale di formulazione generica delle prove orali in punto di interventi della committenza circa l’esecuzione dell’opera) per omissione di puntuali riferimenti spazio temporali e piu’ in generale di riferimenti circostanziali”.

In tal modo la Corte di appello ha confermato e fatto proprie le considerazioni del tribunale, che occorre rileggere perche’ integrano la decisione confermativa, secondo cui i capitoli avevano carattere “generico e valutativo”, non essendo specificate le circostanze di tempo e di luogo, le modalita’ dell’azione e altri elementi che dessero “concretezza ai fatti indicati”, sottolineando il carattere “del tutto indeterminato” del capitolo 4, quello relativo alle “direttive del committente”, questione alla quale l’odierno ricorso annette decisiva portata per ribaltare il giudizio sull’imputabilita’ all’impresa appaltatrice delle responsabilita’ attribuitele con motivazione ampia e puntuale dai giudici di primo e secondo grado. Il testo del capitolo 4), che e’ riportato in ricorso, conferma la indiscutibilita’ delle decisioni di merito. Esso faceva vago riferimento a “direttive della committenza” che l’appaltatore non condivideva e a sue dichiarazioni – di voler declinare responsabilita’ – neppure messe per iscritto, sebbene fossero – se vere e congrue – di tale rilevanza da dover portare a rifiutare di eseguire un’opera palesemente inadeguata per materiali e tecniche costruttive.

Va ricordato che il giudizio sulla idoneita’ della specificazione dei fatti dedotti nei capitoli di prova costituisce apprezzamento di merito non suscettibile di sindacato in sede di giudizio di cassazione se correttamente motivato. (Cass. 1513/97; n. 2201/2007). Nella specie in forza di quanto rigorosamente argomentato dai giudici di merito non sussistono i margini per sindacare la decisione istruttoria assunta sotto il profilo del vizio di motivazione, nel quale rifluisce la mancata ammissione di prove lamentata (Cass. 11457/07; 66/2015).

10.3) Il terzo motivo del ricorso incidentale attiene l’ammissibilita’ dell’intervento (OMISSIS). Parte (OMISSIS) condivide quanto gia’ dedotto dal ricorrente principale (OMISSIS) e vi aggiunge alcune considerazioni che risultano infondate.

Essa nega che l’intervento (OMISSIS) fosse riconducibile all’oggetto della causa, argomento che e’ in radice errato, giacche’ i danni per il cui risarcimento il Condominio aveva agito contro (OMISSIS) e (OMISSIS) non potevano non includere quelli cagionati al proprietario del fondo sottostante il parcheggio, con il quale era gia’ sorto contenzioso. Ne’ hanno pregio come gia’ si e’ avuto modo di dire nei paragrafi precedenti, le concezioni restrittive dei presupposti dell’intervento, che non considerano non solo la comunanza di causa manifestatasi, ma soprattutto la dinamica della due controversie riunite, che non potevano sottrarre l’opposto -convenuto in riconvenzionale e successivamente nuovamente convenuto dal Condominio – alla condanna a manlevare il Condominio da eventuali pronunce pregiudizievoli rese a favore del danneggiato intervenuto nel primo giudizio.

11) (OMISSIS) ha distinto dai motivi di ricorso incidentale la sua adesione ad altri motivi di ricorso (OMISSIS) (dal terzo al sesto). Tali censure, al di la’ della questione, su cui la Corte di Cassazione non e’ chiamata a pronunciarsi, del complessivo effetto riveniente in causa dall’accoglimento del ricorso principale, sono inammissibili.

Esse sono prive di articolata formulazione con autonoma trattazione e quindi non potrebbero avere rilievo quale impugnazione incidentale tardiva, che e’ stata peraltro espressamente esclusa con una formulazione esplicitamente diversa, che si limita a richiamare i suddetti motivi del ricorso principale.

Questi motivi adesivi di ricorso autonomo sono tardivi, giacche’ giunti con atto notificato il 20 novembre 2012 rispetto a sentenza dell’14 luglio 2011. Il termine lungo di un anno, anche considerata la doppia sospensione feriale di 92 giorni, risulta superato. Spirava infatti nell’ottobre 2012, tempo entro il quale e’ stato proposto il ricorso principale, notificato il 12 ottobre 2012.

Il Collegio aderisce infatti all’orientamento giurisprudenziale, rafforzatosi negli ultimi anni, secondo cui le regole sull’impugnazione tardiva, sia ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli articoli 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioe’, proveniente dalla parte contro cui e’ stata proposta l’impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell’articolo 325 c.p.c. (Cass. 26505/09; Cass. 1120/14; 20040/15; 21990/15; 10243/16; 24155/17) con la conseguenza che essa non puo’ essere proposta nel termine previsto dall’articolo 334 c.p.c., per l’impugnazione incidentale tardiva (oltre alle precedenti cfr., Cass. 1610/08; 7049/07, che cita Cass. Sez. Un. 9 agosto 1996, n. 7339, Cass. 16 giugno 2003, n. 9650; 28 maggio 2004, n. 10367; 13 dicembre 2005, n. 27448).

Discende da quanto esposto l’accoglimento soltanto del sesto e settimo motivo del ricorso principale e del quarto motivo del ricorso incidentale tardivo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per lo svolgimento del giudizio di rinvio e la liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale (OMISSIS) quanto ai motivi numerati come 6 e 7. Assorbito l’ottavo motivo, rigettati gli altri.

Rigetta i primi tre motivi del ricorso incidentale tardivo (OMISSIS) e accoglie il quarto motivo.

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso incidentale adesivo (OMISSIS).

Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.

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