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Col primo motivo si deduce violazione dell’articolo 183 c.p.c., comma 5 perche’ il Giudice di primo grado aveva dichiarato la tardivita’ della domanda. Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1362 e 1371 c.c. e dei principi in tema di controdichiarazione e di patti aggiunti attesa la supremazia del definitivo sul preliminare.
Col ricorso incidentale si lamenta il parziale accoglimento della riconvenzionale avversaria.
Cio’ premesso, osserva questa Corte Suprema:
La Corte distrettuale ha statuito non potere affermarsi che la domanda di accertamento della simulazione del prezzo non fosse ammissibile in quanto non era stata modificata l’originaria pretesa ma solo replicato alle eccezioni di controparte e la domanda era fondata sulle due scritture.
La prova dell’accordo simulatorio deve essere fornita con la produzione della controdichiarazione ed il Tribunale, pur avendo richiamato esattamente il principio, aveva ritenuto non esistessero atti in tal senso, trascurando la scrittura contestuale al definitivo e gli altri elementi indicati.
Sul primo motivo e’ sufficiente osservare che l’originaria richiesta di condanna all’importo di Lire 27.000.000 e’ rimasta inalterata ed era fondata sugli atti richiamati per cui nessuna modifica del petitum o della causa petendi e’ intervenuta, essendosi replicato alle difese avversarie che, peraltro, eccepivano la nullita’ parziale del preliminare e del definitivo.
La domanda era stata implicitamente proposta ed e’ stata solo precisata.
La censura, peraltro, si limita a mostrare preferenza per la decisione di primo grado.
Sul secondo motivo non si ignora che la giurisprudenza prevalente ritiene che il contratto definitivo costituisca l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni tra le parti (Cass. 5.6.2012 n. 9063, Cass. n. 15585/2007, Cass. n. 233/2007, Cass. n. 2824/2003), a differenza di parte della dottrina che, in virtu’ della teoria procedimentale, ritiene utile la valutazione del collegamento funzionale tra preliminare e definitivo.
Il contenuto dell’atto pubblico prevale sul preliminare ma quest’ultimo puo’ in astratto essere utilizzato per indagare sulla comune intenzione delle parti.
L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realta’ storica ed obiettiva, qual e’ la volonta’ delle parti espressa nel contratto, e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
Anche una scrittura che abbia preceduto l’accordo puo’ essere utilizzata per indagare la comune intenzione delle parti (Cass. n. 5283/83).
Nella specie, la sentenza ha valorizzato la scrittura contestuale al definitivo che sostanzialmente valeva come controdichiarazione ed ha evidenziato analiticamente tutta una serie di elementi, quali i pagamenti con assegni bancari che escludevano (pagina nove) una regolamentazione diversa e definitiva della clausola con la quale era stato fissato il prezzo, riducendolo da Lire 675.000.000.000 a Lire 300.000.000.
La motivazione della sentenza che ha ricostruito la vicenda regge alle critiche che si traducono in mere manifestazioni di dissenso, contrapponendo tesi diverse.
La censura del ricorso incidentale e’ genericamente formulata, difetta di specificita’ e non coglie la ratio decidendi secondo la quale l’articolo 1669 c.c. si applica all’appalto ed alla vendita (Cass. 16.2.2012 n. 2238, Cass.31.3.2006 n. 7634).
Ne’ nel giudizio di legittimita’ possono porsi questioni non sottoposte all’esame del giudice di merito, dovendosi solo prospettare, a parte le questioni rilevabili di ufficio, i vizi della sentenza impugnata.
Donde il rigetto del ricorso di entrambi i ricorsi e la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, compensa le spese, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.
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