Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 ottobre 2017, n. 23244. Il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni

Il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni, anticipate da uno dei condomini, trova la sua disciplina nell’art. 1134 c.c., in base al quale il diritto è riconosciuto soltanto per le spese urgenti e non in base al mero dato della trascuratezza degli altri comunisti

Sentenza 5 ottobre 2017, n. 23244
Data udienza 16 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 2055-2013 proposto da:
(OMISSIS) (o (OMISSIS)), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
e contro
(OMISSIS) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, ora FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l. in persona del Curatore pro tempore;
– intimati –
avverso la sentenza n. 250/2011 del TRIBUNALE di SASSARI – SEDE DISTACCATA di ALGHERO, depositata il 06/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La societa’ (OMISSIS) ha ottenuto nei confronti di (OMISSIS) (o (OMISSIS)) un decreto di ingiunzione a pagare una somma di denaro a titolo di pagamento, pro quota, di spese che la ricorrente assumeva di aver sostenuto per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e impianti comuni compresi nel complesso immobiliare denominato Condominio (OMISSIS), al cui interno la societa’ esercitava un’attivita’ alberghiera.
(OMISSIS) ha instaurato giudizio di opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, domanda di indennizzo dell’utilizzo esclusivo dei beni comuni. L’opposizione si e’ chiusa con il rigetto, da parte del Giudice di pace di Alghero, delle domande proposte da (OMISSIS).
2. Contro tale decisione (OMISSIS) ha proposto appello: il Tribunale di Sassari, con sentenza del 6 dicembre 2011, ha respinto l’impugnazione.
3. (OMISSIS) propone ricorso in cassazione, articolato in sei motivi.
La parte intimata non ha proposto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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