Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 4 ottobre 2017, n. 23195. Il Pm può acquisire la notizia della decozione dell’azienda anche da una fase successiva alle prime indagini da lui già concluse con corrispondente richieste al giudice

Il Pm può acquisire la notizia della decozione dell’azienda anche da una fase successiva alle prime indagini da lui già concluse con corrispondente richieste al giudice: la notizia può infatti costituirne lo sviluppo in termini di approfondimento o in via di connessione.

Ordinanza 4 ottobre 2017, n. 23195
Data udienza 13 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in pers. del leg. rapp. p.t., rapp. e dif. dagli avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, in pers. del curatore, rapp. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– controricorrente-
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI;
– intimato-
per la revocazione della sentenza Cass. 5 maggio 2016, n. 8977/16 della Corte di cassazione, resa su ricorso n. 3516-2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;
vista la memoria del ricorrente;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. questa Corte, con sentenza n. 8977 del 5 maggio 2016, ha rigettato il ricorso dell’attuale ricorrente, gia’ proposto avverso la sentenza App. Cagliari 16.12.2014, a sua volta reiettiva del reclamo interposto dalla medesima parte contro la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, resa da Trib. Cagliari n. 53/2014, del (OMISSIS);
2. la validita’ della sentenza di fallimento venne cosi’ riconosciuta in relazione all’iniziativa del P.M., da considerarsi legittima anche ove questi avesse appreso la notitia decoctionis nel corso di indagini svolte a carico di terzi ovvero anche da fatti comunque emersi nel corso della sua attivita’ istituzionale, pure in assenza di un procedimento penale;
3. per la Corte, ben poteva la notizia dell’insolvenza risultare dagli sviluppi delle indagini svolte dal P.M. e culminate nelle proprie richieste gia’ rassegnate in sede penale, bastando un collegamento evolutivo della scoperta dei fatti rispetto all’attivita’ pregressa, secondo un indice di mera connessione;
4. con il ricorso si deduce il motivo di revocazione ex articolo 395 c.p.c., n. 4 e, in particolare:
– per essere stato supposto un fatto invece escluso, senza che esso abbia costituito punto controverso, con errore di percezione della realta’ processuale;
– la notitia decoctionis non era gia’ appartenente alla cognizione del P.M. nel corso del procedimento penale, e come tale veicolata dal consulente tecnico, posto che la relazione di tale ausiliario era anteriore ad altra relazione della Banca d’Italia ed acquisita dunque solo sulla base di indagini successivamente disposte;
– la notitia decoctionis, pertanto, non era lo sviluppo diretto delle indagini penali, bensi’ il frutto di un’acquisizione autonoma e posteriore, oggetto di indagini arbitrarie, in punto di accertamento dell’insolvenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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