Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 5 ottobre 2017, n. 23244. Il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni

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1. Con il primo motivo e’ denunciata la violazione dell’articolo 1134 c.c. nonche’ motivazione omessa/insufficiente/ contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere richiedibili al ricorrente spese sostenute dalla societa’ (OMISSIS) per il suo esclusivo godimento di parti comuni e comunque nel ritenere sussistente il requisito dell’urgenza ex articolo 1134.
Il motivo e’ da ritenersi fondato, in conformita’ a quanto questa Corte ha gia’ statuito, in cause sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. 20151/2013, nonche’ piu’ di recente Cass. 9177/2017).
Il Tribunale ha si’ ritenuto che, trattandosi di un condominio, il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni, anticipate da uno dei condomini, trova la sua disciplina nell’articolo 1134 c.c., in base al quale il diritto e’ riconosciuto soltanto per le spese urgenti e non in base al mero dato della trascuratezza degli altri comunisti, ma ha poi – con falsa applicazione di legge che si riflette nella contraddittorieta’ della motivazione – ravvisato l’urgenza in una situazione di fatto in cui tale urgenza delle spese (intesa, secondo lo stesso Tribunale che si richiama alla pronuncia delle sezioni unite n. 2046/2006, come l’erogazione che non puo’ essere differita senza danno o pericolo) non e’ ravvisabile (il Tribunale richiama infatti la diffusa inerzia degli altri titolari di immobili compressi nel complesso e la “difficolta’ di procurarsi tempestivamente il consenso e la necessaria cooperazione degli altri condomini”, in relazione all’ “adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni alle normative di igiene e sicurezza pubblica disciplinanti l’attivita’ alberghiera” e, comunque, al mantenimento degli spazi comuni).
2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti cinque motivi, con i quali e’ denunciata violazione degli articoli 167 e 345 c.p.c., articolo 1123 c.c., nullita’ della sentenza per omesso esame di un motivo d’appello, motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (secondo motivo); violazione degli articoli 345 e 167 c.p.c., Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo); violazione dell’articolo 167 c.p.c., motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (quarto motivo); motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (quinto motivo); violazione dell’articolo 345 c.p.c., motivazione omessa insufficiente contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sesto motivo).
3. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, che procedera’ a un nuovo esame e provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; pertanto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Sassari, in persona di diverso giudice.

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