Anche una realizzazione in itinere ben può essere valutata come idonea di per sé e prima del suo completamento a concretizzare una turbativa del possesso
Sentenza 28 novembre 2017, n. 28372
Data udienza 4 aprile 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18038-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso la Sig.ra (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 460/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega orale dell’Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori delle parti controricorrenti, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 26 febbraio/8 settembre 2003 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda di manutenzione del possesso svolta da taluni condomini dell’edificio posto in (OMISSIS) di quella Citta’ e con intervento adesivo di altri condomini, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS).
La sentenza veniva impugnata,, con distinti atti, dai soccombenti.
Le parti appellate chiedevano il rigetto dei gravami.
L’adita Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 1460/2012, ritenuti gli interposti appelli fondati li accoglieva, condannando gli appellati – in solido – alla rimozione del manufatto costituito da una rampa di collegamento prospiciente (OMISSIS) ed a ridosso della proprieta’ dell’appellante Samassa, nonche’ alla refusione delle meta’ delle spese del doppio grado del giudizio, compensate per la rimanente meta’.
Nell’occasione e per quanto rileva in questa sede, la Corte di merito, in dissenso da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, rilevava il carattere non modesto della struttura realizzata (e peraltro abusiva) struttura e riteneva sussistente il requisito soggettivo di cui all’articolo 1170 c.c. non escluso della destinazione dell’eventuale passaggio al transito di persona portatrice di handicap motorio, non ricorrendo – per di piu’ – le condizioni per la deroga L. n. 13 del 1989, ex articolo 3 alle distanze di legge rispetto alla veduta di proprieta’ esclusiva.
Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorrono lo (OMISSIS) ed il (OMISSIS) con atto affidato a quindici ordini di motivi e resistito con distinti controricorsi dalla (OMISSIS) e da (OMISSIS) e (OMISSIS).
Non hanno svolto attivita’ difensiva le altre parti intimate. Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato, ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., memorie la (OMISSIS) e le altre due parti contro ricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
[…segue pagina successiva]
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