Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 30 novembre 2017, n. 28652. La responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta

La responsabilità dei proprietari dell’animale è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con l’animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell’animale ai danni per l’intero.

 

Ordinanza 30 novembre 2017, n. 28652
Data udienza 19 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9715-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrentI –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1834/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ed (OMISSIS) ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la loro responsabilita’, ai sensi dell’articolo 2052 c.c. in qualita’ di proprietari di un cane, in solido con la (OMISSIS), nonna del piccolo (OMISSIS), per l’incidente occorso al bambino nel giardino di loro proprieta’ quando il medesimo, posto a terra dalla nonna, fu azzannato da un pastore tedesco perdendo, a seguito di tale incidente, la vista da un occhio.
Il Tribunale di Pisa, con sentenza del 18/10/2012, aveva accertato la pari responsabilita’ di (OMISSIS)- (OMISSIS), da un lato, e della (OMISSIS), dall’altro, in ordine al sinistro, condannando i medesimi, in solido, a risarcire i danni ai genitori del piccolo (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di legali rappresentanti del minore, nella misura di Euro 384.012,60 (oltre rivalutazione da gennaio 2011 ed interessi legali) a titolo di danno biologico, di Euro 1.090,00 quale risarcimento per il danno proprio e di Euro 50.000, ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi legali.
La Corte d’Appello di Firenze, adita da (OMISSIS) e (OMISSIS), con sentenza del 6/11/2014, ha respinto l’appello principale, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado ed ha accolto l’appello incidentale della (OMISSIS), riducendo dal 50% al 20% la misura della sua responsabilita’ in concorso con quella, prevalente, dei proprietari del cane. In sintesi, il giudice d’appello ha confermato che il comportamento della (OMISSIS) era stato tenuto in un contesto autorizzativo, in presenza della comproprietaria dell’animale che non l’aveva preavvertita del potenziale pericolo, si’ da doversi escludere l’imprevedibilita’ ed inevitabilita’ dell’evento integrante il fortuito; ha confermato la responsabilita’ della (OMISSIS) per violazione delle regole di prudenza di cui all’articolo 2043 c.c., condannandola al 20% del risarcimento dovuto; ha ritenuto infondato il motivo d’appello relativo alla sproporzione della personalizzazione del danno biologico subito dal minore rispetto all’entita’ della lesione, considerata la perdita completa della vista da un occhio e le future conseguenze del fatto sul danno cd. esistenziale; ha rigettato il motivo di appello relativo alla liquidazione eccessiva del danno non patrimoniale, in ragione della perdurante ed insanabile sofferenza dei genitori; ha condannato gli appellanti principali all’80% delle spese del grado, compensato il residuo 20%, ed ha liquidato le spese in favore dell’appellante incidentale (OMISSIS) e, per essa, ammessa al gratuito patrocinio, in favore dello Stato italiano.
Avverso la sentenza (OMISSIS) ed (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. (OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con controricorso. Il P.G. ha depositato le sue conclusioni nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

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