La disposizione di cui all’art. 580 c.p. punisce l’istigazione al suicidio a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o, quanto meno, che il suicida, fallendo il suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima
Sentenza 22 dicembre 2017, n. 57503
Data udienza 23 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 28/6/2017 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pistorelli Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perelli Simone, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellullare e di materiale informatico di (OMISSIS), indagato per il reato di istigazione al suicidio ed adescamento di minori. La vicenda riguarda i rapporti intrattenuti dall’indagato con una minore nell’ambito della partecipazione di entrambi ad un “gioco” noto con il nome di “Blue Whale Challenge”, nell’esecuzione del quale il (OMISSIS) ha inviato alla suddetta minore messaggi telefonici ritenuti integranti i reati in contestazione, tra cui uno in cui le intimava: “manda audio in cui dici ke sei mia schiava e della vita non ti importa niente e me la consegni”.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi. Con il primo deduce difetto di motivazione in merito alla configurabilita’ dei reati contestati, apoditticamente affermata dal Tribunale. Analogo difetto di motivazione viene eccepito con il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata confutazione dei rilievi proposti dalla difesa con apposita memoria nel corso del giudizio di riesame in merito all’insufficiente motivazione del provvedimento di sequestro ed alla non emendabilita’ del vizio da parte del Tribunale, nonche’ all’insussistenza del fumus dei reati addebitati ed alla non pertinenza ai medesimi dei beni assoggettati al vincolo cautelare. Con il terzo motivo viene invece dedotta errata applicazione della legge penale, rilevandosi in proposito l’inconfigurabilita’ del reato di cui all’articolo 580 c.p., posto che la minore non aveva tentato il suicidio e in ogni caso si era procurata delle lesioni non gravi, peraltro in conseguenza di condotte addebitabili ad altri. Quanto al reato di adescamento di minori il ricorrente eccepisce l’atipicita’ del fatto ed inoltre rileva come entrambe le contestazioni concernono fattispecie per cui non e’ configurabile il tentativo, in relazione al quale peraltro la competenza sarebbe del Tribunale di Bologna ai sensi dell’articolo 8 c.p.p., comma 4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ nel suo complesso infondato.
2. Irrilevante e’ innanzi tutto il difetto di motivazione denunziato dal ricorrente in merito alla qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di quaestio iuris sindacabile esclusivamente sotto il profilo dell’esattezza della soluzione adottata, giacche’ il vizio di motivazione (anche con riguardo alla mancanza della stessa) deducibile nel giudizio di legittimita’ e’ solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche a quelle di diritto (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione).
[…segue pagina successiva]
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