Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 dicembre 2017, n. 57698. Delitto di bancarotta fraudolenta se la costituzione della società britannica è finalizzata a sottrarre la partecipazione sociale della Srl alla sua naturale destinazione di garanzia dei creditori

Delitto di bancarotta fraudolenta se la costituzione della società britannica è finalizzata a sottrarre la partecipazione sociale della Srl alla sua naturale destinazione di garanzia dei creditori.

Sentenza 28 dicembre 2017, n. 57698
Data udienza 5 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antoni – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/06/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE GREGORIO EDUARDO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SALZANO FRANCESCO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore: l’avv. (OMISSIS) espone alla Cote il contenuto del ricorso di cui chiede l’accoglimento.
L’avv. (OMISSIS) insiste sui motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), il primo amministratore dell’omonima s.r.l. da Settembre 2005 fino a Giugno 2008 ed il secondo amministratore da Agosto 2008 alla data del fallimento,per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; epoca del fallimento, (OMISSIS).
1. Ha presentato ricorso la difesa di (OMISSIS), che, con unico motivo, ha lamentato la violazione della disposizione processuale ex articolo 192 c.p.p. e l’illogicita’ di motivazione. Infatti, la sentenza avrebbe trascurato i documenti prodotti dalla difesa, che dimostravano che il ricorrente aveva consegnato la documentazione contabile al coimputato (OMISSIS); costui deteneva anche i beni aziendali ed aveva trasferito la sede sociale a (OMISSIS), mentre (OMISSIS) si era trasferito in (OMISSIS). Per il periodo in cui il ricorrente era stato amministratore, e cioe’ fino al Giugno 2008, data alla quale si riferiva l’imputazione, non vi erano state omissioni di scritture contabili e l’imputato sarebbe stato condannato per un reato compiuto in concorso in un lasso temporale non oggetto di imputazione, con violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La motivazione sarebbe, altresi’, carente in punto di dolo del delitto di bancarotta documentale.

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