Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 28 dicembre 2017, n. 57698. Delitto di bancarotta fraudolenta se la costituzione della società britannica è finalizzata a sottrarre la partecipazione sociale della Srl alla sua naturale destinazione di garanzia dei creditori

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1.1 Col secondo motivo e’ stata dedotta la motivazione illogica, poiche’ la sentenza non avrebbe considerato che ad Aprile 2008 erano state cedute le quote sociali alla societa’ inglese rappresentata da (OMISSIS), che ne era stato amministratore fino al fallimento. L’imputazione di (OMISSIS), quindi, si fermerebbe a Giugno 2008 ed avrebbero errato i Giudici nel ritenere la data solo indicativa del subentrare di (OMISSIS) a (OMISSIS). L’imputato, inoltre, aveva dichiarato di aver estinto un debito di oltre 80mila Euro e se avesse voluto sfuggire ai creditori come scritto in sentenza non lo avrebbe fatto. Per altro verso la sentenza non avrebbe approfondito l’elemento psicologico del reato e, pertanto, al ricorrente poteva al piu’ rimproverarsi l’ipotesi di bancarotta semplice.
2. Ha presentato ricorso la difesa di (OMISSIS), che col primo motivo ha dedotto la falsa applicazione della legge penale e la motivazione illogica, poiche’ la Corte avrebbe ritenuto sufficiente ad integrare il delitto di bancarotta documentale il mancato reperimento delle scritture contabili e la mancata consegna al curatore, operando un’errata sovrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo del reato. La contestazione accolta dai giudici del merito presupporrebbe che l’imputato avesse partecipato al progetto criminoso del coimputato anni prima dell’assunzione della carica di amministratore; in proposito e’ stato segnalato che lo stesso curatore aveva definito (OMISSIS) una testa di legno, senza competenze per assumere la carica. La sentenza inoltre, senza rispondere alle doglianze difensive, aveva osservato che la formazione di un rilevante passivo rendeva evidente che l’omessa tenuta delle scritture contabili era diretta ad impedire la ricostruzione del patrimonio societario.
2.1 Col secondo motivo e’ stato censurato il rigetto della richiesta di derubricazione in bancarotta semplice.
2.2 Tramite il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio per il diniego delle attenuanti generiche e per l’entita’ della pena che si era discostata dal minimo senza adeguata spiegazione.
In data 20.6.2017 l’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) ha depositato motivi nuovi con i quali ha ribadito le ragioni del ricorso.
All’odierna udienza i difensori di (OMISSIS), avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), hanno insistito nei motivi del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Per quanto riguarda il ricorso (OMISSIS) va preliminarmente osservato che la doglianza circa la dedotta nullita’ del decreto di giudizio per le ragioni rappresentate alla pagina 4 dell’atto e sviluppate nel primo dei motivi aggiunti, appare incomprensibile, atteso che e’ pacifico che i ricorrenti, dopo le modifiche dell’imputazione in loro favore operate dal PM, furono rimessi in termini dal Giudice per la richiesta di rito abbreviato, che effettivamente chiesero e che furono giudicati in tale forma, non essendo stato, pertanto, emesso alcun efficace decreto di giudizio. 1.1 Per il resto occorre premettere in fatto che i giudicabili sono stati condannati per il delitto di cui alla L. Fall., articolo 216, comma 1, n. 2, seconda parte, per aver tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
In proposito generica appare la doglianza circa il mancato esame di documenti probanti la consegna della contabilita’ da parte del ricorrente al coimputato (OMISSIS), che neppure sono stati indicati, ne’ tantomeno allegati: puo’ aggiungersi – per rispondere in pieno al motivo di ricorso – che la motivazione ha dato atto della contraddizione tra le dichiarazioni degli imputati sullo specifico tema, avendo (OMISSIS) smentito quanto affermato da (OMISSIS).

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