Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48208. No all’assoluzione con “formula dubitativa” se la sentenza di primo grado di primo grado sull’insussistenza dei fatti di bancarotta patrimoniale è stata svilita

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato, per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
In premessa, mette conto sottolineare che la sentenza di primo grado aveva assolto l’imputato dal reato di ricorso abusivo al credito e da una pluralita’ di fatti di bancarotta per distrazione, rilevando la mancanza di prova, per alcuni di essi, e la “manifesta insussistenza” dell’accusa, per altri; (OMISSIS), invece, era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale: la sentenza di primo grado – a fronte di un’imputazione che contestava la tenuta dei libri e delle scritture contabili in guisa da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita – aveva richiamato, tra l’altro, la relazione del curatore, secondo cui la contabilita’ era stata omessa nell’anno 2007 e, negli anni precedenti, tenuta in modo irregolare, ossia tale non consentire la ricostruzione del giro degli affari. In estrema sintesi, il gravame, da un lato, deduceva, anche sulla base di un esame critico delle prospettazioni del curatore (di cui si evidenziava il carattere ipotetico e teorico), che l’unico dato accertato era l’omessa tenuta delle scritture contabili nei primi mesi del 2007 e, dall’altro, denunciava il carattere ingiustificato del giudizio di sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, invocando la riqualificazione del fatto in termini di bancarotta semplice. L’appello, dunque, enunciava ed argomentava esplicitamente i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, sicche’ era del tutto in linea con il requisito della specificita’ dell’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822), tanto piu’ che la sentenza di primo grado non aveva affrontato ex professo il punto relativo all’elemento psicologico del reato.
A fronte delle censure dell’appellante, la Corte distrettuale ha argomentato la sussistenza dell’elemento soggettivo sulla base del richiamo all’assoluzione dell’imputato dai fatti di bancarotta patrimoniale con “formula dubitativa”: “il fatto che l’imputato sia stato assolto con formula dubitativa dalle ipotesi di distrazione in mancanza di prova certa al riguardo” induce il giudice di appello a ritenere che le gravi carenze nella tenuta delle scritture contabili “siano state finalizzate ad impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della societa’ e a pregiudicare gli interessi dei creditori”.
Rileva il Collegio che, nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata non risulta “effettiva”, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 – dep. 15/11/2011, Print in proc. Longo, Rv. 251516): infatti, oltre a non confrontarsi puntualmente con la critica dell’appellante alle dichiarazioni del curatore, la Corte distrettuale accomuna indistintamente nel riferimento all’assoluzione con “formula dubitativa” le articolate valutazioni della sentenza di primo grado, che per alcuni fatti distrattivi aveva rilevato la mancanza di prova, ma per altri, come si e’ detto, aveva rimarcato la “manifesta insussistenza” dell’accusa. Decisivo, comunque, e’ il rilievo che l’inferenza posta a fondamento della sentenza impugnata non e’ esente dal vizio denunciato, poiche’ l’insussistenza dei fatti di bancarotta patrimoniale dichiarata dal giudice di primo grado non puo’ essere svilita, nella sua valenza di accertamento negativo, sulla base dell’argomento che il proscioglimento e’ stato pronunciato (peraltro, in parte) per mancanza di prova.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, dep. 10/03/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere ad un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, dep. 29/02/2012, Montali, Rv. 252333).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

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