No all’assoluzione con “formula dubitativa” se la sentenza di primo grado di primo grado sull’insussistenza dei fatti di bancarotta patrimoniale è stata svilita, nella sua valenza di accertamento negativo, sulla base dell’argomento che il proscioglimento è stato pronunciato per mancanza di prove.
Sentenza 19 ottobre 2017, n. 48208
Data udienza 10 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/05/2016 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARINELLI FELICETTA che ha concluso per l’inammissibilita’;
Il difensore presente avv. (OMISSIS) in difesa del ricorrente si riporta integralmente ai motivi di ricorso di cui ne chiede l’accoglimento.
Udite le parti che hanno concluso come da verbale sopra trascritto.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 30/03/2012, il Tribunale di Monza dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, perche’, quale titolare dell’impresa individuale “(OMISSIS)”, dichiarata fallita il (OMISSIS), teneva i libri e le scritture contabili in modo da non permettere la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; l’imputato veniva invece assolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e dal reato di ricorso abusivo al credito. Investita del gravame dell’imputato, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 19/05/2016, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 – violazione ed erronea applicazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. in relazione all’articolo 216, comma 1, n. 2), l. fall.. La sentenza impugnata ha risolto la questione dell’accertamento della sussistenza del dolo attraverso l’inammissibile presunzione fondata sulla circostanza che l’imputato e’ stato assolto dal reato di bancarotta patrimoniale “solo” con formula dubitativa; di conseguenza, la Corte di appello ha argomentato la sussistenza del dolo avendo ritenuto probabile che l’imputato abbia commesso le condotte distrattive escluse dalla sentenza di primo grado, in assenza di indizi valutabili a norma dell’articolo 192 cod. proc. pen., comma 2.
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