Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 1 marzo 2018, n. 9395. Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e’ reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non e’ necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa

Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e’ reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non e’ necessario che l’agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, ne’ che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e che non e’ necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l’insolvenza non si era ancora manifestata; invero, la condotta sanzionata dal reato di bancarotta non e’ quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della societa’, bensi’ quella di avere depauperato l’impresa, consistente nella destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non e’ necessario che la rappresentazione e la volonta’ dell’agente investano il fallimento o i dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale.
Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non e’ necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attivita’

Sentenza 1 marzo 2018, n. 9395
Data udienza 21 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 23/06/2016 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Tolmezzo il 14/02/2012, ha confermato l’affermazione di responsabilita’ nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere, in qualita’ di amministratore unico della (OMISSIS) s.r.l., poi divenuta (OMISSIS) s.r.l., esercente attivita’ di produzione e commercio di semilavorati e manufatti in legno, dichiarata fallita il 03/03/2005, distratto i beni sociali, trasferendo denaro e macchinari a due societa’ estere ( (OMISSIS) Inc. e (OMISSIS)td., rispettivamente panamense ed ucraina), assolvendolo dalle distrazioni relative alle operazioni commerciali con (OMISSIS) Ltd. e (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 192 e 533 c.p.p.: lamenta che la valutazione degli indizi non sia stata operata dapprima singolarmente e poi in maniera organica ed unitaria, sostenendo che dal mancato rinvenimento dei contratti a fondamento delle operazioni commerciali contestate, a distanza di sette anni (poiche’ la gestione del (OMISSIS) e’ terminata nel 1998, mentre il fallimento risale al 2005), non puo’ desumersi la mancata stipula degli stessi; in tal senso, non sono stati considerati elementi di segno contrario (la regolare annotazione nelle scritture contabili, l’acquisto di uno dei crediti in sede di transazione con il (OMISSIS)), dai quali sarebbe desumibile l’effettivita’ dei trasferimenti. Al piu’ si sarebbe trattato di operazioni avventate, ma non distrattive. Del resto, le stesse motivazioni che hanno fondato l’assoluzione in relazione alle operazioni con (OMISSIS) e (OMISSIS) sarebbero state valide per assolvere l’imputato anche dalle residue condotte. La Corte avrebbe poi errato nel considerare irrilevante l’aumento di capitale fino a 4 miliardi di lire con il quale sono state ripianate le perdite pregresse, reintegrando il patrimonio della fallita, anche mediante cessione delle quote al (OMISSIS). Elementi che avrebbero dovuto altresi’ escludere l’elemento soggettivo del reato, avendo il (OMISSIS) investito molti capitali nell’impresa, come accertato dal curatore.

2.2. Violazione di legge in relazione agli articoli 40, 43 e 44 c.p. e L. Fall., articolo 216: la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato la norma incriminatrice, ritenendo applicabile l’articolo 44 c.p., anziche’ l’articolo 40 c.p.; richiama, al riguardo, il principio affermato dalla sentenza “Corvetta” (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493), secondo cui, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che da’ luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualita’ di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell’agente e deve essere, altresi’, sorretto dall’elemento soggettivo del dolo, sostenendo che nel caso in esame gli episodi distrattivi sarebbero stati commessi in un periodo non immediatamente antecedente alla dichiarazione di fallimento; invero, le condotte contestate al (OMISSIS) terminavano nel luglio 1998, mentre il fallimento risale al marzo 2005; in tale periodo vi erano stati numerosi eventi interruttivi del nesso causale, come i ripetuti finanziamenti per tamponare le situazioni debitorie, i molteplici aumenti e riduzioni di capitale, i bilanci chiusi in utile, gli eventi imprevisti; lo stesso curatore avrebbe escluso che la gestione del (OMISSIS) avesse influito sulle cause del dissesto, in quanto troppo remote nel tempo.

2.3. Violazione di legge in relazione all’articolo 597 c.p.p., comma 3: nonostante l’assoluzione in relazione a due condotte distrattive, la Corte territoriale ha lascito immutata la pena inflitta in primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.

1.1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato, in quanto le censure proposte si risolvono in mere doglianze sulla ricostruzione dei fatti, non consentite in sede di legittimita’, poiche’ aventi ad oggetto, in realta’, non gia’ la motivazione, in quanto mancante, contraddittoria o illogica, bensi’ la valutazione probatoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Il controllo di legittimita’, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non gia’ il rapporto tra prova e decisione; sicche’ il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non gia’ nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, e’ estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

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