Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 2 novembre 2017, n. 26062. Nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario il pagamento fatto dal garante autonomo produce gli stessi effetti di quello del fideiussore.

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15.- Il motivo non puo’ essere accolto.
In coerenza con quanto richiesto dalla Rappresentanza Generale in sede di citazione in appello (cfr. le relative conclusioni, come riportate a p. 2 s. dalla sentenza impugnata), la Corte territoriale ha dichiarato l’inefficacia L. Fall., ex articolo 67, del pagamento del debito della detta Rappresentanza verso (OMISSIS), come compiuto da un terzo (la Banca Popolare).
Non v’e’ dubbio, d’altra parte, che il fatto del regresso del terzo che ha pagato si limita a fare parte di presupposti di revocabilita’ del pagamento, senza incidere sul tema della legittimazione passiva dell’azione (cfr. Cass. 31 marzo 2016, n. 6282; Cass., 31 maggio 2012, n. 8783).
Quanto all’inconferenza del carattere autonomo dell’obbligazione assunta dal garante autonomo ai fini dell’esercitabilita’ dell’azione revocatoria, si veda quanto gia’ rilevato nel n. 11.
16.- Il quarto motivo del ricorso principale censura l’interpretazione di una clausola contenuta nel contratto autonomo di garanzia, che riguarda il diritto di regresso della Banca Popolare e che prevede l’impegno di questa a non esercitare il relativo potere “sino a quando ogni Vostra (di (OMISSIS)) ragione di credito… non sia stata interamente soddisfatta” (il testo esteso della clausola si trova a p. 18 della sentenza impugnata).
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha interpretato tale clausola nel senso di “prevedere una durata ed operativita’ sine die” dell’obbligo di garanzia assunto dalla Banca Popolare nei confronti di (OMISSIS). Posta questa lettura, il ricorrente afferma altresi’ che questa “viola sotto ogni profilo la normativa sull’interpretazione del contratto, con evidente vizio e carenza di motivazione”.
17.- Il motivo e’ inammissibile.
Quale che sia la lettura che la sentenza impugnata ha dato della clausola limitativa dell’esercizio del regresso, resta comunque che la stessa risulta estranea alla ratio decidendi della decisione assunta dalla Corte territoriale in punto di revocatoria del pagamento fatto a (OMISSIS) (su cui v. ancora il n. 11). Del resto, e’ pacifico in causa che, nei fatti, la Banca Popolare ha effettivamente esercitato il diritto di regresso.
18.- Il motivo del ricorso incidentale, che e’ stato formulato da (OMISSIS)., si compone di due distinte ragioni.
La prima ragione e’ che la Corte territoriale ha trascurato che, nel contratto autonomo di garanzia, il garante, che paga, lo fa “in adempimento di propria preesistente obbligazione atipica, ma assolutamente lecita”.
La seconda ragione e’ che la Corte territoriale ha pure trascurato che la Banca Popolare ha esercitato il proprio diritto di regresso a mezzo compensazione, che come tale risulta assogettata alle regole poste dalla norma della L. Fall., articolo 56.
19.- Il motivo e’ infondato.
La prima ragione addotta non fa altro che ripetere, nella sostanza, quanto viene sostenuto nel primo motivo del ricorso principale. Si’ che sul punto si puo’ rinviare a quanto gia’ esposto in precedenza, nel corso del n. 11.
La seconda ragione assume a proprio presupposto che oggetto della revocatoria promossa dalla Rappresentanza Generale sia l’esercizio del regresso da parte della Banca Popolare.
Cosi’ non e’, peraltro, oggetto della azione revocatoria risultando invece il pagamento fatto a (OMISSIS) a mezzo di un terzo (la Banca Popolare, appunto). Con la conseguenza che manca ogni possibile spazio perche’ la disciplina dettata dalla L. Fall., articolo 56, possa, nel caso, venire in effettiva applicazione.
20.- In conclusione, va rigettato il ricorso principale e pure va rigettato il ricorso incidentale.
Le spese seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale; condanna inoltre il ricorrente principale e il ricorrente incidentale, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).

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