Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 2 novembre 2017, n. 26062. Nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario il pagamento fatto dal garante autonomo produce gli stessi effetti di quello del fideiussore.

Nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario il pagamento fatto dal garante autonomo produce gli stessi effetti di quello del fideiussore.

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Ordinanza 2 novembre 2017, n. 26062
Data udienza 7 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28012/2011 proposto da:
Societa’ (OMISSIS) s.c.p.a., non in proprio ma in nome e per conto della (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), Commissario Liquidatore della Rappresentanza Generale per l’Italia della Rhone Mediterranee in liquidazione coatta amministrativa;
– intimato –
e contro
(OMISSIS) – Consorzio per l’indennizzo Diretto in Liquidazione, in persona liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
Societa’ (OMISSIS) s.c.p.a., non in proprio ma in nome e per conto della (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
Rappresentanza Generale per l’Italia della Rhone Mediterranee in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 1060/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 07/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/06/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).
FATTI DI CAUSA
1.- Societa’ (OMISSIS), quale procuratore della (OMISSIS), ricorre per cassazione nei confronti della Rappresentanza Generale della Rhone Mediterranee in l.c.a., nonche’ nei confronti di (OMISSIS), articolando quattro motivi avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Genova in data 7 ottobre 2010 (come poi fatta oggetto di correzione materiale, con ordinanza del 4 febbraio 2011).
In consecuzione alla proposizione di questo ricorso, (OMISSIS) ha depositato un “controricorso e ricorso incidentale tardivo”, sollevando un’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale, proponendo un proprio motivo di ricorso avverso la detta sentenza e pure “facendo propri”, per il caso ulteriormente occorrente, i “mezzi svolti dal ricorrente principale”.
Successivamente, la Rappresentanza Generale ha depositato a sua volta controricorso, tra l’altro sollevando un’eccezione di inammissibilita’ del “controricorso e ricorso incidentale tardivo”, presentato da (OMISSIS).
Societa’ (OMISSIS) ha depositato controricorso ex articolo 371 c.p.c., comma 4, nei confronti del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS).
Societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno altresi’ presentato distinte memorie ex articolo 380 bis c.p.c..
2.- Le questioni, che in tal modo vengono portate all’esame di questa Corte, prendono tratto dalla garanzia prestata, a seguito della stipula di un apposito contratto autonomo di garanzia, dalla Banca Popolare (all’epoca strutturata come (OMISSIS)) nell’interesse della Rappresentanza Generale, e per un suo debito, a diretto beneficio del consorzio (OMISSIS) Per effetto dell’assunzione di tale obbligo di garanzia, la Banca ha poi corrisposto una somma a (OMISSIS), pure esercitando – a mezzo compensazione (con la provvista giacente in un conto corrente) – il proprio diritto di regresso nei confronti della Rappresentanza Generale.
Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della Rappresentanza Generale, quest’ultima ha esercitato azione revocatoria fallimentare del pagamento L. Fall., ex articolo 67, comma 2, nei confronti di (OMISSIS) Costituendosi per resistere alla domanda, quest’ultimo ha chiamato in giudizio la Banca Popolare, a titolo di manleva e pure per riviviscenza della prestata garanzia.
3.- Con sentenza del 19 settembre 2006 n. 3239, il Tribunale di Genova ha respinto la domanda revocatoria formulata dalla Rappresentanza Generale, sulla base del rilievo che – trovando l’obbligo del garante fonte in un contratto autonomo di garanzia – il relativo debito dello stesso era privo del carattere di accessorieta’ e che cio’ faceva venire meno sul piano oggettivo la revocabilita’ dell’eseguito pagamento.
Per contro, la Corte di Appello di Genova ha accolto la domanda revocatoria svolta dalla rappresentanza Generale, pure condannando la Banca a “rifondere” a (OMISSIS) “quanto corrisposto” da questo alla Rappresentanza Generale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.- I motivi di ricorso sviluppati da Societa’ (OMISSIS), e da cui prende le mosse questo giudizio di legittimita’, denunziano i vizi qui di seguito richiamati.
Il primo motivo viene testualmente a lamentare, in particolare, “violazione e/o falsa applicazione, anche comparativa, delle norme del contratto di fideiussione accessorio alla obbligazione principale (articoli 1936, 1944, 1945, 1949, 1950, 1956 e 1957 c.c.) e sul contratto autonomo di garanzia (articolo 1322 c.c.) ed erroneita’ della parificazione, agli effetti della revocatoria fallimentare, della fideiussione e del contratto autonomo di garanzia in riferimento alla L. Fall., articolo 67, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Omessa, errata o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
Il secondo motivo a sua volta sostiene “erroneita’, per genericita’ e/o irrilevanza e/o infondatezza, dell’affermazione di nullita’ o inefficacia, agli effetti della revocatoria fallimentare, del contratto autonomo di garanzia per cui e’ causa. Vizio di ultrapetizione. Violazione e/o falsa applicazione delle norme sulla causa del contratto, in rapporto alla L. Fall., articolo 67, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Il terzo motivo assume, inoltre, “violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 1936, 1944, 1945, 1949, 1950, 1957 in rapporto all’articolo 1322 c.c. e alla L. Fall., articolo 67, comma 2 e dei principi sulla causa del contratto, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, sotto altri profili. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizi, sotto altri profili, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Il quarto motivo espone “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362 c.c. e segg., in relazione alla clausola “e” del contratto di garanzia BPN/CID per cui e’ causa, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5″.
5.- Il motivo espresso in modo autonomo dal ricorso incidentale presentato da (OMISSIS) denunzia, dal canto suo, “violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113 c.p.c., articoli 1180, 1322, 1324, 1936, 1944, 1945, 1950, 1956, 1957 c.c., nonche’ violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 56 e articolo 67, comma 2 (articolo 360 c.p.c., n. 3). Omessa, errata o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio articolo 360 c.p.c., n. 5)”.
6.- Come gia’ richiamato, il ricorso incidentale di (OMISSIS) ha pure sollevato in via preliminare un’eccezione di inammissibilita’ del ricorso principale. Tale eccezione si sostanzia nell’assumere che – in relazione all’oggetto della controversia – non sussiste alcun “mandato rappresentativo”, che sia stato conferito dalla Banca Popolare alla Societa’ (OMISSIS).
7.- A sua volta, l’eccezione di inammissibilita’ presentata dalla Rappresentanza Generale riguarda il solo “controricorso e ricorso incidentale tardivo” di (OMISSIS). La stessa assume, in effetti, la tardivita’ di questo ricorso incidentale perche’ proposto oltre il termine di cui alla norma dell’articolo 327 c.p.c..

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