Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 2 novembre 2017, n. 26066. Non rientrano nel raggio d’azione dell’articolo 29 del codice civile sul divieto di nuove operazioni imposto all’ente in liquidazione le attività tese alla semplice gestione e conservazione del patrimonio

Non rientrano nel raggio d’azione dell’articolo 29 del codice civile sul divieto di nuove operazioni imposto all’ente in liquidazione le attività tese alla semplice gestione e conservazione del patrimonio. Resta dunque fuori il conferimento di un mandato alle liti da parte dell’ente per proporre azione giudiziale volta a incrementare o ripristinare la consistenza del patrimonio: quindi i crediti dell’avvocato vanno inseriti nello stato passivo

Ordinanza 2 novembre 2017, n. 26066
Data udienza 21 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14927/2011 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) – in Liquidazione, in persona dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositate il 04/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio: rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti di (OMISSIS) in liquidazione amministrativa, sviluppando due motivi avverso il decreto reso dal Tribunale di Roma in data 4 maggio 2011.
Con tale decreto, il Tribunale ha stabilito – in conformita’ a quanto gia’ deciso dai Commissari liquidatori dell’ente – l’esclusione dal relativo stato passivo di due crediti da esercizio di professione legale per i quali (OMISSIS) insisteva per l’accoglimento della richiesta insinuazione.
Nei confronti del ricorso cosi’ proposto resiste l’Ente in liquidazione, in persona dei suoi liquidatori, che ha depositato apposito controricorso.
(OMISSIS) ha depositato pure memoria ex articoli 380 bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE

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