[….segue pagina antecedente]
8.- L’eccezione di difetto di “mandato rappresentativo”, mossa da (OMISSIS) nei confronti di Societa’ (OMISSIS) dev’essere respinta.
In effetti, il testo della relativa procura notarile (che si trova riprodotto, peraltro, da Societa’ (OMISSIS) e non gia’ da (OMISSIS), che pure ha proposto l’eccezione), che la Banca Popolare a suo tempo ha rilasciato a Societa’ (OMISSIS), e’ idonea a ricomprendere anche il rapporto relativo alla questione qui in oggetto e si riferisce pure al profilo processuale (“… rappresenti essa societa’ mandante in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto… ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, in contenzioso”).
9.- Pure l’eccezione di tardivita’ promossa dalla Rappresentanza Generale nei confronti del “controricorso e ricorso incidentale” depositato da (OMISSIS) e’ da respingere.
Detto atto risulta essere stato notificato in data 23 dicembre 2011, entro il termine di cui all’articolo 288 c.p.c., comma 4, visto che l’ordinanza di correzione della sentenza impugnata reca, quale data di proprio deposito, il 4 febbraio 2011.
10.- Il primo motivo, che e’ stato proposto dal ricorso principale, si sostanzia nel censurare l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui “le peculiarita’ del contratto autonomo non valgono a distinguerlo dai contratti di garanzia connotati dall’accessorieta’ tra obbligazione garantita e obbligazione di garanzia, in riferimento alla revocabilita’ dei pagamenti L. Fall., ex articolo 67”.
In tale prospettiva critica, il ricorrente fa richiamo alle differenze strutturali e funzionali che corrono, in linea generale, tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia; e specificamente invoca – al fine di escludere la revocabilita’ del pagamento a suo tempo posto in essere dalla Banca Popolare – la circostanza che, nel contratto autonomo, il garante assume “una obbligazione personale e propria”, che viene a comportare l'”autonomia del debito” di quest’ultimo nei confronti del creditore che dell’obbligazione medesima viene a beneficiare.
11.- Il motivo e’ infondato.
Per constatarlo, appare in se’ sufficiente rilevare che la tesi svolta del ricorrente porta in via diretta alla conseguenza di ritenere compiutamente sottratto all’istituto della revocatoria fallimentare il pagamento fatto – in quanto tale – dal garante che ha assunto il relativo obbligo sulla base di un contratto autonomo di garanzia.
Di un simile esonero non v’e’, invero, traccia nella legislazione vigente. E neppure si vede quale potrebbe esserne, in linea di ipotesi, la ragione.
Il fatto che fideiussione e contratto autonomo diano luogo a figure di garanzia tra loro diverse non comporta, all’evidenza, che le stesse siano regolate, o debbano venire regolate, in modo diverso sotto ogni profilo di disciplina. Nel rapporto tra debitore principale e creditore beneficiario il pagamento fatto dal garante autonomo produce effetti identici – sotto il profilo dell’attribuzione patrimoniale – a quello posto in essere dal fideiussore: in entrambi i casi si tratta di un pagamento del terzo, che trova titolo nell’assunzione negoziale di un obbligo di garanzia. E che risulta revocabile ex articolo 67, comma 2, al ricorrere di identici presupposti, sia oggettivi (pagamento e regresso) che soggettivi.
A ben vedere, anzi, nel porre a confronto tra fideiussione e contratto autonomo rispetto all’angolo visuale del fallimento (o liquidazione coatta) del debitore principale, e’ proprio questa seconda figura a risultare di maggiore peso e incidenza per la massa dei creditori insinuati: posto che il contratto autonomo assicura al garante che ha pagato un regresso assai piu’ agevole di quello del fideiussore, perche’ in se’ svincolato dalle vicende inerenti al rapporto garantito (salvo il caso ricorrano, nel concreto della fattispecie, gli estremi dell’exceptio doli generalis).
12.- La sostanza del secondo motivo del ricorso principale si trova riassunta nell’affermazione del ricorrente secondo cui “ogni contenuto della decisione impugnata riguardante la generica asserzione di nullita’ o inefficacia del contratto autonomo di garanzia e del pagamento conseguente” fatto dalla Banca Popolare a (OMISSIS) “appare affetto dalla rilevata genericita’ e non conclusivita’ dell’assunto, ed altresi’ in contrasto con la riconosciuta peculiarita’ ed autonomia della causa o funzione del contratto autonomo di garanzia (al pari del suo oggetto), nonche’ inammissibile sotto il profilo processuale in quanto, mancando comunque una domanda” della Rappresentanza Generale nei confronti della Banca Popolare “per impugnare la validita’ ed efficacia di quel contratto autonomo”, “nessuna pronuncia poteva essere ammessa a favore” della Rappresentanza Generale nei confronti della Banca Popolare.
13.- Il motivo e’ inammissibile.
La sentenza della Corte territoriale non contiene alcuna declaratoria di invalidita’, o inefficacia, del contratto autonomo stipulato a suo tempo tra le parti; e neppure contiene pronunce che riguardino in modo diretto la Rappresentanza Generale, da una parte, e la Banca Popolare, dall’altro.
Del resto, il motivo non risulta incrociare la ratio decidendi della decisione della Corte, che per l’appunto sta nella corretta rilevazione che, sotto il profilo della revocatoria fallimentare dei pagamenti, contratto autonomo e fideiussione non presentano differenze di rilievo (cfr. sopra, n. 11).
14.- Il terzo motivo addotto dal ricorso principale viene nel concreto a censurare una parte del dispositivo formato dalla Corte territoriale: quello, in specie, in cui la stessa dichiara che, “in accoglimento dell’appello principale, i pagamenti per cui e’ causa vengono dichiarati inefficaci e (OMISSIS) viene condannato a pagare” alla Rappresentanza Generale “il controvalore delle somme”.
Secondo il ricorrente, “se il pagamento a favore di (OMISSIS) risulta non revocabile perche’ (OMISSIS) ha ricevuto l’adempimento di un’obbligazione propria” della Banca Popolare, “il dispositivo della sentenza risulterebbe riferibile solo all’atto di “addebito” effettuato” dalla stessa a carico della Rappresentanza Generale “sul conto corrente della societa’”; se cosi’ fosse, la “sentenza risulterebbe illegittima… in quanto tra i “pagamenti di cui sopra”, cosi’ genericamente indicati nel dispositivo, non figura l’atto di addebito in c/c con compensazione”.
[…segue pagina successiva]
Leave a Reply