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6. La questione posta con il secondo motivo non e’ trattata dalla sentenza impugnata. Secondo costante giurisprudenza di legittimita’, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, e’ onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di cui all’articolo 366 c.p.c. del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (ex plurimis, Cass. n. 23675 del 2013, n. 324 del 2007, nn. 230 e 3664 del 2006). Il ricorso e’ del tutto carente in ordine a tali oneri di allegazione specificamente relativi al giudizio di legittimita’.
7. Il terzo motivo, che verte sull’efficacia probatoria della trasmissione di certificati a mezzo telefax, e’ inammissibile, in quanto privo di attinenza alla ratio decidendi. La sentenza non ha ritenuto inidoneo l’utilizzo di tale mezzo di trasmissione documentale, ma ha rilevato l’inutilizzabilita’ dei due documenti prodotti al riguardo, il primo, perche’ relativo a un rapporto di trasmissione del “2006” e, il secondo, perche’ relativo ad un rapporto di trasmissione “in bianco”.
8. Il quarto motivo, del quale preliminarmente va rilevata l’ammissibilita’, avendo parte ricorrente riportato il contenuto delle norme contrattuali sulle quali fonda la censura proposta, e’ infondato.
8.1. L’articolo 2 – sezione quarta, titolo 6 CCNL, sotto la rubrica “trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro”, prevede che, “in caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacita’ al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verra’ considerata ingiustificata”.
8.2. L’articolo 9, sezione quarta, titolo 7 CCNL, sotto la rubrica ammonizioni scritte, multe e sospensioni, dispone – per quanto qui rileva – che “incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che: a)…. non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato…. L’ammonizione verra’ applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo”. L’articolo 10, nel disciplinare il licenziamento con preavviso, contempla l’ipotesi (lettera F) delle “assenze ingiustificate prolungate oltre quattro giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel giorno seguente alle festivita’ o alle ferie”.
8.3 Dalla riferita disciplina contrattuale si evince che le sanzioni conservative sono contemplate, in ordine crescente secondo la gravita’ dell’infrazione, per le ipotesi in cui il ritardo della comunicazione dell’assenza o di invio della relativa certificazione medica giustificativa sia inferiore a quattro giorni, poiche’ se superiore e’ integrata la piu’ grave previsione contrattuale del licenziamento con preavviso.
8.4. In particolare l’articolo 2 contempla i seguenti obblighi: avvisare l’azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare all’azienda il certificato medico entro il secondo giorno di assenza; nel caso di proseguimento della malattia, avvisare l’azienda entro il primo giorno successivo a quello di scadenza del primo periodo di malattia ed inviare all’azienda, entro il secondo giorno, il certificato medico attestante il protrarsi della malattia. Nel caso che sia omesso anche uno solo di tali adempimenti, salvo il caso di giustificato impedimento (ossia di impedimento che giustifichi la mancata ottemperanza di tali obblighi), l’assenza e’ considerata ingiustificata. La sanzione conservativa riguarda l’ipotesi in cui l’assenza ingiustificata, nel senso sopra descritto, non travalichi il quarto giorno. E’ prevista una gradualita’ delle sanzioni conservative in ragione del protrarsi dell’inadempimento.
8.5. La ratio di tale disciplina e’ evidente e corrisponde all’esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel piu’ breve tempo possibile dell’assenza di un suo dipendente; la cadenza degli adempimenti e’ preordinata a consentire all’imprenditore di provvedere con tempestivita’ ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell’impresa e della produzione. Le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell’assenza non assistita dall’adempimento degli obblighi suddetti costituisce inadempimento cosi’ grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilita’ di un’assenza non giustificata.
8.6. La Corte territoriale ha correttamente interpretato ed applicato la disciplina contrattuale di riferimento e pertanto va esente dalle censure che le sono state mosse.
9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’. liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, articolo 2.
10. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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