Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 novembre 2017, n. 26465. Legittimo il licenziamento del dipendente di un’azienda privata che non ha inviato entro il secondo giorno di malattia il relativo certificato

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3. La Corte di appello non ha condiviso tale ordine argomentativo, osservando che:
– il Giudice di primo grado non aveva fatto corretta applicazione del contratto collettivo di categoria, ricorrendo l’ipotesi di assenza ingiustificata di cui all’articolo 2 quando il lavoratore non avverte l’azienda entro il primo giorno di assenza e non invia il medico attestante la malattia entro due giorni dal suo inizio, salva l’ipotesi di giustificato impedimento di invio di tale documentazione. In altri termini, il contratto collettivo, in caso di malattia, considera assenza ingiustificata quella che dipende dal mancato avviso del datore di lavoro dell’assenza e delle ragioni di questa, a prescindere o meno della sussistenza dello stato di malattia; se l’assenza ingiustificata si prolunga oltre quattro giorni consecutivi, si applica la sanzione del licenziamento con preavviso, mentre la sanzione conservativa di cui l’articolo 9, lettera A) riguarda l’ipotesi del lavoratore che non giustifica l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio assenza stessa o comunque non la giustifica per un periodo inferiore a quattro giorni;
– nel caso in esame, a seguito di un primo periodo di malattia protrattosi dal (OMISSIS), il (OMISSIS) venne sottoposto a visita di controllo dal medico dell’Inps e ritenuto idoneo a riprendere il lavoro dal 27 agosto; il lavoratore, invece, tornava in malattia a partire dal giorno (OMISSIS), ma ometteva la prescritta comunicazione e non trasmetteva copia della relativa certificazione medica al suo datore di lavoro;
– nessun valore probatorio poteva attribuirsi al presunto fax con cui sarebbe stato inviato il certificato medico datato (OMISSIS), in quanto il “rapporto di trasmissione indica una data risalente alla 2006 e quindi e’ assolutamente inutilizzabile”; ugualmente irrilevante, dal punto di vista probatorio, era la lettera raccomandata datata 1 settembre 2011, con la quale il (OMISSIS) aveva prospettato di avere immesso il certificato medico nella cassetta postale del datore di lavoro in data (OMISSIS) e di averlo rispedito via fax la mattina del 1 settembre, considerato che non vi era in atti la ricevuta di ritorno di tale lettera raccomandata e il rapporto di trasmissione del fax era in bianco; la prima comunicazione venne inviata solo il 13 settembre 2011, a riscontro della contestazione disciplinare ricevuta il giorno prima;
– il comportamento silente del lavoratore aveva avuto una durata ben superiore a quattro giorni, corrispondenti ad altrettanti giorni di assenza ingiustificata, ipotesi cui contratto collettivo di categoria collega la sanzione del licenziamento con preavviso, ossia la sanzione irrogata dalla (OMISSIS) s.c.a r.l..
4. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso affidato a quattro motivi, cui resiste la societa’ con controricorso.
5. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, della L. n. 300 del 1970, articolo 7 e del principio di immutabilita’ dei motivi di licenziamento. Si deduce che il fulcro della contestazione disciplinare era costituito dalla assenza dal lavoro priva di valida giustificazione, mentre nelle more del giudizio controparte aveva fondato la sanzione espulsiva su un diverso profilo, quello della asserita mancata comunicazione della prosecuzione dello stato di malattia. Era intervenuto dunque un inammissibile mutamento della fattispecie contestata a fondamento della sanzione espulsiva.
2. Il secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di accordi e contratti collettivi, nonche’ del D.P.C.M. 26 marzo 2008 e del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2010 in tema di trasmissione telematica dei certificati di malattia, addebita alla sentenza di non avere considerato che il certificato di malattia di cui trattasi, con prognosi dal (OMISSIS) al (OMISSIS), era stato redatto e trasmesso dal medico curante del (OMISSIS) in via telematica, secondo le modalita’ stabilite dalla vigente normativa, la quale prevede che il medico effettui l’invio telematico del certificato all’Inps, che a sua volta rende disponibile l’attestato di malattia al datore di lavoro sempre tramite modalita’ telematica. Tale modalita’ soddisfa anche l’obbligo del lavoratore di recapitare l’attestazione di malattia e lo esonera da ogni ulteriore adempimento.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi nonche’ dell’articolo 2712 c.c. in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 43, comma 6 e del Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 45, comma 1 in tema di efficacia probatoria delle comunicazioni trasmesse a mezzo telefax. La Corte di appello di Perugia aveva errato nel negare valore probatorio alle comunicazioni effettuate dal ricorrente a mezzo telefax. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale il telefax, quale mezzo di trasmissione di atti e documenti, rientrante nel novero delle riproduzioni meccaniche di cui all’articolo 2712 c.c., e’ idoneo a fornire piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita’. Dalla prova della ricezione deriva una presunzione di conoscenza in capo al destinatario, salvo l’onere di questi di fornire la prova contraria.
4. Il quarto motivo verte su violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti accordi collettivi nazionali di lavoro; violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 – sezione quarta – titolo 6 CCNL industria metalmeccanica privata del 20 gennaio 2008, in relazione agli articoli 9 e 10 del medesimo contratto. Il ricorrente deduce che la fattispecie e’ perfettamente sovrapponibile a quella per la quale il contratto contempla sanzioni conservative.
5. Il primo motivo e’ infondato. Come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non e’ intervenuto alcun mutamento dei fatti posti a base della sanzione espulsiva, poiche’ tanto il licenziamento quanto la tesi difensiva svolta dalla societa’ in giudizio vertevano sull’assenza ingiustificata dal lavoro protrattasi per oltre quattro giorni, in cui la nozione di “ingiustificatezza” costituisce nozione non astratta, ma definita dalla contrattazione collettiva. La Corte di appello ha ritenuto, interpretando i; contratto, che l’ingiustificatezza dell’assenza non riguardasse l’effettivita’ o meno della malattia, ma il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione gravanti sul lavoratore. Quindi, il problema sotteso alla questione posta in giudizio non e’ di mero fatto, ma e’ questione interpretativa delle norme contrattuali: e’ ingiustificata l’assenza quando vi e’ stata omissione del comportamento attivo prescritto a carico del lavoratore, con la conseguenza che tale omissione rende l’assenza ingiustificata, ancorche’ fondata su uno stato di malattia esistente.

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