Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 7 novembre 2017, n. 26354. L’ipotesi derogatoria contemplata del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, u.c.

L’ipotesi derogatoria contemplata del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, u.c., che consente ai comuni di prescrivere distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale ove le costruzioni siano incluse nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione (“Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche”), riguarda soltanto le distanze tra costruzioni insistenti su fondi che siano inclusi tutti in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni entrambe facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata.
Ove le costruzioni non siano comprese nel medesimo piano particolareggiato o nella stessa lottizzazione, la disciplina sulle relative distanze non e’, quindi, recata del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, u.c., bensi’ dal comma 1 dello stesso articolo 9 (“Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: (…)”), quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva.
Come piu’ generalmente affermato da Corte Cost. 23 gennaio 2013, n. 6, del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, u.c., costituisce espressione di una “sintesi normativa”, consentendo che siano fissate distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, pur provvista di “efficacia precettiva e inderogabile”, solo nei limiti ivi indicati, ovvero a condizione che le deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici siano “inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio”.

Per un maggior approfondimento sulle distanze tra le costruzioni cliccare sull’immagine seguente

 

 

Sentenza 7 novembre 2017, n. 26354
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 16268/2013 proposto da:
(OMISSIS), ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –
contro
(OMISSIS), O (OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) giusta procura speciale Rep. n. (OMISSIS) in (OMISSIS) per Notaio Dottoressa (OMISSIS);
(OMISSIS) a r.l. (c.f. (OMISSIS)) in persona del Presidente del C.d.A. pro tempore, (OMISSIS) ((OMISSIS)), (OMISSIS) ((OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2377/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi, per l’inammissibilita’ del terzo motivo, per l’accoglimento del quarto motivo; per l’inammissibilita’ o per il rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che ha chiesto di richiamarsi alle difese depositate;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, che si sono riportati anch’essi alle difese depositate.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) con citazione notificata il 26-27/07/1995 ha convenuto innanzi al Tribunale di Milano la soc. coop. a r.l. (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), dichiarando di essere proprietaria di un complesso immobiliare in Castano Primo, su un fabbricato confinante del quale la soc. coop. (OMISSIS) aveva effettuato lavori di ristrutturazione con nuove costruzioni sull’area destinata a corte, la chiusura di alcune finestre lucifere e l’estensione delle fabbriche fino ad un metro dalle finestre dell’attrice. Avendo le parti regolato i rapporti con scrittura privata autenticata del 26.5.1992, ai cui patti la convenuta era rimasta inadempiente, l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta stessa e dei suoi aventi causa, acquirenti di porzioni del fabbricato, all’eliminazione e modifica delle opere irregolari in conformita’ agli obblighi assunti, nonche’ al risarcimento dei danni.
1.1. All’udienza ex articolo 180 c.p.c., l’attrice ha chiesto la risoluzione della convenzione per inadempienza dei convenuti e in via gradata la loro condanna solidale all’adempimento degli obblighi e all’arretramento alle distanze legali e regolamentari, nonche’ al risarcimento del danno.
Con memoria depositata ai sensi dell’articolo 183 c.p.c., comma 5, l’attrice ha dedotto la nullita’ della convenzione in quanto contraria a norme inderogabili di ordine pubblico, richiamando che la relativa questione era rilevabile d’ufficio.
2. Il tribunale di Milano, con sentenza depositata il 17.5.1999, ha dichiarato inammissibili le domande volte a ottenere: – la dichiarazione di nullita’ della convenzione in quanto domanda nuova; la risoluzione della stessa in quanto qualificata transazione novativa;
l’esatto adempimento, in quanto domanda caratterizzata da mutazione di petitum. Ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni, in quanto meramente accessoria a domande inammissibili; non ha pronunciato sugli inadempimenti delle parti convenute.
3. Adita con appello principale da (OMISSIS) e con appello incidentale dalle controparti, la corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 21/09/2001, ha rigettato entrambe le impugnazioni.
3.1. Ribadendo le valutazioni di inammissibilita’ delle domande di cui alla sentenza di primo grado, la corte locale ha altresi’ considerato che, poiche’ la domanda di esatto adempimento iniziale era stata modificata in domanda di risoluzione, non fosse esercitabile la facolta’ del giudice di rilevare d’ufficio la nullita’ della scrittura.
4. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Rosalia Papili, sulla resistenza delle controparti.
4.1. Con sentenza n. 6170 depositata il 22/03/2005 questa corte ha accolto parzialmente il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, cassando la sentenza della corte d’appello in relazione ai motivi accolti e disponendo rinvio ai giudici di merito.
4.2. A sostegno della decisione, questa corte ha considerato quanto segue:
– il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare l’istanza di rilievo d’ufficio, sia in primo che in secondo grado, dell’assunta nullita’ della transazione, perche’ contraria a norme imperative in tema di distanze legali tra fabbricati; in tal senso, aderendosi a indirizzo all’epoca minoritario (ma destinato a essere fatto proprio, in sede nomofilattica, da Cass. Sez. U n. 26242 del 12/12/2014 e n. 14828 del 04/09/2012), si e’ affermato il principio per cui a norma dell’articolo 1421 c.c., il giudice deve rilevare d’ufficio le nullita’ negoziali non solo se sia stata proposta azione di esatto adempimento, ma anche se sia stata proposta azione di risoluzione o di annullamento o di rescissione del contratto, procedendo all’accertamento incidentale relativo ad una pregiudiziale in senso logico-giuridico (concernente cioe’ il fatto costitutivo che si fa valere in giudizio – cosiddetto punto pregiudiziale), – idoneo a divenire giudicato, con efficacia pertanto non soltanto sulla pronunzia finale ma anche (ed anzitutto) circa l’esistenza del rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda;
– avendo l’appellante lamentato con l’impugnazione che erratamente la sentenza impugnata di primo grado non aveva rilevato la nullita’ della transazione perche’ contraria a norme imperative, in quanto prevedeva deroghe alle distanze legali tra fabbricati, contrarie alle norme regolamentari inderogabili, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se effettivamente sussistesse sulla base degli atti la dedotta nullita’;
– se nella fattispecie detta violazione fosse stata ritenuta esistente dal giudice di merito, questi avrebbe dovuto accertare se essa atteneva solo ad alcune clausole contrattuali e, in quest’ultimo caso, se, a norma dell’articolo 1419 c.c., comma 1, si trasferisse all’intero contratto; l’accertamento in questione essendo pregiudiziale all’applicazione della disciplina di cui all’articolo 1976 c.c., che – nel disporre che non possa essere richiesta la risoluzione della transazione se il rapporto preesistente e’ stato estinto per novazione presuppone che vi sia stata una valida transazione novativa, poiche’ solo questa puo’ estinguere il precedente rapporto;
– ove si fosse trattato solo di nullita’ parziale di singole clausole e il giudice di merito avesse ritenuto non estendersi la nullita’ all’intero contratto a norma dell’articolo 1419 c.c., comma 1, egualmente andava valutato dal giudice del rinvio, a seguito della nullita’ di dette clausole, se la transazione in questione conservasse il ritenuto carattere novativo del rapporto tra le parti, oppure costituisse solo una transazione c.d. “pura”;
– ove, poi, si trattasse di nullita’ parziale del contratto, non estensibile all’intero contratto, e la transazione fosse ritenuta, nonostante detta nullita’, egualmente novativa, con conseguente inammissibilita’ della risoluzione a norma dell’articolo 1976 c.c., egualmente per la parte conservata del contratto, perche’ non colpita dall’estensione della nullita’ di singole clausole, avrebbe dovuto essere esaminata la domanda di esatto adempimento del contratto di transazione, proposta in via subordinata dall’attrice, la quale non poteva ritenersi nuova nella parte con cui si richiede la condanna all’esecuzione delle opere per conformarsi agli obblighi contrattuali, previsti in clausole non investite da nullita’ parziale (e sempre nell’ipotesi in cui la nullita’ non si estendesse all’intero contratto);
– ove fossero ritenute nulle solo alcune clausole della transazione, perche’ contrarie a norme imperative in tema di distanze legali previste dagli strumenti urbanistici, e tuttavia la transazione continuasse ad essere valida nella restante parte (non ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 1421 c.c., comma 1), non avrebbe potuto infine richiedersi in via subordinata il rispetto delle normativa regolamentare sulle distanze legali, quale obbligo discendente da clausola contrattuale di transazione, stante l’impossibilita’ di sostituzione ex articolo 1419 c.c., comma 2.
5. Con atto di riassunzione notificato il 22-27/09/2005 (OMISSIS) ha evocato le controparti innanzi alla corte d’appello di Milano, in altra sezione, quale giudice del rinvio.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *