Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 7 novembre 2017, n. 26354. L’ipotesi derogatoria contemplata del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, u.c.

[….segue pagina antecedente]

3.5. La corte di Milano, oltre a fornire un quadro assai incerto in ordine alla possibilita’ di parificare un piano di recupero come equivalente a un piano particolareggiato o a una lottizzazione convenzionata (tema che, come detto, non mette conto esaminare, restando rimesso comunque al riesame del giudice del rinvio, che dovra’ pervenire ex novo all’individuazione del regime giuridico applicabile), ha dunque affermato una regula iuris – quella del ricadere della fattispecie nello spettro della deroga posta dall’articolo 14 delle norme tecniche e, a un tempo, dell’articolo 9, comma 2 del Decreto Ministeriale – erroneamente applicando la regola stessa al caso in esame, nel quale uno solo dei fondi ricade nell’ambito del piano; a tanto e’ pervenuta, inoltre, attraverso un iter motivazionale insufficiente, effettivamente facente impiego – come stigmatizzato dalla ricorrente – di dati relativi al procedimento edificatorio utilizzandoli per desumerne l’appartenenza di un fondo al piano di recupero, e contraddittorio, ove da un lato si afferma, senza dimostrarla, l’adesione formale della signora (OMISSIS) al piano di recupero, dall’altro si indicano fatti concludenti, in luogo di dati formali, per far emergere un’adesione implicita dell’edificio al piano di recupero (considerato quasi come un progetto edificatorio, in disarmonia con la L. n. 457 del 1978; a fronte, invece, del predetto principio di necessaria inclusione di entrambi i fondi nel perimetro dello strumento).
3.6. Ne deriva che, in accoglimento della censura anzidetta, la sentenza impugnata vada cassata, dovendo il giudice del rinvio procedere ex novo all’individuazione del regime delle distanze legali, previa adeguata ricognizione degli istituti menzionati dell’articolo 9, comma 2 del Decreto Ministeriale del 1968 a fronte della nozione di piano di recupero di cui all’articolo 14 delle norme tecniche di attuazione, nonche’ fare applicazione corretta – ove effettivamente entrambi i fondi rientrino in uno strumento qualificabile quale piano particolareggiato o in una lottizzazione convenzionata – del principio di diritto di cui al precedente punto 2.4., con congrua motivazione a sostegno circa i fatti idonei a far emergere il ricadere di essi nel perimetro. Su tali basi, il giudice del rinvio rinnovera’ integralmente le valutazioni in ordine alla validita’ delle clausole, alla validita’ complessiva e alla qualificazione della convenzione del 26/05/1992, secondo la precedente sentenza di questa corte n. 6170 del 2005, con le conseguenti determinazioni.
4. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione della scrittura del 26/05/1992, quale operata dalla sentenza impugnata, mentre con il quarto motivo la ricorrente medesima ha lamentato parimenti violazioni di legge e vizi di motivazione quanto alla invocata tutela risarcitoria, denegata con la sentenza impugnata.
4.1. Con il ricorso incidentale, da parte sua, la (OMISSIS) e i signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno impugnato la statuizione con cui la corte d’appello, accogliendo l’azione di adempimento riferita al testo della scrittura anzidetta, ha disposto l’esecuzione di talune opere e l’eliminazione di altre, dedicando a ciascuna statuizione separata censura.
4.2. I motivi terzo e quarto del ricorso principale e i motivi tutti del ricorso incidentale sono assorbiti, in quanto relativi a statuizioni destinate a essere integralmente rinnovate, sulla base di presupposti diversi, da parte del giudice del rinvio.
5. Il ricorso principale deve in definitiva essere accolto in relazione al secondo motivo, con rigetto del primo e con assorbimento degli altri, nonche’ con assorbimento integrale del ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla corte d’appello di Milano in altra sezione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e i motivi tutti del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *