Distanze delle costruzioni dal confine e l’efficacia delle norme di un regolamento edilizio e dell’annesso programma di fabbricazione
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Distanze delle costruzioni dal confine e l’efficacia delle norme di un regolamento edilizio e dell’annesso programma di fabbricazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|13 febbraio 2024| n. 3939.

In tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di un regolamento edilizio e dell'annesso programma di fabbricazione sono efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che siano state adottate dal consiglio comunale, approvate della giunta regionale e portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell'organo regionale, rimanendo, nel frattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile.

Distanze legali e la nozione di costruzione
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Distanze legali e la nozione di costruzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2024| n. 345.

In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata; ne consegue che in presenza di norma del piano regolatore generale, integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e seguenti c.c., che stabilisce una determinata distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo deve computarsi, per la misurazione di detta distanza, altresì la piscina, solo in parte interrata e contenuta da un terrapieno di riporto e da un muro in calcestruzzo armato, trattandosi di opera che rivela i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo e che si connota per uno spazio ben definito, strutturalmente limitato in maniera definitiva e non precaria.

La nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera tra le quali anche una piscina
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La nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera tra le quali anche una piscina

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2024| n. 345.

In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata; ne consegue che in presenza di norma del piano regolatore generale, integrativa rispetto alla disciplina dettata dal codice civile nelle materie regolate dagli artt. 873 e seguenti c.c., che stabilisce una determinata distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo deve computarsi, per la misurazione di detta distanza, altresì la piscina, solo in parte interrata e contenuta da un terrapieno di riporto e da un muro in calcestruzzo armato, trattandosi di opera che rivela i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo e che si connota per uno spazio ben definito, strutturalmente limitato in maniera definitiva e non precaria.

In genere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dal d.m. n. 1444 del 1968
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In genere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dal d.m. n. 1444 del 1968

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2024| n. 236.

In materia di distanze tra costruzioni, agli effetti dell'art. 9, comma 3, del d.m. n. 1444 del 1968, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi di tale norma soltanto a condizione che sia stato approvato un apposito piano particolareggiato o di lottizzazione esteso all'intera zona, finalizzato a rendere esecutive le previsioni dello strumento urbanistico generale, contenente le disposizioni planivolumetriche degli edifici previsti nella medesima zona ed avente ad oggetto la realizzazione contestuale di "gruppi di edifici", e cioè di una pluralità di nuovi fabbricati, rimanendo perciò estranea a tale fattispecie l'ipotesi della realizzazione di un unico nuovo fabbricato che si sia inserito nel contesto di un isolato già edificato.

In tema di distanze fra le costruzioni e le prescrizioni del piano regolatore
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In tema di distanze fra le costruzioni e le prescrizioni del piano regolatore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22589. In tema di distanze fra le costruzioni, le prescrizioni del piano regolatore, atto complesso risultante dal concorso della volontà del Comune e della Regione, acquistano efficacia di norme giuridiche integrative del codice civile solo con l’approvazione del piano medesimo da parte dell’autorità regionale. Qualora uno dei...

Le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni
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Le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 4 febbraio 2019, n. 836. La massima estrapolata: Le norme dei regolamenti edilizi che impongono distanze tra le costruzioni maggiori rispetto a quelle previste dal codice civile o stabiliscono un determinato distacco tra le costruzioni e il confine sono volte non solo a regolare i rapporti di vicinato evitando...

Muri di cinta e divieto di edificare inferiore a tre metri da una veduta
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Muri di cinta e divieto di edificare inferiore a tre metri da una veduta

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26263. La massima estrapolata: Il precetto relativo al divieto di edificare ad una distanza inferiore a tre metri da una veduta già esistente disposto dall’art. 907 Cc, non riguarda solo le costruzioni intese nell’accezione comune di edifici, ma attiene anche ai muri di cinta....

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Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 18 ottobre 2018, n. 26263. La massima estrapolata: Il precetto relativo al divieto di edificare ad una distanza inferiore a tre metri da una veduta già esistente disposto dall’art. 907 Cc, non riguarda solo le costruzioni intese nell’accezione comune di edifici, ma attiene anche ai muri di cinta....