Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 7 novembre 2017, n. 26354. L’ipotesi derogatoria contemplata del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, u.c.

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5.1. Sulla resistenza delle controparti, la corte territoriale con sentenza depositata il 28/06/2012 ha riformato la sentenza del tribunale e, per l’effetto, respinte o assorbite le altre domande di (OMISSIS), ha accolto parzialmente la domanda subordinata di esatto adempimento delle obbligazioni di cui alla convenzione del 26/05/1992, condannando la soc. coop. all’arretramento a m. 3,10 di una parte dell’edificio, all’eliminazione dei lucernari, al recupero dell’altezza delle finestre lucifere nel muro (OMISSIS), all’eliminazione del parapetto con sostituzione con ringhiera e al ripristino della torretta modificata.
5.2. A sostegno della decisione, la corte territoriale ha argomentato:
– non essere nulla la clausola di cui all’articolo 1 della convenzione che ha abilitato la soc. coop. alla costruzione in aderenza, essendo conforme alle norme tecniche di attuazione del regolamento comunale (o p.r.g.) del comune di Castano Primo vigenti all’epoca, permissive della costruzione sul confine in presenza di convenzione con il confinante (paragrafi 12 e 13 della sentenza);
– non essere nulla neppure la clausola di cui all’articolo 4 della convenzione, dispositiva di una distanza di m. 3,10 tra i fabbricati, posta l’inapplicabilita’ dell’articolo 6 delle norme tecniche di attuazione che contempla la distanza di m. 10, e l’applicabilita’ dell’articolo 14 per gli edifici ricadenti nel piano di recupero della zona B1, che prevede il mantenimento delle distanze esistenti o – per il caso di gruppi di case oggetto di piani esecutivi come secondo la corte locale nell’ipotesi di specie – le distanze previste dallo stesso piano, valide anche per le costruzioni esterne al procedimento, avendo la (OMISSIS) aderito al recupero progettato dalla (OMISSIS) (paragrafi 14-16 e 18 della sentenza);
– non ostare all’applicazione della predetta disciplina del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, ai fini dell’eventuale disapplicazione delle norme regolamentari, in quanto il comma 2 di detta norma ne prevede la deroga in ipotesi di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche cui, secondo la corte locale, era parificato in natura il piano di recupero (paragrafi 17-18 della sentenza); pertanto, la questione di “nullita’ fatta valere da (OMISSIS), pur ammissibile per quanto accertato, con decisione vincolante, dalla Corte di Cassazione, deve essere rigettata”;
– stante la validita’ della convenzione, essere essa qualificabile come transazione novativa, avendo voluto le parti definire una lite insorta, prevedendo diritti e obblighi diversi da quelli posti dalla legge con mutamento dell’oggetto e del titolo delle prestazioni dovute, onde non ne era possibile la risoluzione (paragrafo 21);
– doversi esaminare quindi la domanda subordinata di adempimento, parzialmente accolta come innanzi.
6. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso (OMISSIS) su quattro motivi. Resistono la soc. coop. a r.l. (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) con controricorso contenente ricorso incidentale su cinque motivi. Non svolgono difese (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Replica (OMISSIS) a sua volta con controricorso. La stessa (OMISSIS) deposita memoria contenente rinuncia a talune conclusioni di merito. Deposita altresi’ memoria (OMISSIS), previa costituzione di nuovi difensori giusta procura notarile.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si deve preliminarmente rilevare che con la memoria ex articolo 378 c.p.c., (OMISSIS) ha inteso effettuare rinuncia a talune conclusioni precedentemente assunte. Trattasi di questioni di merito, eventualmente da proporre innanzi al giudice del rinvio. Tanto esime questa corte da ogni altra considerazione al riguardo.
1.1. Sempre preliminarmente deve prendersi atto che con la memoria sempre ex articolo 378 c.p.c., (OMISSIS) – richiamando le vicende degli aventi causa della soc. coop. (OMISSIS) a r.l., proprietari di porzioni immobiliari nell’edificio condominiale realizzato, nonche’ della stessa societa’, per la quale e’ in corso procedura di concordato preventivo – ha sottolineato essere state pretermesse dal giudizio le coniugi comproprietarie di alcuni di essi, mentre altri avrebbero venduto le rispettive unita’ a terzi o sarebbero deceduti in corso di causa. Sul punto nulla deve statuire questa corte, atteso che – da un lato – le questioni dedotte, a prescindere dalla loro fondatezza, trovano soluzione nelle norme in tema di successione nel diritto controverso e, d’altro lato, quanto all’indicazione di eventuali soggetti pretermessi ab origine, ove si tratti di eccezione di difetto di integrita’ del contraddittorio, va assicurata continuita’ all’orientamento di questa corte (v. Cass. n. 3024 del 28/02/2012, n. 26388 del 03/11/2008 e n. 23628 del 06/11/2006) secondo cui il difetto stesso puo’ essere eccepito o rilevato d’ufficio, per la prima volta, anche in sede di di legittimita’, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessita’ del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti gia’ ritualmente acquisiti nel giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato. Tali condizioni non sussistono – a prescindere anche in questo caso dalla fondatezza della deduzione – non emergendo alcun dato dagli atti del giudizio di merito, in quanto non indicati da (OMISSIS), che ha anche solo genericamente indicato i soggetti in questione.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullita’ della sentenza per violazione ed errata applicazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c., oltre che degli articoli 115, 383, 384 e 394 c.p.c., lamentando che in luogo di applicare il principio di diritto (in tema di invalidita’ delle convenzioni tra confinanti in contrasto con le norme urbanistiche integrative dell’articolo 873 c.c., in materia di distanze) enunciato da questa corte in sede di cassazione della precedente sentenza della corte d’appello di Milano, il giudice di rinvio abbia travalicato tale regula iuris e, modificando l’accertamento dei fatti acquisiti al processo, abbia dichiarato che i privati, nel caso di specie, sono facultati a non rispettare le prescrizioni in materia di distanze.
2.1. Il motivo e’ infondato. Come si evince dalla giurisprudenza di questa corte applicativa, in particolare, dell’articolo 384 c.p.c. (v. ad es. Cass. n. 17353 del 23/07/2010 e n. 20981 del 16/10/2015), in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti gia’ compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimita’, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilita’. Viceversa, il giudice del rinvio conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti gia’ acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento, che non costituiscano il presupposto della pronuncia.

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