Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30707. Il sindacato di legittimita’ sui contratti collettivi integrativi di lavoro puo’ essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato

Non e’ consentito alla S.C. procedere ad una interpretazione diretta della clausola di un contratto collettivo integrativo, in quanto la norma riguarda esclusivamente i contratti collettivi nazionali di lavoro. In relazione ai contratti integrativi, il controllo di legittimita’ e’ finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria.
Il sindacato di legittimita’ sui contratti collettivi integrativi di lavoro puo’ essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nella specie, nel testo antecedente al Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. nella L. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile), ovvero ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione del’esattezza e congruita’ della motivazione stessa.
La possibilita’ di valutare la conformita’ alla legge e al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore pubblico di un contratto integrativo che non puo’, come tale, essere direttamente interpretato in sede di legittimita’ – e’ condizionata alla specifica produzione e indicazione di quest’ultimo quale contratto su cui si fonda il ricorso, atteso che lo stesso, diversamente dal contratto collettivo nazionale, non e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 47, comma 8.
Vi e’ un duplice onere a carico del ricorrente, quello di produrre il documento e quello di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30707
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28278-2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
UNIVERSITA’ STUDI DI ROMA TOR VERGATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6304/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/08/2012 r.g.n. 4068/2008.
:RILEVATO
CHE
1. La Corte di appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto dall’Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda proposta dai ricorrenti nominati in epigrafe che, quali Direttori di Dipartimento (cat. D), avevano agito per il riconoscimento del loro diritto a mantenere, anche successivamente al 9 agosto 2000, l’indennita’ di posizione di cui all’articolo 47 CCNL di comparto 1994/1997 e l’indennita’ di professionalita’ di cui al punto 3.5.3. del Contratto decentrato di Ateneo, trattamento accessorio che l’Universita’ aveva ritenuto non cumulabile con l’indennita’ di responsabilita’ di cui all’articolo 63, comma 3 CCNL 2000, percepita dai ricorrenti a seguito dell’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Secondo la tesi dei lavoratori, condivisa dal Tribunale, l’indennita’ di posizione di cui all’articolo 47 del C.C.N.L. di comparto 1996 era “confluita”, solo diversamente denominata, nell’indennita’ di responsabilita’ prevista dall’articolo 63, commi 1 e 2 CCNL 2000, la quale doveva essere cumulata con quella di cui al comma 3 stesso articolo.
3. La Corte di appello ha ritenuto tale pretesa infondata sulla base, in sintesi, dei seguenti argomenti:
a) l’erogazione dell’originaria indennita’ di posizione di cui all’articolo 47 CCNL comparto Universita’ del 21.5.96 era correlata all’individuazione delle posizioni organizzative e delle funzioni specialistiche e di responsabilita’ che le Amministrazioni avrebbe dovuto effettuare sulla base dei criteri generali oggetto di contrattazione decentrata, per cui il diritto alla predetta indennita’ non sorgeva in favore dei dipendenti direttamente dal CCNL, ma solo a seguito della procedura in esso prevista; difatti, con il contratto decentrato di Ateneo dell’anno 1997 le parti, dopo avere individuato l’ammontare complessivo del trattamento accessorio e stabilito la ripartizione del fondo tra i vari istituti, avevano previsto al punto 3.5.5. l’indennita’ di funzione che, al di la’ del diverso termine utilizzato (indennita’ di funzione invece che indennita’ di posizione), aveva dato attuazione all’articolo 47 CCNL di comparto, prevedendo i criteri sulla cui base correlare, nei limiti delle risorse disponibili, alle posizioni e alle funzioni individuate, l’indennita’ accessoria, tenendo conto del livello di responsabilita’ e della complessita’ delle competenze attribuite; tale indennita’ era quella percepita dagli appellati e della quale gli stessi avevano chiesto il mantenimento nell’importo (Euro 77,47) indicato nel ricorso, pari a quello stabilito dal predetto contratto decentrato;
b) il CCNL di comparto 1998/2001 del 9.8.2000, che non conteneva alcun cenno alla predetta indennita’, aveva previsto e regolato per il solo personale della categoria EP, all’articolo 62, la retribuzione di posizione e di risultato, mentre per le restanti categorie del personale aveva contemplato, all’articolo 63, “l’indennita’ di responsabilita’”; dall’interpretazione dell’articolo 63 del nuovo CCNL emergeva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, l’indennita’ di posizione di cui all’articolo 47 CCNL 1996 non era affatto “confluita” o “conservata” (sotto diversa denominazione) nell’indennita’ di responsabilita’ di cui all’articolo 63, commi 1 e 2 CCNL 2000, in quanto il nuovo contratto non richiamava in alcun modo la disciplina anteriore, ma introduceva una nuova complessa, articolata ed esaustiva regolamentazione del trattamento economico accessorio di tutte le categorie di personale; per cui, in presenza di tale nuova e completa disciplina, quella anteriore doveva ritenersi abolita, ivi comprese le indennita’ percepite sulla base della stessa;
c) alcun rilievo poteva attribuirsi all’Accordo di interpretazione autentica dell’articolo 63 CCNL 9.8.2000, che si era limitato a ribadire la distinzione tra le due indennita’ ivi previste senza dire nulla in ordine al mantenimento dell’indennita’ di cui all’articolo 47 CCNL 1996 e alla cumulabilita’ della stessa con l’indennita’ di cui all’articolo 63, comma 3, CCNL erogata ai ricorrenti;
d) piuttosto, dalla formulazione dell’articolo 63, commi 1 e 2 si desumeva che, ai fini dell’erogazione dell’indennita’ di responsabilita’ ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D, era richiesta la previa individuazione, da parte dell’Amministrazione, delle posizioni organizzative e delle funzioni specialistiche e di responsabilita’ “in base ai propri fini istituzionali”, la verifica delle disponibilita’ di personale professionalmente qualificato appartenente alle predette categorie, l’informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui al punto 9 e l’intervento della contrattazione integrativa per l’individuazione dei criteri generali sulla cui base correlare alle posizioni e funzioni cosi’ individuate le indennita’ accessorie;
e) tale procedimento non risultava attuato, come poteva evincersi dalla Preintesa del 22 dicembre 2000, dove era stato espressamente sancito che “l’Amministrazione si impegna a rispettare le fasi contrattuali cosi’ come scandite dall’articolo 63, commi 1 e 2, e provvedera’ a informare sulle posizioni cui conferire le indennita’ alle categorie ex articolo 63, comma 3 e alla categoria EP”; i criteri generali per il conferimento degli incarichi al personale delle categorie D ed EP avevano formato oggetto di informazione e la corresponsione delle indennita’ di responsabilita’ articolo 63, comma 3, al personale della categoria D che gia’ svolgeva incarichi di particolare responsabilita’ conferiti con atto formale prima della sottoscrizione del contratto era stata gia’ espressamente prevista dalla citata Preintesa con decorrenza 9.8.2000;
f) in conclusione, gli appellati non avevano alcun diritto al mantenimento dell’indennita’ di cui all’articolo 47 CCNL del 1996 e al Contratto decentrato, punto 3.5.5., trattandosi di un’indennita’ ormai abolita;
g) quanto l’indennita’ di professionalita’, istituita con il Contratto decentrato del 1997, che al punto 3.5.3 aveva previsto un’indennita’ mensile fissa da corrispondersi con decorrenza 1.10.1997 nelle misure ivi previste, “in armonia con gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione per il raggiungimento di un miglioramento della qualita’ e quantita’ dei servizi dell’Ateneo a fronte dell’utenza studentesca…”, si trattava di un’indennita’ non prevista dalla Preintesa del 22 dicembre 2000 e soprattutto dagli Accordi integrativi dell’11 novembre 2005 e del 13 giugno 2006; questi ultimi Accordi aveva sancito rispettivamente che l’indennita’ di responsabilita’ “assorbe l’indennita’ di professionalita’”, non procedendosi al riassorbimento quanto agli importi incrementali, e che restava fermo per i titolari dell’indennita’ di responsabilita’ “l’assorbimento in quest’ultima dell’indennita’ di professionalita’”, con la sola eccezione dell’incremento rispetto agli importi vigenti nel 2004; in sostanza, i successivi Accordi decentrati avevano confermato l’assorbimento, escludendolo limitatamente agli incrementi decorrenti dal 2005;
h) in conclusione, le parti contrattuali avevano previsto l’assorbimento dell’indennita’ di professionalita’ nel trattamento, sicuramente migliorativo, introdotto dall’articolo 63, comma 3, CCNL 1998/2001, in quanto superiore alla somma dell’indennita’ di posizione ex articolo 47 CCNL e Contratto decentrato 1997 punto 3.5.5. e dell’indennita’ di professionalita’ Contratto decentrato 1997 punto 3.5.3., gia’ godute dal personale di categoria D, come poteva desumersi dagli analitici dati forniti dall’Universita’, non contestati e confermati dalle buste paga in atti.
3. Avverso tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a quattro motivi. L’Universita’ degli Studi di Roma “Tor Vergata” ha opposto difese con controricorso.
4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1, inserito dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1, lettera f, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 5, comma 6 CCNL 1998/2001 del comparto Universita’, in relazione all’articolo 47, commi 1 e 2 CCNL 21.5.1996, nonche’ in relazione all’Accordo decentrato di Ateneo Universita’ “Tor Vergata” del 1997, punto 3.5.5. e punto 1.2 e 1.3 (articolo 360 c.p.c., n. 3), addebita alla sentenza di avere violato l’articolo 5, comma 6, CCNL del 2000 nella parte in cui prevede la conservazione di efficacia dei contratti decentrati fino a che un nuovo contratto integrativo non regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa quantificazione delle risorse prevista dal CCNL, e per avere altresi’ violato i punti 1.2. e 1.3 del Contratto decentrato del 1997, i quali prevedono la conservazione dell’efficacia delle relative disposizioni sino a quando non siano sostituite dal successivo contratto decentrato.
2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 63, commi 1, 2 e 3 CCNL 1998/2001 del personale comparto Universita’, in relazione all’articolo 47, commi 1 e 2 CCNL 21.5.1996, nonche’ all’Accordo decentrato di Ateneo Universita’ “Tor Vergata” del 1997, punto 3.5.5., violazione e falsa applicazione dell’Accordo Aran di interpretazione autentica dell’articolo 63 CCNL 9.8.2000 del comparto Universita’, nonche’ insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Si censura l’interpretazione secondo cui l’indennita’ di posizione di cui all’articolo 47 CCNL 1996 non sarebbe “confluita”o “conservata”, sotto diversa denominazione, nell’indennita’ di responsabilita’ di cui ai commi 1 e 2 del CCNL 2000. Si oppone che elementi interpretativi a favore della cumulabilita’ delle due indennita’ previste dall’articolo 63 CCNL del 9.8.2000 si traggono dall’Accordo interpretazione autentica dell’ARAN del 2006 e dal fatto che il comma 3 dello stesso articolo, in cui e’ presente l’avverbio “inoltre”, avrebbe confermato il carattere integrativo – e non alternativo – dell’indennita’ ivi prevista, da ritenere un quid pluris rispetto a quella disciplinata dai commi precedenti.

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