Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30746. Specificamente il vizio di violazione di legge, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

Il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilita’ del motivo giusta la disposizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimita’, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.
Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.
Specificamente il vizio di violazione di legge, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30746
Data udienza 28 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso che indica per le comunicazioni relative al processo il fax n. (OMISSIS) e la p.e.c. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. (OMISSIS) che indica per le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. (OMISSIS) e al fax n. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 222/2015 della Corte di appello di Messina, emessa il 27 marzo 2015 e depositata il 1 aprile 2015, n. R.G. 84/2012.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2116/2011, emessa il 15 novembre 2011, nella causa di separazione dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), ha dichiarato la separazione dei coniugi addebitandola ad entrambi e ha rigettato la domanda della (OMISSIS) diretta ad ottenere un assegno di mantenimento.
2. La Corte di Appello di Messina, con sentenza 222/2015, ha respinto il gravame proposto da (OMISSIS).
3. Avverso la sentenza d’appello la Sig. (OMISSIS) propone un unico motivo di ricorso per cassazione con il quale deduce “violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 151 c.c., comma 2) quanto alla dichiarazione di addebito della separazione anche a carico della ricorrente.
RITENUTO
CHE:
4. Il ricorso e’ inammissibile perche’ come e’ stato, anche di recente, affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ “il vizio della sentenza previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilita’ del motivo giusta la disposizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimita’, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

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