L'ordinanza n. 234 del 7 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, si occupa del diritto all'assegno di mantenimento in caso di separazione dei coniugi. La Corte ha precisato che tale diritto, previsto dall'articolo 156 del codice civile, si fonda sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale e si correla al tenore di vita avuto durante il matrimonio.
A differenza dell'assegno di divorzio, l'assegno di mantenimento non ha componenti compensative. Pertanto, nel valutare se chi richiede l'assegno sia effettivamente privo di adeguati redditi propri, si deve tenere conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa. Questo vale anche se l'istante non sfrutta tale capacità senza un motivo giustificato, poiché l'assegno di mantenimento non può arrivare a coprire ciò che l'istante, usando l'ordinaria diligenza, è effettivamente in grado di procurarsi autonomamente.