In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2188.

In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge

In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge su cui sia stata costruita poi costruita la casa coniugale, qualificando anche l’immobile come costruito nell’esclusivo interesse del primo coniuge.

Ordinanza|22 gennaio 2024| n. 2188. In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge

Data udienza 21 giugno 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Immobile – Concessione in godimento al figlio e al di lui coniuge – Residenza familiare – Comodato ad uso familiare – Rimborso spese – Incremento di valore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18600/2019 R.G. proposto da:

Ca.Lo., elettivamente domiciliata in FROSINONE VIALE (…), presso lo studio dell’avvocato VA.DO. (omissis) che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ro.Gi. domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CI.AN (omi.ssis);

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 8102/2018, depositata il 19/12/2018 ;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge

RILEVATO CHE:

1. Ca.Lo. conveniva Ro.Gi. innanzi al Tribunale di Frosinone per sentirlo condannare al rimborso della somma di 66 milioni di vecchie Lire, relative alle spese effettuate per costruire un fabbricato di tre piani, da adibire a casa familiare; nonché della somma pari all’incremento di valore derivante dalla costruzione realizzata sul terreno di proprietà esclusiva del convenuto, padre del coniuge Fa.Ro. da cui si era separata.

1.1. Costituitosi, il convenuto spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la restituzione del valore delle fondamenta del nuovo fabbricato da questi realizzate a proprie spese, nonché del proprio controcredito per i canoni di locazione del piano dell’immobile utilizzato dalla Ca.Lo. per trasferirvi la propria azienda tessile e occupato per 43 mesi.

1.2. Il Tribunale di Frosinone accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al pagamento di Euro 104.344,00 a titolo di rimborso, ex art. 1150 cod. civ., delle spese sostenute dall’attrice e dell’aumento di valore conseguito dall’immobile del convenuto per effetto dei miglioramenti arrecati dalla Ca.Lo..

2. Avverso detta sentenza interponeva gravame Ro.Gi. innanzi alla Corte d’Appello di Roma che, con sentenza n. 8102/2018, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone; rigettava le domande proposte dalla Ca.Lo. nei confronti del Ro.Gi.; rigettava anche la domanda riconvenzionale riproposta dall’appellante. A sostegno della sua decisione, osservava la Corte che:

– è circostanza assolutamente incontroversa la concessione da parte di Ro.Gi. del proprio immobile in godimento al figlio e al di lui coniuge per stabilirvi la residenza familiare: ne consegue che il contratto inter partes va qualificato come comodato ad uso familiare;

– è indubbio, pertanto, che la Ca.Lo. non possa qualificarsi come terzo costruttore sul terreno altrui ai fini dell’applicazione dell’art. 936 cod. civ., né può essere applicato in via analogica al detentore l’art. 1150 cod. civ.

– la Ca.Lo. non ha mai affermato di aver esercitato un possesso uti dominus sull’immobile contro la volontà del proprietario: pertanto, l’esecuzione di rilevanti opere di realizzazione del fabbricato non vale a mutare la detenzione del comodatario in possesso;

– viene in considerazione l’art. 1808 cod. civ. ai fini del rimborso delle spese, norma che pone a carico del comodante solo le spese relative ad opere non preventivabili al momento della conclusione del contratto, ma sostenute dal comodatario in quanto necessarie e urgenti per la conservazione del bene. Pertanto, i lavori realizzati dell’appellante, pur risultando aver determinato un notevole incremento di valore dell’immobile del Ro.Gi., non possono utilmente fondare la richiesta di rimborso proposta in prima cure essendosi l’appellata liberamente e consapevolmente determinata ad affrontarli nel proprio esclusivo interesse, e di converso difettando allegazione e prova della necessità di far fronte ad improcrastinabili esigenze di conservazione della res. Né alcun rilievo può attribuirsi alle esigenze abitative della Ca.Lo., poiché il presupposto della necessarietà e urgenza va riguardato dal punto di vista obiettivo, non in ragione delle esigenze soggettive del comodatario, ed è integrato solo nell’ipotesi di interventi non procrastinabili senza compromettere l’integrità della cosa stessa.

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione Ca.Lo., affidandolo a quattro motivi.

Si difendeva Ro.Gi. depositando controricorso, illustrato da memoria depositata in prossimità dell’udienza.

In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1150 cod. civ. in relazione all’art 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. – Vizio di motivazione su punto decisivo del giudizio. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello abbia immotivatamente escluso una situazione di compossesso, posto che non è in discussione il possesso pieno, pacifico ed indisturbato sui tre piani da ella stessa costruiti sul terreno del suocero.

2. Il motivo è fondato. Dall’accertata situazione in fatto (la concessione in godimento del terreno al figlio Fa.Ro. e al di lui coniuge) la Corte territoriale ha tratto conclusioni giuridiche motivate solo in apparenza, ossia la sussistenza di un comodato ad uso familiare e l’indubbia esclusione dell’accessione, ai fini dell’applicazione dell’art. 936 cod. proc. civ. Dette conclusioni non sono condivisibili per le ragioni che seguono.

2.2. Con una prima inversione logica, la Corte territoriale qualifica il contratto inter partes come “comodato ad uso familiare”, peraltro traendo tale conclusione unicamente dal fatto che il terreno era stato concesso da Ro.Gi. in godimento al figlio per stabilirvi la residenza familiare (v. sentenza p. 3, ultimo capoverso). A tal proposito si osserva che il contratto di comodato conferisce un diritto personale di godimento al comodatario: dunque, il godimento della cosa costituisce la causa essenziale del negozio; è, infatti, la cosa (mobile o immobile) specifica che egli deve restituire al termine del rapporto, della quale “egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa” (art. 1804, comma 1, secondo periodo cod. civ.), a pena di responsabilità contrattuale nel caso di perdita della stessa (art. 1805, comma 2, primo periodo cod. civ.: “Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile…”). Estranea alla causa tipica del contratto di comodato è, dunque, la trasformazione del bene oggetto di godimento, sì che anche eventuali rimborsi per le spese sostenute sono limitati alle “spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa”, e solo se queste “erano necessarie e urgenti” (art. 1808, comma 2, cod. civ.). Inconferente, dunque, il riferimento del controricorrente (contenuto in memoria) a Cass. Civ., Ordinanza n. 22730/2019, poiché nel caso citato l’utilizzazione della casa familiare a titolo di diritto personale di godimento riguardava un immobile già esistente; diversamente nel caso di specie, ove il fabbricato di cui è causa è stato incontestabilmente costruito dalla coppia su immobile di proprietà di terzi (Ro.Gi.).

Una volta effettuata la qualificazione giuridica del rapporto come contratto di comodato familiare, la Corte distrettuale deduce da essa che la Ca.Lo. non possa essere considerata come terzo costruttore su terreno altrui ai fini dell’applicazione dell’art. 936 cod. civ. (v. sentenza p. 3, ultimo capoverso; p. 4, 1° e 2° capoverso).

2.2.1. Ciò comporta una seconda, inevitabile contraddizione: attribuire unicamente alla libera e consapevole scelta della Ca.Lo. la realizzazione delle unità abitative nel proprio interesse, anziché nell’interesse della famiglia (v. sentenza p. 4, 5° capoverso), in favore della quale il Ro.Gi. aveva, invece, originariamente concesso il comodato del terreno, assunto, questo, posto dallo stesso giudice di seconde cure a fondamento della qualificazione del rapporto inter partes come comodato ad uso familiare.

2.3. Ritenuta viziata da errori logico – giuridici la qualificazione del un contratto intercorso tra la Ca.Lo. e il Ro.Gi. come di comodato ad uso familiare, il Collegio cassa la pronuncia gravata e rinvia alla stessa Corte d’Appello in diversa composizione: sarà compito del giudice del rinvio – fatti gli opportuni accertamenti in ordine alla attribuzione della realizzazione della nuova costruzione – stabilire la sussistenza dell’accessione del fabbricato sul terreno il proprietà di Giuseppe Ro.Gi., nonché l’eventuale prospettabilità di un compossesso.

3. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1147 e 1150 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. – vizio di motivazione su un punto decisivo del giudizio. Nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello non ha neanche esaminato la buona fede della ricorrente, immotivatamente decretando l’esistenza di un rapporto di detenzione.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. La ricorrente afferma di aver esercitato il possesso pieno senza alcuna opposizione del Ro.Gi., mentre il giudice di secondo grado ha omesso ogni esame sulla situazione di fatto che conferiva alla ricorrente una posizione di possesso indisturbato e pieno.

5. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) cod. proc. civ. La ricorrente ha dimostrato di avere entrambi il corpus possidendi, poiché ha provveduto a realizzare l’immobile a proprie spese, secondo i propri progetti e rifinendolo secondo le proprie intenzioni, nella totale passività e disinteresse del proprietario del terreno; nonché l’animus possidendi, insito nel potere di fatto attraverso il quale esso si manifesta.

6. Avendo la Corte accolto il primo motivo e cassato la sentenza con rinvio ad altro giudice, i restanti mezzi di gravame si dichiarano assorbiti.

In tema di separazione non può ritenersi concesso in comodato ad uno solo dei coniugi il terreno di proprietà del genitore dell’altro coniuge

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 21 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2024.

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