Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30746. Specificamente il vizio di violazione di legge, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

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Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata” (Cass. civ. sez. 1 n. 24298 del 29 novembre 2016). Specificamente il vizio di violazione di legge, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione” (cfr. fra le altre Cass. civ. sez. 5 n. 26110 del 30 dicembre 2015 e Cass. civ. sez. L. n. 195 dell’il gennaio 2016).
5. Nella specie con il ricorso per cassazione la (OMISSIS) si limita a contrapporre la propria valutazione di merito a quella compiuta dalla Corte di appello secondo cui la definitiva e insanabile rottura del rapporto coniugale, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e’ stata determinata dai comportamenti reciproci dei coniugi e secondo cui l’appellante, lungi dall’essere animata da spirito di collaborazione ha manifestato il proprio distacco e la propria disaffezione con sterili atteggiamenti aggressivi e trancianti, come il cambio della serratura della porta di casa”.
6. Ne’ il ricorso puo’ essere valutato come diretto a contestare la motivazione della decisione sull’addebito secondo i requisiti richiesti dal nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Anche sotto questo profilo il ricorso e’ da ritenersi inammissibile perche’ non prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia secondo i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. civ. S. U. n. 8053 del 7 aprile 2014).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.100, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, per ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

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