Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30707. Il sindacato di legittimita’ sui contratti collettivi integrativi di lavoro puo’ essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato

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7.2. I primi due commi contemplano le modalita’ per il riconoscimento dell’indennita’ di responsabilita’ al “personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni”, prevedendo che le singole Amministrazioni, in relazione alle proprie finalita’ istituzionali, “individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilita’ e verificano la disponibilita’” di detto personale ad assumerle e tali “determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’articolo 9”; solo a seguito della verifica cosi’ effettuata, le Amministrazioni, “sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un’indennita’ accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilita’, della complessita’ delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalita’ richiesta”.
7.3. I successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 63 contemplano un’ipotesi del tutto diversa, ossia prevedono che, ai dipendenti appartenenti alla categoria D, possono essere conferiti, in luogo di “posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilita’” di cui al comma 1, delle posizioni ancor piu’ qualificanti e richiedenti un livello superiore di responsabilita’ e precisamente che a costoro possono essere “conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilita’ – amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche”, sulla base di criteri generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali di cui all’articolo 9.
7.4. Tali incarichi – all’evidenza ontologicamente diversi (e ovviamente alternativi) rispetto a quelli di cui al primo comma – vengono anch’essi “retribuiti con un’indennita’ accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilita’, della complessita’ delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalita’ richiesta” (articolo 63, commi 3 e 4). L’importo di tale indennita’ (quella appunto spettante ai soggetti di cui al terzo comma, una volta designati) e’ piu’ elevato, in quanto tiene conto del maggiore livello di responsabilita’ e della complessita’ delle funzioni attribuite. Con accertamento di fatto neppure specificamente censurato, la Corte territoriale ha appurato che il trattamento accessorio di cui all’indennita’ di responsabilita’ corrisposto agli attuali ricorrenti, poiche’ investiti delle funzioni di cui al terzo comma dell’articolo 63, e’ superiore alla somma dell’indennita’ di posizione ex articolo 47 CCNL 1996 e Contratto decentrato 1997 punto 3.5.5. e della indennita’ di professionalita’ Contratto decentrato 1997 punto 3.5.3..
7.5. Nel comma 3 (“Al personale appartenente alla categoria D possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi….”), l’avverbio “inoltre” allude all’ipotesi del conferimento di una particolare tipologia di incarico, cui e’ connessa l’assunzione di piu’ elevate responsabilita’, ma pur sempre da attribuire al personale di area D, al pari degli incarichi di cui al comma 1. Non vi sono, invece, elementi interpretativi che possano avallare la tesi della cumulabilita’ dell’indennita’ di cui ai commi 3 e 4 con quella di cui ai commi 1 e 2: la prima indennita’ resta assolutamente distinta, quanto a presupposti e destinatari, da quella regolata dai commi 1 e 2 stesso articolo, per cui e’ radicalmente esclusa la possibilita’ del loro cumulo.
8. Ne’ argomenti di segno diverso si desumono dall’interpretazione autentica dell’articolo 63 CCNL 9.8.2000 fornita dalle parti sociali in data 15 novembre 2006, in ottemperanza alla richiesta del Giudice di primo grado della presente causa, che aveva avanzato dubbi interpretativi vertenti appunto sulla cumulabilita’ dell’indennita’ speciale di cui all’articolo 63, comma 3 CCNL del 9.8.2000 con qualsiasi altra indennita’ di funzione o posizione, ed in particolare con l’indennita’ di responsabilita’ di cui ai commi 1 e 2 medesimo articolo.
8.1. In tale sede, le parti firmatarie del CCNL hanno sottoscritto un accordo di interpretazione autentica del seguente tenore: “L’articolo 63 in questione non sembra porre problemi d’interpretazione sia in senso letterale che per quanto attiene alla volonta’ delle parti. Il comma 2, infatti, definisce, per tutto il personale del comparto, un’indennita’ accessoria da erogare alle condizioni chiaramente indicate nel comma medesimo, mentre il successivo comma 3, limitatamente al personale appartenente alla categoria D, stabilisce un’ulteriore e diversa indennita’ collegata all’affido di particolari responsabilita’”.
8.2. Le parti, seppure riferendosi (in conformita’ al quesito loro sottoposto) specificamente alle due indennita’, anziche’ alla natura degli incarichi che ne costituiscono il presupposto, hanno confermato la distinzione dell’indennita’ spettante al personale di cui al comma 3 dall’indennita’ regolata dal comma 2. Con la locuzione “ulteriore e diversa indennita’” si esprime, in forma di endiadi, il rafforzamento del carattere distintivo, in coerenza con il suo collegamento all’affidamento di incarichi di particolare responsabilita’, che ne giustificano il riconoscimento.
9. In conclusione, l’indennita’ di responsabilita’ prevista dall’articolo 63, commi 3 e 4 CCNL Comparto Universita’ 9.8.2000, erogata al personale dell’area D cui siano “conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilita’ amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche”, non si cumula con l’indennita’ di posizione gia’ regolata dall’articolo 47 CCNL e dal Contratto decentrato 1997 punto 3.5.5., ne’ con l’indennita’ di responsabilita’ di cui allo stesso articolo 63, commi 1 e 2.

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