Suprema Corte di Cassazione
sezione IV
sentenza 23 novembre 2015, n. 46400
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente
Dott. IZZO Fausto – Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto – rel. Consigliere
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SORRENTO;
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 5425/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITO D’AMBROSIO, che ha concluso per annullamento senza rinvio per il Comune di Sorrento;
per annullamento con rinvio per le posizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS);
per annullamento con rinvio in ordine alla concessione delle attenuanti generi che a (OMISSIS);
inammissibilita’ dei ricorsi dei (OMISSIS);
rigetto del ricorso di (OMISSIS);
annullamento della mancata condanna alle spese del grado per il Ministero dell’Interno.
Udito, per la parte civile (OMISSIS) e (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) del Foro di Roma, in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), che si riporta alle conclusioni dell’avv. (OMISSIS);
Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS) del Foro di Napoli che chiede il rigetto di tutti i ricorsi con annullamento della sentenza per rideterminazione della pena;
Udito, per il Comune di Sorrento, l’Avv. (OMISSIS), del Foro di Torre Annunziata, che si riporta a tutti i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Udito, per i (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS), del Foro di Napoli, che chiede l’accoglimento dei ricorsi.
Udito, per (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS), del Foro di Roma, che chiede l’inammissibilita’ del ricorso del P.G. e l’accoglimento dei ricorsi.
Udito, per (OMISSIS) l’Avv. (OMISSIS) del Foro di Napoli che sia associa alle conclusioni del l’Avv. (OMISSIS).
Udito, per (OMISSIS) e (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) del Foro di Torre Annunziata che chiede l’inammissibilita’ dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Nel 2007, come negli anni precedenti, la societa’ ” (OMISSIS) S.a.s.” (che aveva come socio accomandatario (OMISSIS) e come socio accomandante e amministratore di fatto, (OMISSIS), il quale era padre di (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) ed (OMISSIS), entrambi dipendenti della societa’) venne ingaggiata per apporre le sagome di illuminazione sulle facciate della chiesa e dell’adiacente municipio.
Il committente di tali lavori, veniva individuato nella persona del Rettore della “(OMISSIS)” ovvero (OMISSIS).
La ” (OMISSIS) s.a.s.”, iniziava i lavori in questione verso la fine di aprile, avvalendosi di un autocarro, sul quale era installata una piattaforma aerea “Eagle 3526″, prodotta dalla societa’ ” (OMISSIS)Martelli (OMISSIS)
(OMISSIS)Donnarumma (OMISSIS)Fattorusso Claudia(OMISSIS)Reale Teresa (OMISSIS)Gargiulo Massimo (OMISSIS)Donnarumma (OMISSIS)Balestrieri Enrico (OMISSIS)Organizzazione e illuminazioni Donnarumma (OMISSIS)
(OMISSIS)Canelli Concetta (OMISSIS)Zambrano Aniello (OMISSIS)Gargiulo Raffaele (OMISSIS)Fiorentino Rosario (OMISSIS)Di Maio Rosaria (OMISSIS)Esposito Francesco (OMISSIS)Cecconi Patrizia(OMISSIS)Tedeschi Maria (OMISSIS)
(OMISSIS)Donnarumma Aniello (OMISSIS)Donnarumma Francesco (OMISSIS)Donnarumma Edoardo (OMISSIS)Donnarumma Massimo (OMISSIS)Fiorentino Marco (OMISSIS)Esposito Giuseppe (OMISSIS)Lombardi Francesco (OMISSIS)Fiorentino Marco (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) e di lesioni colpose in danno di (OMISSIS), nonche’, il (OMISSIS) e il (OMISSIS), anche di quello di cui all’articolo 328 c.p., comma 1, condannandoli alle rispettive pene di giustizia nonche’, in solido tra loro e con il Responsabile civile Comune di Sorrento e Ministero degli Interni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore delle 10 parti civili costituite.
3. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 21.1.2014, in riforma della predetta sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, dichiarava l’improcedibilita’ nei confronti di (OMISSIS) per estinzione dei reati ascrittigli per morte del reo, assolveva (OMISSIS) e (OMISSIS) dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto e, concesse a tutti le attenuanti generiche valutate come equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione tra i reati di omicidio e di lesioni colpose, rideterminava la pena per i tre (OMISSIS) in anni 1 e mesi 8 di reclusione e per (OMISSIS) (a carico del quale ravvisava finanche l’integrazione della colpa cosciente: pag. 32 sent.), ritenuta la continuazione tra i predetti reati e quello di cui all’articolo 328 c.p., in anni 2 di reclusione, concedendo la sospensione condizionale della pena a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
4. Avverso tale ultima sentenza ricorrono per cassazione i rispettivi difensori di fiducia di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il responsabile civile Comune di Sorrento nonche’ il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli.
4.1. Nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si deduce il vizio motivazionale in ordine al nesso di causalita’ con specifico riferimento all’omessa considerazione dell’errore progettuale e costruttivo della piattaforma da parte dell’ing. (OMISSIS) che si era proposto quale dato oggettivo di per se’ sufficiente da solo alla produzione dell’evento; nonche’ con riferimento al diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e con criterio di prevalenza.
4.2. Nell’interesse di (OMISSIS) il ricorso redatto dall’Avv. (OMISSIS) articola i seguenti motivi.
4.2.1. La mancanza assoluta di motivazione/motivazione apparente, poiche’ la Corte avrebbe dovuto motivare sull’esistenza fattuale di quelle situazioni di straordinarieta’ che giustificano i provvedimenti contingibili ed urgenti secondo la legge statuale (Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo 54, comma 2), richiamando solo l’episodio relativo alla protesta rivolta da (OMISSIS) al Sindaco che transitava a bordo dell’auto ma per ragioni diverse dalla presenza di pericoli e disapplicando l’articolo 110 TULPS.
Nel rivedere la posizione istituzionale del Sindaco, il ricorrente, richiamando il Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articoli 50 e 107, evidenzia come spettassero esclusivamente ai dirigenti degli uffici e servizi comunali i vari compiti ivi elencati, riservandosi al Sindaco la mera funzione di indirizzo come “sovrintendente”. Ne’ al Comune competeva il rilascio di atti di natura autorizzatoria o concessoria concernenti l’impianto di luminarie. Ne’ rilevava la circostanza che l’ufficio del Sindaco fosse ubicato proprio nella piazza ove avvenne il sinistro, poiche’ uno strumento tecnico non puo’ in quanto tale mostrarsi pericoloso soprattutto ad una persona che non sia un tecnico esperto della materia.
Reitera il motivo d’appello, disatteso dalla Corte che ne aveva ritenuto l’irrilevanza, circa la percezione postuma del pericolo, evidenziando come dal filmato proiettato in udienza fosse emerso che nell’arco di mezz’ora erano passate sotto il braccio della gru le auto della polizia e dei carabinieri senza che se ne dessero alcun pensiero.
4.2.2. La mancanza di motivazione e la violazione di legge, avendo la Corte ricalcato pedissequamente la sentenza di primo grado nell’affermare che il (OMISSIS) sarebbe colpevole in quanto sapeva della situazione di pericolosita’ in atto affacciando il suo ufficio sulla piazza. Ribadisce l’assenza del carattere veramente eccezionale della situazione rispetto alle incombenze ordinarie del Sindaco come illustrato con parere pro-veritate depositato, disatteso dalla Corte, e l’assenza della posizione di garanzia del Sindaco, individuata dall’accusa nell’articolo 54, Decreto Legislativo citato, mentre lo stesso articolo 328 c.p., di cui al capo d’imputazione richiamava la pubblica sicurezza a conferma della natura specifica del caso concreto; evidenzia, altresi’, che le sentenze indicate dall’accusa pubblica e privata concernevano fattispecie relative alla pubblica incolumita’ su materie ove la pubblica sicurezza non era delegata in via specifica all’autorita’ di P.S. come nel caso di specie.
Non era neppure ipotizzabile a carico del (OMISSIS) una colpa di natura generica, poiche’ l’evento, rispetto ad un normale quadro di prevedibilita’, si poneva sicuramente come atipico, cioe’ tale da costituire una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento.
Infine, quanto all’imputazione di cui all’articolo 328 c.p., rileva che tale disposizione prevedeva il “rifiuto” dell’atto e non la semplice omissione, sicche’ il reato non era configurabile nei contenuti espressi in rubrica.
Osserva che il Regio Decreto n. 635 del 1940, articolo 110, (Reg. TULPS) prescriveva testualmente la licenza di cui all’articolo 57 della legge per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festivita’ civili o religiose o altra contingenza. E nel caso di specie era presente in (OMISSIS) un Commissariato di P.S. onde non scattava la competenza residuale e suppletiva del sindaco ex articolo 1 TULPS, il cui potere ordinatorio in situazioni di urgenza e contingibilita’ subentra solo ove manchi un norma specifica che espressamente disciplini l’intervento della P.A. nelle singole fattispecie concrete (come da sent. Cons. di Stato del 1969 n. 1071).
4.2.3. La mancanza di motivazione e la violazione di legge in tema di concorso nel reato poiche’ era stata addebitata al (OMISSIS) la presunta evidenza della pericolosita’ delle condotte poste in atto dalla Ditta (OMISSIS), percepibile da chiunque e tale da imporre un’immediata attivazione nelle forme di cui alla specifica contestazione, cioe’ di aver omesso di adottare un provvedimento contingibile ed urgente in materia di sicurezza pubblica (che compare dell’imputazione di cui al capo c) laddove nella contestazione di cui all’articolo 589 c.p. si menzionava la pubblica incolumita’, che e’ cosa diversa sul piano giuridico; rilevando come l’ordinanza in via d’urgenza non viene emessa dal Sindaco in proprio e di sua scienza ma previa segnalazione documentale e conseguente istruttoria del dipartimento amministrativo competente.
4.2.4. La mancanza assoluta di motivazione in relazione alla determinazione della provvisionale come da censura addotta in sede di appello.
4.3. Ancora nell’interesse di (OMISSIS) il ricorso redatto dall’avv. (OMISSIS) deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla obbligatorieta’ della emissione dell’ordinanza contingibile ed urgente da parte del Sindaco, quale Ufficiale del Governo centrale; con cio’ esponendo le medesime censure enucleate con il precedente ricorso e stigmatizzando la peculiarita’ delle situazioni, macroscopiche e comunque eccezionali, che giustificano l’esercizio di quei poteri a parte del Sindaco per giunta in presenza dell’articolo 57 TULPS che riservava alla competenza del locale Commissariato di P.S. la gestione di tutte le procedure concernenti l’istallazione di luminarie et similia.
4.4. Nell’interesse del responsabile civile Comune di Sorrento, si rappresenta:
4.4.1. la violazione di legge in relazione all’articolo 83 c.p.p. comma 3, comma 3, lettera b), e comma 5, e nullita’ dell’atto di citazione del responsabile civile perche’ carente dei suoi elementi essenziali (ovvero dell’allegato ivi richiamato cioe’ del decreto che dispone il giudizio a carico degli imputati e dell’esatta determinazione del fatto, delle domande e della causa petendi poste a base delle istanze delle parti); l’inammissibilita’ ed improcedibilita’ della domanda proposta dalle parti civili e la nullita’ delle sentenze in relazione alle pronunce di condanna del comune di Sorrento;
4.4.2. la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli articoli 40 e 185 c.p., e articolo 54, comma 2 TUEL e la carenza di legittimazione passiva del Comune di Sorrento poiche’ la responsabilita’ penale del Sindaco cui era collegata quella civile del Comune di Sorrento, derivava dalla sua specifica veste di Ufficiale del Governo (tanto che era stato significativamente citato anche il Ministero dell’Interno benche’ poi immotivatamente escluso dalla pronuncia di condanna) per aver omesso di adottare un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi della richiamata norma del TUEL;
4.4.3. l’omessa valutazione del motivo di appello con cui si era chiesto, in via subordinata, la delimitazione dell’ambito di solidarieta’ dell’Ente comunale nei soli confronti dell’imputato/i per il fatto del quale esso era ritenuto obbligato a rispondere ed il vizio motivazionale sul punto.
4.5. Il Procuratore generale ha dedotto:
4.5.1. il vizio motivazionale in ordine all’assoluzione di (OMISSIS) (Parroco della (OMISSIS)) e (OMISSIS) (istruttore della Polizia locale di (OMISSIS)). Quanto al primo assume che, diversamente dalla Corte che aveva ritenuto l’insufficienza di prova sul punto (in quanto era stato accertato che fu il Comitato per i festeggiamenti presieduto da (OMISSIS) a decidere di apporre le luminarie mentre il Parroco si era limitato a prestare il proprio preventivo consenso) e conformemente a quanto invece ritenuto dal Tribunale, l’ (OMISSIS) doveva rispondere quale committente dei lavori avendo omesso di far apprestare dalla ditta esecutrice protezioni e cautele e le opportune segnalazioni i lavori svolti. Era stato provato, infatti, che era stato l’ (OMISSIS) a pattuire con (OMISSIS) il prezzo per il posizionamento delle luminarie sicche’ non poteva escludersi la qualifica di committente in capo al predetto con il conseguente obbligo di osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza del lavoro laddove, in caso di omissione delle relative misure da parte dell’appaltatore, egli fosse stato in grado di accorgersene (attesa l’evidenza delle omesse precauzioni e segnalazioni) senza particolari indagini o competenza specifica.
Quanto a (OMISSIS), assolto perche’ non gli era attribuibile una colpa specifica essendo vigile di quartiere e quindi privo di un ruolo di garanzia adoperandosi nei limiti delle sue funzioni, il P.G. assume che, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, il (OMISSIS) andava condannato per negligenza e per violazione della Legge n. 65 del 1986, articolo 5, (legge quadro della Polizia municipale), articoli 1, 11 e 2 C.d.S., omettendo d’intimare ai dipendenti della ditta (OMISSIS) la sospensione dei lavori e l’adozione delle necessarie cautele per garantire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale la tutela sull’uso della strada. La Corte non aveva minimamente motivato in ordine agli acquisiti ordini di servizio della P.M. di Sorrento che attestavano la presenza esclusiva dell’imputato nella zona anche il giorno del fatto ed in quelli precedenti.
4.5.2. Il vizio motivazionale in relazione alla concessione delle attenuanti generiche a tutti gl’imputati condannati, fondata esclusivamente sulla incensuratezza dei medesimi o per adeguare la pena in concreto irrogata, a fronte del diverso avviso, correttamente motivato, del Tribunale sul punto.
5. Sono stati presentati motivi aggiunti nell’interesse di (OMISSIS) ad opera dell’avv. (OMISSIS), e segnatamente:
5.1. la violazione di legge e la mancanza radicale di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui all’articolo 328 c.p., comma 1, con particolare riguardo all’elemento soggettivo del reato cioe’ che spettasse solo al (OMISSIS) di provvedere e si fosse rifiutato di farlo;
5.2. il vizio motivazionale per travisamento dei fatti, ed in particolare delle dichiarazioni della teste (OMISSIS) riferite al giorno precedente ai fatti e luogo ((OMISSIS)) e persino ad altri lavori con esternazioni di lamentele concernenti ragioni ben diverse (ripercussioni negative per la propria attivita’ commerciale) da quelle del pericolo per l’incolumita’ pubblica; nonche’ l’estrema brevita’ del contatto con il sindaco, onde non era emerso alcun elemento da cui desumere la consapevolezza nel sindaco del pericolo grave per la sicurezza pubblica e quindi nessuna omissione di atti d’ufficio poteva essergli addebitata.
6. E’ stata depositata una memoria nell’interesse delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) con spunti critici circa la posizione dell’imputato (OMISSIS) ed il trattamento sanzionatorio riservato a (OMISSIS); veniva, inoltre, depositata documentazione varia nell’interesse delle predette parti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
7. I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili essendo le censure mosse manifestamente infondate.
La posizione del coimputato (OMISSIS), progettista della piattaforma aerea (stralciata), e’ del tutto svincolata da quella dei ricorrenti odierni per i quali i capi d’imputazione specificano con chiarezza i rispettivi e ben diversi profili di colpa generica e specifica in ordine ai quali non e’ stata mossa lacuna contestazione. Ne’, comunque, il nesso di causalita’ puo’ essere confinato in quello dipendente dagli eventuali difetti di progettazione e fabbricazione (inidoneita’ delle saldature) della macchina in questione, dal momento che e’ palese ed ineliminabile, quanto meno, la ponderosa concausalita’ nella produzione dell’evento delle condotte macroscopicamente omissive ascritte ai ricorrenti che non provvidero a svolgere l’attivita’ in modo da evitare il passaggio della piattaforma aerea sopra i luoghi ove la possibile caduta della stessa e dei carichi sospesi avrebbe costituito pericolo per i passanti e non si curarono di predisporre delle transenne o un servizio si segnalazione del pericolo di caduta a mezzo di lavoratori incaricati nel luogo di lavoro della piattaforma.
Inoltre, la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p., e’ censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. pen. sez. 3 , 16.6.2004 n. 26908, Rv. 229298). Evenienza che qui deve senz’altro escludersi attesa l’esaustiva motivazione addotta sul punto dal Giudice a quo (pagg. 21, 24 sent.). Infatti, come evidenziato dall’impugnata sentenza, “ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole o all’entita’ del reato ed alle modalita’ di esecuzione di esso puo’ essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. 2 , n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163).
All’inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
8. Il ricorso del Procuratore generale e’ anch’esso inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non consentite in questa sede di legittimita’. Esse mirano, infatti, ad una improponibile rivalutazione delle emergenze istruttorie e ad una diversa ricostruzione fattuale con prospettazioni alternative, precluse nella presente sede, risolvendosi in deduzioni in punto di fatto, insuscettibili, come tali, di aver seguito nel giudizio di cassazione, sottraendosi la motivazione dell’impugnata sentenza ad ogni sindacato per le connotazioni di coerenza, di completezza e di razionalita’ dei suoi contenuti.
Giova, infatti, sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e’ riservato in via esclusiva al giudice di merito” (Sez. Un. n.6402/97, imp. Dessimone ed altri, Rv. 207944).
Invero, il nuovo testo dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), come modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46, con la ivi prevista possibilita’ per la Cassazione di apprezzare i vizi della motivazione anche attraverso gli “atti del processo”, non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimita’ e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non e’ tuttora consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
In proposito, la sentenza impugnata ha, con congrua motivazione (pagg. 11-14) escluso la sussistenza di prova documentale o testimoniale ovvero anche solo indiziaria univoca del rapporto di committenza riferibile al Parroco (OMISSIS): del resto, anche qualora si volesse prescindere dalla presenza del Comitato per i festeggiamenti e dal mero consenso che il Parroco aveva prestato in una al suo intervento per la riduzione del prezzo pattuito con il Comitato, non risulta che l’ (OMISSIS) si sia mai ingerito nella esecuzione dei lavori: “In tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde a garanzia della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si ingerisca nell’organizzazione del lavoro, cosi’ partecipando all’obbligo di controllare la sicurezza del cantiere” (Cass. pen. Sez. 4 , n. 46383 del 6.11.2007, Rv. 239338) e “….mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l’inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti, esplicando cosi’ un effetto sinergico nella produzione dell’evento di danno” (Cass. pen. Sez. 4 , n. 3516 del 14.12.2000, Rv. 218691). Ne’ l’evento poteva ritenersi causalmente collegato ad un’omissione colposa, specificamente determinata, imputabile alla sfera di controllo dello stesso committente (Cass. pen. Sez. 4 , n. 6784 del 23.1.2014, Rv. 259286).
Quanto alla posizione di (OMISSIS), e’ vero che, svolgendo costui, quale vigile urbano, oltre che funzioni di polizia giudiziaria (benche’ nei limiti delle sue attribuzioni) anche quelle di polizia stradale Legge n. 65 del 1986, ex articolo 5, e Legge n. 285 del 1992, articoli 1 (circolazione dei pedoni e veicoli sulle strade), 11 (scorta per sicurezza della circolazione e tutela e controllo sull’uso della strada) 12 (attribuzione dei compiti di polizia stradale alla Polizia municipale), (Nuovo Codice della strada), lo stesso aveva il dovere, indipendentemente dal compito di vigile di quartiere svolto nel giorno del fatto e a prescindere da una direttiva del sindaco o di altro suo superiore e al pari del dovere d’intervento che incombe su tutti gli agenti di P.G., di intimare la sospensione dei lavori o impedire il passaggio di pedoni sotto la gru o quanto meno, pretendere, senza ritardo, dalla Ditta (OMISSIS) l’adozione delle necessarie cautele e segnaletiche, atte a prevenire infortuni ai passanti occasionali. Ma cio’ e’ proprio quello che l’imputato fece ottenendo l’interruzione dei lavori, secondo quanto riferito dalla teste (OMISSIS) (pag. 16 sent.).
Quanto alle concesse attenuanti generiche, va richiamata la congrua motivazione addotta sul punto a proposito dei (OMISSIS) (v pagg. 24 sent.; v. anche supra sub 7.) strutturate in una prospettiva palesemente generale (in relazione alla finalita’ di adeguamento della pena al caso concreto) e quindi estensibile anche al (OMISSIS), per il quale va evidenziato il significativo dimezzamento della pena inflitta in primo grado nonche’ la penale incensuratezza richiamata a proposito della concessione della sospensione condizionale della pena. Del resto, il Giudice di appello e’ libero nella rivalutazione degli elementi idonei a sostenere la concessione delle attenuanti generiche ne’ la sua risoluzione al riguardo abbisogna di una contro analisi degli elementi posti a sostegno del diniego opposto sul punto dalla sentenza di primo grado.
9. Quanto al ricorso di (OMISSIS) (proposto con distinti atti di impugnazione dei suoi due difensori) valgono le considerazioni che seguono.
Giova premettere che il Sindaco e’ a capo della struttura comunale, ne coordina le attivita’, provvede con ogni mezzo a sua disposizione ad aiutare la propria cittadinanza ad uscire dalle difficolta’ dell’emergenza. E’ un richiamo assai generico ad una funzione che invece secondo alcuni avrebbe avuto bisogno del conferimento di ampi e ben delineati poteri.
Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 54, c.d. TUEL (nel testo vigente pro’ tempore) (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale), il Sindaco, quale ufficiale del Governo, oltre a sovraintendere ad alcune materie che il Comune tratta per conto dello Stato, “adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumita’ dei cittadini) per l’esecuzione dei relativi ordini puo’ richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica” (non si parlava di “sicurezza urbana”, introdotta nel 2008). Ne consegue che nel potere del Sindaco non sono piu’ ravvisabili le limitazioni per materia (sanita’, etc) gia’ previste dal testo unico del 1915 e dalla Legge n. 142 del 1990 (Cons. Di Stato Sez. 1 del 20.2.2002).
Il Sindaco si limita dunque a “sovrintendere” al lavoro dei dipendenti, ed in generale a tutte le attivita’ che oggi sono fondamentalmente assegnate alla struttura comunale e ai responsabili dei servizi; adotta invece (prendendosene in carico tutta la responsabilita’ civile e penale senza possibilita’ – se non parziale – di trasferirla su altri soggetti), i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari a tutelare l’incolumita’ dei cittadini.
Orbene, e’ chiaro come l’attribuzione dei reati di omicidio colposo e lesioni al (OMISSIS) sia collegata in buona parte a quello di cui all’articolo 328 c.p., comma 1, sub capo c).
Il delitto di omissione di atti d’ufficio e’ un reato di pericolo la cui previsione sanziona il rifiuto non gia’ di un atto urgente, bensi’ di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestivita’, in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in relazione al bene oggetto di tutela (Fattispecie in cui Corte ha ritenuto che legittimamente la decisione impugnata avesse escluso la configurabilita’ del reato con riferimento alla mancata adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, in relazione al pericolo cagionato ai pedoni e ad un’abitazione da una frana insistente sulla sede stradale, cui si sarebbe potuto ovviare anche con la chiusura della strada ad opera dei Vigili del Fuoco). Cass. pen. Sez. 6 , n. 33857 del 7.5.2014 Rv. 262076).
Inoltre, ai fini della configurabilita’ dell’elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d’ufficio, e’ necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento “contra ius”, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione. Infine, e’ bene precisare che il rifiuto di un atto d’ufficio si verifica non solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma anche quando sussista un’urgenza sostanziale, impositiva del compimento dell’atto, in modo tale che l’inerzia del pubblico ufficiale assuma, per l’appunto, la valenza del consapevole rifiuto dell’atto medesimo.
Cio’ premesso, se e’ vero che il ricorrente non fu investito della specifica richiesta d’intervento in relazione ai lavori posti in essere dalla ditta (OMISSIS), di certo egli non poteva non essere consapevole della situazione di effettivo e concreto pericolo per la pubblica incolumita’ pedonale e veicolare in cui versava l’attivita’ posta in essere dalla ditta (OMISSIS), avvertita nettamente dalla comunita’ cittadina e persino dal Vice – Sindaco (OMISSIS) (pag. 26 sent.) sia per il contatto con (OMISSIS) il giorno precedente ai fatti e l’eloquente reazione comportamentale avuta dall’imputato a seguito dell’esplicita doglianza rappresentata dalla donna (pag. 27 sent.) in relazione alle modalita’ dei lavori in questione, sia per l’ubicazione del suo ufficio – ove si recava assiduamente – posto nella (OMISSIS) di fronte al luogo del sinistro nelle immediate adiacenze della Basilica. Per non dire degli accertati frequenti contatti tra il sindaco e i (OMISSIS), anche nella stessa piazza (pag. 27 sent.), in occasione dei quali non potette non rendersi conto delle modalita’ esecutive dei lavori per le luminarie.
Sicche’ e’ innegabile sia la consapevolezza di (OMISSIS) dell’incombente pericolo sia la sua oggettiva inerzia a fronte dell’immediata necessita’ di prevenire o eliminare il medesimo.
Orbene, nelle ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’articolo 54, comma 2 TUEL, rientra una tipologia di provvedimenti amministrativi aventi un contenuto non previamente determinabile e quindi di atti del tutto atipici ed eccezionali che presuppongono una situazione di estrema gravita’ dipendente dai fattori piu’ disparati i quali, pero’, non possono ricondursi solo a fenomeni di dimensioni bibliche (quali terremoti, frane, valanghe, inondazioni, etc.), bensi’ anche ad eventi piu’ modesti, ma comunque idonei a porre in pericolo l’incolumita’ di un numero indeterminato di persone.
Ne’ puo’ ritenersi che l’adozione di tali ordinanze presupponga formule o formalita’ o procedure sacramentali proprio a cagione dell’estrema urgenza che le impone, contando ai fini della legittimita’ dell’atto precipuamente l’effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento di adozione dell’ordinanza (Cons. di Stato, n. 125 del 4.2.1998).
Ne’ la presenza in Sorrento del Commissariato di P.S., competente per il rilascio della necessaria autorizzazione (Regio Decreto n. 635 del 1949, ex articolo 110, della quale non risulta, prima della data del fatto, essere mai stata avanzata richiesta: v. pag. 13 sent. di primo grado) per i lavori concernenti le luminarie che doveva effettuare la ditta (OMISSIS), implicava l’esclusione dalle prerogative del Sindaco della competenza attribuitagli dall’articolo 54, comma 2, TUEL sopra richiamato.
Invero, la sicurezza pubblica non coincide con l’incolumita’ pubblica, anche se sovente i due termini siano adoperati impropriamente in via cumulativa o alternativa. La prima ha portata certamente piu’ vasta ed attiene ad ogni possibile attentato a qualsiasi bene giuridico o materiale facente capo ai cittadini (e’ stata definita come “quella funzione che consente agli individui di vivere in tranquillita’ nella societa’ e di agire in essa per manifestare la loro individualita’ e per soddisfare i loro interessi”), mentre la seconda si riferisce esclusivamente alla preservazione delle condizioni fisiche degli stessi (ovvero anche dell’integrita’ fisica della popolazione).
Sicche’ sotto tale profilo e’ innegabile che il Sindaco, al quale il capo d’imputazione ascrive espressamente anche la mancanza di diligenza e, quindi, la colpa generica, dovesse comunque attivarsi, quale massimo rappresentante dell’Ente Comunale e della collettivita’ cittadina, non solo e non necessariamente con l’adozione di un’ordinanza ad hoc bensi’ con qualsiasi altro atto amministrativo o comportamentale (allertamento delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco o della stessa Polizia municipale che da lui dipende, imposizione alla ditta (OMISSIS) delle opportune e palesemente omesse cautele) idoneo a prevenire il pericolo per la pubblica incolumita’ e gl’infortuni sul lavoro, con adozione di ogni mezzo appropriato (almeno transennando la zona ed impedendo il traffico pedonale e veicolare in prossimita’ ed, ancor piu’, nello spazio sottostante la piattaforma mobile).
Si deve, infine, rammentare che non e’ mai deducibile in sede di legittimita’ la questione relativa alla pretesa eccessivita’ della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale e comunque il provvedimento di liquidazione della provvisionale (Cass. pen. Sez. 4 , n. 24791 del 23.6.2010, Rv. 248348; Sez. 2 n. 36536 del 20.6.2003, Rv. 226454).
Se, dunque, in merito al reato sub a) deve ritenersi l’infondatezza dei ricorsi presentati nell’interesse del (OMISSIS), si deve al contempo, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 1, rilevare che i reati di cui agli articoli 590 (capo b) e 328 c.p. (capo c), ascritti al (OMISSIS) sono rimasti estinti per l’intervenuto decorso del termine prescrizionale all’11.5.2014, in assenza di periodi di sospensione per una durata utile alla data odierna e di cause di inammissibilita’, ne’ risultando gli estremi evidenti per l’assoluzione di merito ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2.
10. Consegue, nei confronti di (OMISSIS), l’annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo b) perche’ estinto per prescrizione con rinvio per la determinazione ed eliminazione della relativa pena applicata ex articolo 589 c.p., u.c., ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli. La sentenza impugnata dev’essere, invece, annullata senza rinvio in ordine al reato di cui al capo c) perche’ estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena di mesi quattro di reclusione.
Residua il rigetto del ricorso di (OMISSIS) nel resto.
11. Quanto al ricorso del responsabile civile Comune di Sorrento, dalla lettura del decreto di citazione a giudizio notificato si rileva la sua sostanziale completezza e correttezza essendo stati trascritti a sufficienza nel corpo di esso gli elementi relativi all’allegato di cui si lamenta la mancanza e non rilevandosi peculiari violazioni previste dall’articolo 83 c.p.p..
Ma, in ogni caso, la pretesa nullita’ della citazione dovrebbe comunque ritenersi sanata dalla comparizione e costituzione in primo grado del responsabile civile Comune di Sorrento ai sensi dell’articolo 184 c.p.p., trattandosi di nullita’ a regime intermedio e non risultando che la relativa eccezione sia stata sollevata se non in sede di discussione del giudizio di primo grado, tramite la memoria all’uopo depositata.
Inoltre, non puo’ escludersi la responsabilita’ solidale del Comune di Sorrento in relazione alla residuata posizione del Sindaco.
Questi, oltre che essere imputato quale Ufficiale del Governo, rappresenta in ogni caso anche, e soprattutto, l’organo di vertice dell’amministrazione Comunale ed in tale veste ha omesso di attivarsi tempestivamente ed adeguatamente per scongiurare l’incombente e visibile pericolo per la pubblica incolumita’.
Del resto, non va sottaciuto che “Le questioni concernenti l’eventuale esclusione della parte civile o l’ammissibilita’ della citazione del responsabile civile, che gia’ siano state poste e risolte nel giudizio di primo grado, non possono essere oggetto di mera riproposizione nel processo di appello, dovendosi considerare in tal caso irrevocabili le deliberazioni adottate in argomento nella fase antecedente di giudizio” (Cass. pen. Sez. 4 , n. 7291 del 21.11.2002, Rv. 225727): a fortiori, deve aggiungersi, non puo’ esserne consentita l’ulteriore riproposizione in sede di legittimita’.
11. Consegue il rigetto del ricorso del responsabile civile Comune di Sorrento che, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonche’, unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti in solido tra loro, alla rifusione delle spese di questo giudizio in favore delle costituite parti civili gia’ indicate nei giudizi di merito liquidate, rispettivamente, in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge in favore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) mentre, in favore di tutte le altre civili difese dall’avv. (OMISSIS), in mancanza di una nota spese, si ritiene di liquidare ex actis la complessiva somma di euro 6.000,00 (cioe’ euro 2.500,00 per la prima parte civile oltre ad euro 500,00 per ciascuna delle altre sette) con accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) relativamente al reato di cui al capo b (articolo 590 c.p.) perche’ estinto per prescrizione e rinvia per la determinazione ed eliminazione della relativa pena applicata ex articolo 589 c.p., u.c., ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli; annulla altresi’ la sentenza stessa senza rinvio nei confronti del (OMISSIS) medesimo in ordine al reato di cui al capo e (articolo 328 c.p.) perche’ estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso del (OMISSIS).
Rigetta il ricorso del responsabile civile Comune di Sorrento che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale e di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Condanna (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonche’, unitamente a (OMISSIS) e al responsabile civile Comune di Sorrento, tutti in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), che liquida in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori come per legge, nonche’ in favore delle residue parti civili difese dall’avv. (OMISSIS) che liquida ex actis in complessivi euro 6.000,00 oltre accessori come per legge.
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