Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza del 3 agosto .2012, n. 13936

 

 

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal T. e dalla C. contro il Condominio di via (…) in Torino, con riferimento ai danni da infiltrazione d’acqua subiti nel loro appartamento in occasione dei lavori per la manutenzione del tetto dello stabile.
La Corte d’appello di Torino ha parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo la condanna inflitta dal primo giudice a titolo di mancato godimento dell’appartamento danneggiato.
Propongono ricorso per cassazione il T. e la C. attraverso due motivi. Resiste il Condominio con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il ricorso del T. e della C. verte intorno alla riduzione della condanna inflitta dal primo giudice per il mancato godimento dell’appartamento danneggiato, in applicazione, da parte del giudice d’appello, della disposizione di cui all’art. 1227, 2° comma, c.c.
Il primo motivo censura la sentenza per violazione di legge e per vizi della motivazione.
Il motivo è infondato.
La sentenza da atto che l’appartamento, a causa delle infiltrazioni dal tetto, era in condizioni d’inabitabilità e che i proprietari, per tutto il corso del giudizio di primo grado, hanno omesso qualsiasi intervento di riparazione o di manutenzione. Precisa, dunque, il giudice d’appello che quest’ultimo comportamento non costituisce violazione del dovere imposto al danneggiato di evitare diligentemente i danni che possono essere arrecati da altri alla propria sfera giuridica; tuttavia, aggiunge, la ditta appaltatrice s’era offerta di eseguire interventi diretti a rendere immediatamente abitabile l’alloggio, così da limitare il danno per il mancato godimento dell’immobile stesso prima del completo risarcimento.
Per queste ragioni il giudice ha ridotto i danni in questione al periodo intercorrente tra la data del fatto e la menzionata offerta di immediati interventi, oltre al periodo (due mesi) necessario per l’esecuzione dei lavori.
La tesi sostenuta dalla Corte territoriale non appare affetta da violazione di legge, né da vizio della motivazione; né le argomentazioni contenute nel motivo d’impugnazione – per certi versi generiche e per altri versi attinenti a questioni di mero fatto sono idonee a scalfire la decisione stessa.
Il secondo motivo sostiene che l’eccezione di cui al secondo comma dell’art. 1227 c.c. sarebbe inammissibile, siccome proposta dalla controparte solo in grado d’appello.
Il motivo è infondato. Dalla lettura della stessa sentenza impugnata (pagg. 8 e 9) è dato apprendere che l’eccezione di cui all’art. 1227, 2 o comma, c. c. era stata sollevata dal Condominio già in primo grado ed il Tribunale l’aveva respinta.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2200,00, di cui € 2000,00 per onorari, oltre spese ed accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 03.08.2012

 

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